Data: 04/11/2013 16:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 24534 del 30 Ottobre 2013. Qual � la posizione degli assicurati rispetto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza di appartenenza (nella specie, quella relativa ai ragionieri e periti commerciali)? E' possibile un'applicazione retroattiva di normativa sopravvenuta, peggiorativa rispetto al sistema di calcolo della pensione di vecchiaia previgente? La Suprema Corte, dopo aver evidenziato il �contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione� ed aver annullato la sentenza della sentenza d'appello, rilevato che sugli ulteriori fatti contestati nei gradi di merito si � svolto correttamente il contraddittorio e non essendo necessarie ulteriori assunzioni probatorie, si � pronunciata direttamente sul merito della questione.

Nel caso di specie non � messa in dubbio la facolt�, riservata agli enti previdenziali dei liberi professionisti, di passare da un sistema di calcolo retributivo ad uno di tipo contributivo, con conseguente abbassamento dell'importo pensionistico maturato. Dubbia � invece la possibilit� di applicare il sistema retributivo con effetto retroattivo. La Cassazione, dopo aver ripercorso le intenzioni del legislatore storico individuando la normativa applicabile, afferma che esiste una sorta di maturato previdenziale, cio� �l'ammontare della contribuzione fino ad un certo momento accumulata dall'assicurato (�) in termini di potenziale rendita vitalizia� che �non pu� essere sterilizzato dal legislatore�. La pretesa di ricalcolo avanzata dalla Cassa di previdenza professionale non pu� quindi considerarsi legittima; ci�, oltre ai motivi sopra citati, poich� �gli assicurati hanno non gi� un mero interesse di fatto al futuro trattamento pensionistico, ma una posizione previdenziale gi� maturata e che appartiene al patrimonio dell'assicurato come diritto al montante complessivo della contribuzione gi� versata e che esiste una soglia minimale di trattamento pensionistico corrispondente alla posizione previdenziale gi� maturata via via nel corso della vita lavorativa secondo un criterio sinallagmatico�, soglia minima non intaccabile dal legislatore.


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