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Data: 01/11/2013 08:00:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli - Le difficoltà economiche della madre erano tali che il figlio veniva affidato ai servizi sociali. La condanna: due mesi di reclusione e multa da 358 euro oltre il risarcimento danno in favore della madre. "Tutti i grandi sono stati bambini una volta....Ma pochi di essi se ne ricordano" (tratto da: "Il Piccolo Principe). Essere bambini non è "un lavoro" facile soprattutto per quei bambini che, a causa delle conflittualità genitoriali, subiscono privazioni e traumi che neppure il tempo riuscirà a cancellare. Per giustificare la sua decisione di non versare il mantenimento, l'uomo aveva sostenuto che era ancora in corso un giudizio per il disconoscimento della paternità ed aveva anche evidenziato la necessità di accertare il reale stato di bisogno del minore. Nel ricorso aveva anche evidenziato le proprie personali difficoltà economiche. Secondo la cassazione però "soltanto l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza civile di accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità naturale è suscettibile di mandare esente il genitore dalla responsabilità per la mancata erogazione dei mezzi di sussistenza in favore del figlio". Inoltre, le precarie condizioni economiche della madre erano acclarate dal fatto che il figlio veniva affidato ai servizi sociali. Era stato proprio lo stato di bisogno della donna a determinare l'affidamento ai servizi sociali e - spiega la Corte - questo stato di bisogno non viene meno per il solo fatto che al mantenimento del minore abbiano poi provveduto i servizi sociali.
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