Data: 01/11/2013 08:00:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli

Le difficoltà economiche della madre erano tali che il figlio veniva affidato ai servizi sociali. La condanna: due mesi di reclusione e multa da 358 euro oltre il risarcimento danno in favore della madre.

"Tutti i grandi sono stati bambini una volta....Ma pochi di essi se ne ricordano" (tratto da: "Il Piccolo Principe).

Essere bambini non è "un lavoro" facile soprattutto per quei bambini che, a causa delle conflittualità genitoriali, subiscono privazioni e traumi che neppure il tempo riuscirà a cancellare.
D' altro canto, neppure essere genitori e' il mestiere più facile del mondo, quindi, al di la' del solco educativo, affettivo ed emotivo attraverso il quale decidiamo di condurre i nostri figli c'è poi la legge che ci richiama ai nostri obblighi.
Questi obblighi sono codificati nell'art. 147 c.c. rubricato con il titolo di “Doveri verso i figli” il quale dispone che “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. 
I doveri di mantenimento dei figli continuano anche dopo la fine del matrimonio (separazione e divorzio) e a tal fine l'art. 155 c.c., rubricato con il titolo di “Provvedimenti riguardo ai figli”, stabilisce che : "Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".
Una recente sentenza della Cassazione la n. 42815/2013, proprio in merito alla mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento, ha confermato la condanna, "per omessa erogazione dei mezzi di sussistenza", nei confronti di un padre che non provvedeva al mantenimento del figlio naturale.

Per giustificare la sua decisione di non versare il mantenimento, l'uomo aveva sostenuto che era ancora in corso un giudizio per il disconoscimento della paternità ed aveva anche evidenziato la necessità di accertare il reale stato di bisogno del minore.

Nel ricorso aveva anche evidenziato le proprie personali difficoltà economiche.

Secondo la cassazione però "soltanto l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza civile di accoglimento della domanda di disconoscimento della paternità naturale è suscettibile di mandare esente il genitore dalla responsabilità per la mancata erogazione dei mezzi di sussistenza in favore del figlio".

Inoltre, le precarie condizioni economiche della madre erano acclarate dal fatto che il figlio veniva affidato ai servizi sociali. Era stato proprio lo stato di bisogno della donna a determinare l'affidamento ai servizi sociali e - spiega la Corte - questo stato di bisogno non viene meno per il solo fatto che al mantenimento del minore abbiano poi provveduto i servizi sociali.



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