Data: 07/11/2013 16:10:00 - Autore: Dott.ssa Barbara Esposito

La normativa in tema di contratti di lavoro a tempo determinato in società a capitale pubblico.

A cura di

Dott.ssa Barbara Esposito

Responsabile Servizio Partecipazioni societarie della Provincia di Salerno


L'art. 3 – bis, co.6, d.l. 138/2011 (conv. in l. 148/2011)[1], analogamente a quanto disposto dall'art.18, co.2, del d.l.112/2008 (conv. in l.133/2008), stabilisce che “le societa' affidatarie in house… adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

L'art.18, co.2 bis, del d.l.112/2008 (conv. in l.133/2008) ha disposto l'estensione alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo dei “divieti o limitazioni alle assunzioni” applicabili all'amministrazione controllante, oltre che delle disposizioni vigenti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

La Corte dei Conti – sez. regionale di controllo per il Lazio -fa scaturire dal concetto di “limitazioni alle assunzioni di personale” l'applicazione, alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, dello stesso trattamento normativo, previsto per l'amministrazione controllante, delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale[2]. Afferma, infatti, che:

“ l'art. 36, co.2, d.lgs. 165/2001, consente l'utilizzo del contratto a termine solo per esigenze “temporanee” ed “eccezionali” (presupposti che coesistono con il divieto di reiterare sine termine il contratto) a differenza della disciplina privatistica, dove l'apposizione di un termine è connessa a motivazioni generiche.

Inoltre, anche al lavoro flessibile pubblico si applicano le disposizioni dell'art.35 d.lgs. 165/2001, per cui è obbligatorio stipulare il contratto a termine nel rispetto inderogabile delle procedure di reclutamento (concorsuali e/o selettive) tipiche del lavoro pubblico, a differenza dell'assunzione diretta e nominativa dei lavoratori, vigente nell'ambito privatistico.

Infine, nel rapporto di lavoro pubblico non si applica la “conversione del contratto a termine illegittimo” in contratto a tempo indeterminato, che è previsto nel rapporto privatistico dall'art.5 del d.lgs. 368/2001; è, infatti, esclusa la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato riconoscendo, quale unica conseguenza, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.

Per i fini esegetici sopra indicati, risulta utile il richiamo alla procedura selettiva per selezionare la professionalità richiesta garantendo l'accesso dall'esterno (art. 35, comma 1°, lett. a; art. 36); all'obbligo di applicare la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge n.68 del 1999 (art. 35, comma 1°, lett. b); alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e di limite massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili in materia di assunzioni o di contenimento della spesa di personale (art. 35, comma 3° bis, come introdotto dall'articolo 1, comma 401, l.228/2012); all'utilizzo del contratto a termine solo per esigenze “temporanee” ed “eccezionali” (art. 36, 2° comma); al divieto di “conversione del contratto a termine illegittimo” (art.36, 5°comma)”.

Lungo la stessa traiettoria interpretativa, il Giudice Unico del Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, respinge la domanda di un gruppo di lavoratori interinali di una società in house del Comune di essere assunti, sulla scorta della dedotta illegittimità del termine apposto ai singoli contratti, più volte prorogati, nonché dell'irregolarità della somministrazione intercorsa fra le singole agenzie di lavoro interinale e i lavoratori medesimi[3]. Il Giudice Unico afferma che “le unità organizzative – che da organigramma aziendale risultano preposte alla gestione delle risorse umane delle società in house – sono significativamente vincolate nell'attività di definizione e progettazione delle politiche assunzionali e di gestione del personale, dovendo le stesse essere necessariamente strutturate secondo un percorso di c.d. omogeneizzazione rispetto alle politiche vigenti nell'Ente pubblico che controlla la società.” E conclude che non può “legittimamente sostenersi che l'attività lavorativa prestata in forza dei vari contratti di somministrazione, che si assumono illegittimi, faccia sorgere in capo alla società utilizzatrice un obbligo di assunzione dei lavoratori ricorrenti; quand'anche si rilevasse la dedotta illegittimità della somministrazione e dei contratti commerciali, l'assunzione non potrebbe aver luogo se non attraverso il pubblico concorso”.

A conclusioni diametralmente opposte giunge, invece, la Corte di Cassazione – sezione lavoro [4].

Un lavoratore chiedeva al Tribunale di Grosseto la dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, contenuta in una pluralità di contratti di lavoro subordinato stipulati con una società per azioni a capitale pubblico ed esercente un servizio pubblico. Di conseguenza, il lavoratore chiedeva di condannare la società a reintegrarlo nel posto di lavoro.

Il tribunale accoglieva la domanda, con decisione confermata in appello, trattandosi, nella fattispecie, non già di azienda comunale, disciplinata da norme pubblicistiche in materia di contratto pubblico subordinato sottoposto a termine, bensì di società per azioni a capitale pubblico locale, ossia di un soggetto operante in regime di diritto privato.

Contro questa sentenza, la società ricorre per cassazione ma la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, negando la validità della clausola appositiva del termine e affermando, quindi, la durata indeterminata del rapporto.

Si afferma nella sentenza che il rapporto di lavoro intercorre tra due soggetti privati e che l'assunto in base al quale la società per azioni a capitale pubblico è sottratta alle norme di diritto privato concernenti i contratti di lavoro a tempo determinato è contrario ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea e non trova conferma nella legislazione nazionale.

La direttiva europea 28 giugno 1990 n.70 e l'allegato accordo del 18 marzo 1999 sostengono che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma generale di rapporto di lavoro. L'organizzazione di un lavoro pubblico secondo un modello privatistico non solleva l'ente organizzatore dai vincoli di finanza pubblica ma non lo sottrae neppure, salva espressa eccezione, alla normativa civilistica propria del modello. Per quanto concerne i rapporti di lavoro, è certo che l'impiego di capitale pubblico sottomette le assunzioni ai principi costituzionali di imparzialità e di economicità, quali specificazioni del principio di buon andamento, di cui agli art. 3 e 97 Cost., e dei quali è espressione nel pubblico impiego l'art. 35 d.lgs. 30 marzo 2001 n.165. Ma tutto ciò non comporta necessariamente la separazione delle garanzie legislative contro l'assoggettamento illimitato dei prestatori di lavoro a situazioni precarie, contrarie alla tutela della libertà e dignità di cui all'art.36, primo comma, Cost. e contrastate dalla normativa europea.

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Appaiono, dunque, evidenti le difficoltà interpretative del complesso tessuto normativo vigente in materia di società a partecipazione pubblica che, pur mantenendo una veste formale di matrice privatistica, usufruiscono di pubbliche risorse.


Dott.ssa Barbara Esposito - (vedi il CV di Barbara Esposito)


[1] come modificato dal d.l. 1/2012 (conv. in l.27/2012)

[2] deliberazione n.143 del 26 giugno 2013

[3]  sentenza n.3847 del 7 ottobre 2013

[4]  sentenza 18 ottobre 2013, n.23702


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