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Data: 08/11/2013 10:00:00 - Autore: L.S.
Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in
risposta all'Interpello n. 8 del 24 ottobre 2013 inoltrato dal Consiglio
nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, fornisce chiarimenti in merito
alla corretta interpretazione dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. Nello specifico il Consiglio Nazionale chiede di sapere "se
la previsione di visita medica preventiva di cui all'art. 41, comma 2, lett.
a), del decreto debba ritenersi dovere operare ogni qualvolta il datore di
lavoro provvede ad effettuare l'assunzione del lavoratore o se nel caso in cui
vi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad una interruzione del
rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso
rischio, per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la
periodicità prevista dal medico competente per la visita successiva non
necessita una nuova visita preventiva".
Il Dicastero - ricordando che l'art. 41, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede
una visita medica preventiva con l'obiettivo di constatare l'assenza di controindicazioni
al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità
alla mansione specifica e che la visita medica periodica per controllare lo
stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità viene
stabilita di norma in una volta l'anno - ritiene che, "nel caso di
assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo
espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita
preventiva o della visita periodica e comunque per un periodo non superiore ad
un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita
preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta
dal medico competente."
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