Data: 13/11/2013 11:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 24990 del 6 Novembre 2013. Nell'irrogare il licenziamento collettivo il datore di lavoro deve rispettare le cautele di cui alla legge 223/1991, intervenuta in materia di mobilità e trattamenti di disoccupazione. In particolare, tale forma di licenziamento non può essere assunta unilateralmente dal datore di lavoro ma, di concerto con le organizzazioni sindacali, nel caso in cui siano accertate le esigenze produttive del momento, restando discrezione del datore di lavoro la motivazione sostanziale del licenziamento collettivo ma non le modalità dello stesso.

Nel caso di specie, a seguito di chiusura di un reparto specifico (reparto cucina), i ricorrenti lamentano in particolare mancata comunicazione tempestiva di tale decisione datoriale, nonché la successiva disposizione di nuove assunzioni che si sono rivelate necessarie a sostegno dei reparti ancora attivi. La Suprema Corte ha rigettato tale ricorso spiegando che tali comunicazioni devono “concernere le ragioni della riduzione del personale e restandone evidentemente escluse circostanze future e meramente ipotetiche circa la necessità, in epoca successiva, dell'assunzione di nuovo personale”. Ancora, contestato è il fatto che il licenziamento collettivo abbia riguardato soltanto lavoratori addetti ad un determinato reparto, mentre, per dovere di solidarietà sociale, avrebbe dovuto investire anche altri impiegati in differenti settori aziendali. Anche qui, la doglianza a dire della Corte appare infondata, poiché “nel caso in cui sia disposta la chiusura di un settore o di un ramo d'azienda (…) la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità può essere effettuata avuto riguardo soltanto ai lavoratori addetti al settore o al ramo interessato dalla chiusura o dalla ristrutturazione e non a quelli addetti all'intero complesso organizzativo e produttivo, qualora si accerti che queste riguardino effettivamente in via esclusiva detto settore o ramo d'azienda ed esauriscono in tale ambito i loro effetti”.


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