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Data: 28/11/2013 16:20:00 - Autore: A.V.
Cosa è l'attività medica d'équipeL'attività medica d'équipe è quella posta in essere con la partecipazione e la collaborazione di diversi sanitari che eseguono un intervento in gruppo o applicano una terapia medica interagendo tra loro. L'équipe può operare nei confronti di un paziente sia contemporaneamente che in tempi diversi dell'iter di cura. La responsabilità del medico dell'équipeQuando dall'operato di un'équipe medica derivano dei danni al paziente che si è sottoposto alle cure o alle terapie, nascono numerose problematiche di carattere giuridico che si ripercuotono, soprattutto, sulla sussistenza e sugli eventuali esatti confini della responsabilità del singolo sanitario appartenente al gruppo. Infatti, l'équipe medica è costituita da professionisti che sono legati tra loro da rapporti gerarchici ed è proprio a seconda dei diversi ruoli svolti che i singoli medici possono assumere diverse responsabilità nei confronti del paziente. In genere, la figura più a rischio è quella del capo équipe che, oltre a rispondere del proprio operato, assume anche una particolare posizione di garanzia nei confronti del paziente. Il capo équipe ha infatti il potere - dovere di assegnare compiti a ciascun componente del gruppo e, allo stesso tempo, ha anche il dovere di vigilare sull'operato di ognuno. Questo, tuttavia, non significa che gli altri medici dell'équipe siano immuni da responsabilità. Anzi: anche questi possono essere chiamati a rispondere non solo per il loro diretto operato, ma anche laddove sia un altro medico dell'équipe a commettere un errore nel caso in cui lo stesso avvenga nell'ambito di obblighi comuni e condivisi. Si pensi ad esempio all'ipotesi in cui venga lasciata una garza nell'addome del paziente: di tale negligenza può essere chiamata a rispondere l'intera équipe medica. Il dissenso del medico subordinatoOltretutto, bisogna considerare che la posizione di un'assistente non può essere vista come quella di un mero esecutore di ordini. Il medico che si trova in posizione subordinata rispetto al capo équipe il quale ritenga che un determinato trattamento disposto dal superiore comporti un rischio per il paziente deve esprimere il proprio dissenso e segnalare le obiezioni che rientrano nelle proprie conoscenze. In caso contrario, infatti, egli potrà essere chiamato a rispondere dell'eventuale esito negativo del trattamento, per non aver impedito l'evento lesivo. Principio dell'affidamento: operatività e limitiIn buona sostanza, se da un lato esiste il cosiddetto principio dell'affidamento in base al quale ciascun medico dovrebbe poter agire confidando nel fatto che gli altri componenti dell'équipe osservino le proprie regole di diligenza, dall'altro lato non può non considerarsi che sono molte le deroghe a questo principio. Come visto, una di queste è connessa al ruolo specifico che un determinato soggetto può rivestire nell'ambito dell'équipe medica (come nel caso del capo équipe, il quale ha il dovere di sorveglianza sui propri collaboratori); un'altra eccezione è invece data dalla sussistenza di una serie di obblighi di diligenza che gravano indistintamente sull'intera équipe. A tal proposito si segnala un'interessante sentenza della Corte di cassazione, la numero 44830/2012 che ha decretato la responsabilità del capo-équipe, del direttore di reparto, del secondo chirurgo e dell'anestesista per la morte di un paziente avvenuta nella fase post-operatoria, in quanto gli stessi non avevano organizzato misure adeguate per fronteggiare eventuali rischi respiratori. La giurisprudenza ha in particolare affermato che "in presenza di un rischio grave, evidente e macroscopico, afferente le competenze professionali proprie di ciascun medico, rispondono tutti i componenti dell'equipe, a prescindere dalle specifiche competenze di ognuno". Proprio per questa possibile articolazioni di responsabilità è opportuno prestare particolare attenzione anche alla redazione della cartella clinica nella quale è importante specificare bene i ruoli di ciascun medico. Ciò risulterà utile nel caso di un eventuale contenzioso, proprio al fine di delineare in modo separato le singole eventuali responsabilità. GiurisprudenzaEcco alcune recenti sentenze della Cassazione in materia di responsabilità medica d'équipe. "In tema di responsabilità medica, grava sul capo dell'équipe medico-chirurgica il dovere, da valutarsi alla luce delle particolari condizioni operative, di controllare il conteggio dei ferri utilizzati nel corso dell'intervento e di verificare con attenzione il campo operatorio prima della sua chiusura, al fine di evitare l'abbandono in esso di oggetti facenti parte dello strumentario" (Cass. n. 34503/2016). "La responsabilità penale di ciascun componente di una equipe medica per un evento lesivo occorso al paziente sottoposto ad intervento chirurgico non può essere affermata sulla base dell'accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla equipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri" (Cass. n. 18780/2016) "In tema di responsabilità medica, il capo dell'équipe operatoria è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente in ragione della quale è tenuto a dirigere e a coordinare l'attività svolta dagli altri medici, sia pure specialisti in altre discipline, controllandone la correttezza e ponendo rimedio, ove necessario, ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali o comunque rientranti nella sua sfera di conoscenza e, come tali, siano emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio (Cass. n. 33329/2015). Per approfondimenti sulla responsabilità civile e penale del medico vai alle guide: - La responsabilità professionale del medico Aggiornamento: Marzo 2017 |
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