Data: 11/11/2013 11:00:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli
Un padre Rottenmeier : "un'educazione  troppo rigida imposta ai figli potrebbe configurare il reato di violenza privata"
Non ci vuole un grande sforzo di memoria per ricordare chi fosse la Signorina Rottenmeier, la rigida istitutrice di Clara una cara amica di Heidi.
Heidi fu, infatti,il primo cartone animato giapponese ad approdare in Italia negli anni '80 e tutti i bambini di allora, me compresa, ricordano le sue avventure e i continui rimproveri fatti ad Heidi dall'acida Signorina Rottenmeier.
Fare i genitori e' sicuramente il mestiere più difficile del mondo perché non c'è un libretto di istruzioni da seguire e, spesso, si sbaglia trasformando alcune decisioni genitoriali in vere e proprie forzature o imposizioni.
Dunque, l'educazione da impartire ai figli non deve essere eccessivamente rigida e a stabilirlo e' la Corte di Cassazione con la sentenza n.42962/2012 con cui ha condannato, per violenza privata(art.610 c.p.), un padre che aveva costretto la figlia minorenne a seguirlo dai nonni paterni per scusarsi del “comportamento insolente” che la bambina, a detta del padre, aveva tenuto giorni prima con loro. 
L'episodio veniva denunciato dalla madre affidataria la quale raccontava che la figlia era stata letteralmente trasportata per parecchi metri dalla scuola all'abitazione del nonno. 
Il padre era stato citato in giudizio presso il Tribunale di Trani e successivamente presso la Corte d'Appello di Bari dove era stato condannato.
Avverso la decisione della Corte d'Appello, l'uomo presentava ricorso in Cassazione, sostenendo che le sue intenzioni erano di natura educativa, ossia l'uomo voleva  soltanto far comprendere alla figlia che quando si sbaglia si deve chiedere scusa.  Inoltre, l'uomo rivendicava il suo diritto genitoriale, dunque, giustificava il proprio gesto sostenendo di essere in possesso della patria potesta' nei confronti della piccola.
Nonostante la difesa articolata dal padre, la Suprema Corte riteneva illegittima la costrizione esercitata dall'uomo nei confronti della propria figlia.
Più in dettaglio, gli Ermellini sostenevano che : “quali che fossero le finalità educative perseguite” dal padre, “il diritto genitoriale non poteva estendersi fino a farvi rientrare l'uso gratuito della violenza”. Secondo la Cassazione, “la costrizione fisica usata nei confronti della minore, obbligata con la forza a seguire il padre presso l'abitazione dei nonni paterni, e a tal fine letteralmente trascinata per parecchi metri, è stata giudicata eccedente i limiti della causa di giustificazione” prevista dall'art. 51 c.p.. 
Dunque, gli Ermellini precisano che : “I figli non possono essere trascinati” e che il possesso dei poteri genitoriali, rivendicato dal padre, non può costituire una valida giustificazione alla violenza esercitata sulla propria figlia.
Per questi motivi quindi, la Corte di Cassazione respingeva il ricorso presentato dall'uomo, condannandolo inoltre a risarcire la figlia con il versamento di un ammenda pari a  1000 euro.

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