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Data: 15/11/2013 10:30:00 - Autore: C.G.![]() di Marco Massavelli - L'uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali. E' il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 7 settembre 2013, n. 38034. Il caso riguardava un soggetto ritenuto colpevole della contravvenzione di cui all'articolo 727, comma 2, codice penale, perchè deteneva un cane in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze, utilizzando un collare elettrico al fine di reprimere comportamenti molesti. Dagli accertamenti risultava che non sussisteva alcuna ragione che imponesse l'uso di tale dispositivo, ritenuto uno strumento invasivo e doloroso nonchè contrario alla natura del cane. L'attuale articolo 727, codice penale, prevede due ipotesi di contravvenzioni: l'abbandono di animali (che corrisponde al nuovo titoletto della norma) e la detenzione di essi "in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”. L'articolo 727, codice penale, prevede: Art.
727. Chiunque
abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della
cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da
1.000 a 10.000 euro. La Corte di Cassazione ha affermato che l'uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15061 del 24 gennaio 2007, dep. 13 aprile 2007). In particolare, l'articolo 544-ter, codice penale, “Maltrattamenti di animali”, prescrive: Art.
544-ter. Chiunque,
per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale
ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a
lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito
con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a
15.000 euro.
Deve richiamarsi, quindi, il contenuto dell'ordinanza del Ministero della Salute che proibisce l'uso di tali dispositivi, non potendosi giustificare detta condotta illecita anche se l'animale ha un'indole docile e remissiva. |
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