Data: 12/11/2013 11:10:00 - Autore: L.S.

La Corte di cassazione nella sentenza n. 25069 del 7 novembre 2013 ha ritenuto possibile il licenziamento di un lavoratore che utilizza,  durante l'orario di lavoro, il computer dell'ufficio per giochi “provocando, in tal modo, un danno economico e di immagine all'azienda”.

Gli ermellini hanno così ribaltato la sentenza della  Corte d'appello di Roma (pubblicata il 9 agosto 2010), che aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato ad un lavoratore, ed aveva condannato la società a riassumere il lavoratore entro tre giorni o, in mancanza, al risarcimento del danno in misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di fatto rigettando ogni altra domanda.

 Il licenziamento in questione era stato intimato a seguito di lettera di contestazione del 23 novembre 2007, con la quale era stato addebitato al lavoratore di avere utilizzato, durante l'orario di lavoro, il computer dell'ufficio per giochi, con un impiego calcolato nel periodo di oltre un anno, di 260 - 300 ore provocando, in tal modo, un danno economico e di immagine all'azienda.

La Corte territoriale è pervenuta alla decisione di nullità del licenziamento considerando non tardiva la contestazione in quanto la tardività va rapportata al momento in cui il datore viene a conoscenza del fatto addebitato indipendentemente dalla possibilità di conoscerlo prima; ha poi ritenuto che il controllo del computer dell'azienda da cui è emerso il suo indebito utilizzo, non configurerebbe controllo a distanza, in quanto il lavoratore aveva probabilmente consentito tale controllo; ha tuttavia ritenuto generica la contestazione che fa riferimento ad un solo concreto episodio rimanendo per il resto generica e tale da non consentire al lavoratore una puntuale difesa; sulle conseguenze della nullità del licenziamento ha ritenuto tardive le deduzioni del lavoratore in merito al requisito dimensionale del datore di lavoro ai fini della tutela reale, avendo questi prospettato circostanze nuove relative a collegamenti societari in modo inammissibile, al fine di contrastare la prova fornita dal datore di lavoro riguardo al numero dei dipendenti.

La Corte di Cassazione è giunta ad affermare che “L'addebito mosso al lavoratore di utilizzare il computer in dotazione a fini di gioco non può essere ritenuto logicamente generico per la sola circostanza della mancata indicazione delle singole partite giocate abusivamente dal lavoratore. Appare dunque illogica la motivazione della sentenza impugnata che lamenta indicazione specifica delle singole partite giocate, essendo il lavoratore posto in grado di approntare le proprie difese anche con la generica contestazione di utilizzare in continuazione, e non in episodi specifici isolati, il computer aziendale”.


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