Data: 28/11/2013 10:20:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - A seguito della privatizzazione del pubblico impiego, sfociato nella redazione del relativo Testo Unico (d.lgs. 165/2001), salvo alcune ipotesi particolari, la normativa civilistica vigente per i rapporti di lavoro nel settore privato sono applicabili anche al pubblico.

Di conseguenza, la “legge 626” (d.lgs. 626/1994) sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di recepimento di normativa comunitaria, è sicuramente applicabile anche al datore di lavoro pubblico, il quale è tenuto a garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa - dunque, nell'orario di lavoro - dei propri dipendenti in condizioni di salvaguardia e sicurezza. Onere del datore di lavoro è anche quello di vigilare circa la concreta attuazione delle misure di sicurezza predisposte, cioè, ad esempio, controllare che i dipendenti indossino adeguate protezioni, seguano le procedure previste in caso di attività pericolose, ecc...

La responsabilità del datore sarà esclusa solo laddove provi che fu il dipendente stesso a comportarsi in modo del tutto imprevedibile, abnorme, provocando di conseguenza l'evento lesivo.

Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente finisca per configurarsi nell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perché "imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche e nell'ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso” (Corte di Cassazione civile, senza n. 9167 del 16 Aprile 2013).




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