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Data: 28/11/2013 10:20:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - A seguito della privatizzazione del pubblico impiego, sfociato nella redazione del relativo Testo Unico (d.lgs. 165/2001), salvo alcune ipotesi particolari, la normativa civilistica vigente per i rapporti di lavoro nel settore privato sono applicabili anche al pubblico. Di conseguenza, la “legge 626” (d.lgs. 626/1994) sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di recepimento di normativa comunitaria, è sicuramente applicabile anche al datore di lavoro pubblico, il quale è tenuto a garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa - dunque, nell'orario di lavoro - dei propri dipendenti in condizioni di salvaguardia e sicurezza. Onere del datore di lavoro è anche quello di vigilare circa la concreta attuazione delle misure di sicurezza predisposte, cioè, ad esempio, controllare che i dipendenti indossino adeguate protezioni, seguano le procedure previste in caso di attività pericolose, ecc... La responsabilità del datore sarà esclusa solo laddove provi che fu il dipendente stesso a comportarsi in modo del tutto imprevedibile, abnorme, provocando di conseguenza l'evento lesivo.
“Il datore di
lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela
dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente
responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non
può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il
dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la sua
imprudenza o negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui
la condotta del lavoratore dipendente finisca per configurarsi
nell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter
produttivo del danno, tale condotta, proprio perché "imposta"
in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore
versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento,
concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme
antinfortunistiche e nell'ordine di eseguire incombenze lavorative
pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell'evento
dannoso” (Corte di Cassazione civile, senza n. 9167 del 16
Aprile 2013).
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