|
Data: 13/11/2013 09:30:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli
"Come sarebbe stata diversa la storia di Romeo e Giulietta se avessero avuto un telefono!" Lo scrive di Isabel Allende, nel suo primo libro autobiografico intitolato :"Il mio paese inventato".
Il telefono, la cui paternità spetta ad Antonio Meucci che nel 1854 costruì il primo prototipo, rappresenta non solo una grande invenzione che ha cambiato la storia ma da tempo e' lo strumento attraverso il quale sono nate molte storie d'amore; con l'avvento dei telefonini, poi, le storie d'amore non solo si vivono attraverso lunghe conversazioni ma addirittura vengono raccontate in sms, come piccoli romanzi a cui si possono allegare anche album fotografici grazie alla possibilità di inviare foto. Ma il telefono può anche essere utilizzato in modo distorto come ad esempio per recare disturbo o molestia ad un' altra persona.
A stabilirlo e' proprio una recente sentenza della Cassazione, la n. 22055 del 2013, che ha condannato un uomo per molestie telefoniche perché ripetutamente chiamava al telefono a casa del suocero, dichiarando di essere motivato dall'esercizio del diritto di parlare con la moglie che aveva volontariamente abbandonato la casa coniugale portando con sé, presso la famiglia d'origine, la propria figlia.
La Suprema Corte ha affermato che: "ai fini della sussistenza del reato ex art. 660 codice penale (molestia o disturbo alle persone), gli intenti perseguiti dall'agente sono del tutto irrilevanti una volta che sia accertato che comunque a prescindere dalle motivazioni che sono alla base del comportamento, esso e' connotato della caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto ed impertinente che finisca per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà della persona...".
La norma prevista e punita dall'art. 660 codice penale (molestia o disturbo alle persone) prevede che:"Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516”. Per giurisprudenza consolidata, va precisato che anche le telefonate mute integrano il reato di molestia quando sono effettuate verso persone per le quali si nutre antipatia.Le condotte lesive, realizzate con il telefono, devono recare un pregiudizio al bene giuridico della tranquillità individuale (Cass. pen. n. 21253/2007 e n. 8068/2010). Il caso di cui si è occupato la Suprema Corte ha come protagonista un signore che veniva giudicato davanti al Tribunale di Monza, in composizione monocratica, perché ritenuto colpevole del reato previsto dagli artt. 81, 660 c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, per petulanza o, comunque, biasimevoli motivi, recato molestia o disturbo alla moglie effettuando sul suo cellulare, numerose telefonate. Il Tribunale lo condannava alla pena di trecento euro di multa, senza applicare l'aumento per la continuazione, e lo condannava anche al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
In buona sostanza, la penale responsabilità del marito si basava sulle dichiarazioni rese dalla parte offesa (l'ex suocero dell'imputato), dalle risultanze dei tabulati telefonici, che evidenziavano un intenso traffico telefonico durante il giorno e alcune telefonate erano avvenute anche in orario serale, dopo la separazione di fatto dalla moglie. L'orario notturno in cui erano avvenute alcune telefonate dimostrava l'intenzione dell'imputato di molestare la ex moglie non essendo credibile che la volontà dell'uomo fosse quella di vedere il figlio, atteso che a quell'ora il bambino avrebbe dovuto essere a letto. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva ricorso per Cassazione la quale dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute in quel grado di giudizio dalla parte civile che liquidava in Euro duemilacinquecento, oltre accessori come per legge. La Cassazione decideva di rigettare il ricorso seguendo questo percorso interpretativo: il reato di molestia o disturbo alle persone consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione.Chi compie questa azione (cioè la molestia o il disturbo) deve essere mosso da petulanza o da altro biasimevole motivo. Si suppone, dunque, il dolo specifico, consistente nella volontà di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà. Per petulanza deve intendersi un atteggiamento di insistenza eccessiva e, perciò, fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera. Ininfluenti sono invece le pulsioni che attivano le condotte moleste, anche quando la molestia o il disturbo sia esercitata al solo scopo di far valere un vero o presunto - proprio diritto. In merito alle telefonate avvenute in orario notturno la Corte di Cassazione precisa che : la contravvenzione in argomento non ha natura di reato necessariamente abituale, potendosi configurare anche con una sola azione (una sola telefonata effettuata dopo mezzanotte si considera molestia). Vedi anche la guida: Il reato di molestie
|
|