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Data: 28/11/2013 09:00:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte Costituzionale, ordinanza n. 261 del 7 Novembre 2013. Per effetto della recente introduzione dei nuovi parametri forensi (legge 27/2012 e relativa attuazione a mezzo decreto ministeriale 140/2012 contenente i criteri di liquidazione dei compensi) e per espressa previsione normativa (“le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”) tali nuovi parametri risultano immediatamente applicabili alla loro entrata in vigore, dunque anche ai processi pendenti a tale data. In merito a tale problematica, alcuni giudici ordinari - nella specie, il Tribunale ordinario di Cremona, il Giudice di pace di Torre del Greco ed altri – sollevano questione di legittimità costituzionale, palesando la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione per inevitabile disomogeneità di trattamento di situazioni differenti. La Corte Costituzionale, ritenendo manifestamente inammissibile la questione di legittimità sollevata, ha sostanzialmente confermato tale possibilità. Non sarebbe infatti rilevante l'intervenuto “mutamento dell'equilibrio contrattuale a suo tempo concordato” poiché, testualmente, la Corte ha affermato che “con riguardo in particolare alla prospettata violazione dell'art. 24 Cost., non è sostenibile che una generale riduzione delle tariffe forensi incida in senso limitativo dell'accesso dei cittadini alla giustizia e quindi del loro diritto di difesa, quando, a rigor di logica, la riduzione dei compensi agli avvocati dovrebbe, al contrario, condurre ad un allargamento del ricorso alle vie giurisdizionali”. Nè ha prospettato alcuna violazione al principio di uguaglianza sostanziale. |
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