Data: 14/11/2013 09:00:00 - Autore: Emanuele Mascolo

Dott. Emanuele Mascolo - Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara rivolgendosi al CNF ha riferito di una interpretazione che la Corte di Appello di Milano aveva dato su quanto indicato dall'art. 14, comma 2 ultima parte, legge n. 247/2012, secondo cui “gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, …”;  Per la Corte di appello di Milano la norma andrebbe interpretata nel senso che la delega orale deve necessariamente essere conferita in udienza per ragioni di carattere probatorio.

Il Consiglio Nazionale Forense con Parere del 23/10/2013 (v allegato), ha bocciato la testi della Corte di Appello secondo cui la delega orale andrebbe provata e che per questo andrebbe conferita alla presenza del giudice.

Ma questa ipotesi ed altre, collidono con il tenore letterale della norma la quale prevede esplicitamente l'oralità della delega tra colleghi avvocati e si contrappone all'altra ipotesi della delega scritta da rilasciare al praticante avvocato abilitato al patrocinio.

Tra l'altro, spiega il Consiglio Nazionale Forense, il conferimento della delega orale ad altro collega, serve proprio per l'impossibilita di essere presente in udienza e quindi la necessità della sostituzione, quindi non appare plausibile l'interpretazione della Corte di Appello, la quale andrebbe a vanificare il disposto normativo. In più, la disposizione normativa trova  "consistenti conferme nella legislazione di numerosi Paesi dell'Unione Europea".

In sostanza la delega orale per farsi sostituire in udienza non richiede alcun onere probatorio e ciò è coerente con i caratteri della funzione che l'avvocato esercita e con l'affidamento che di per sé genera.

In conclusione, " il parere della Commissione, in ordine alle modalità di esercizio della facoltà spettante all'avvocato di incaricare un altro avvocato come proprio sostituto di udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 14, Legge n. 247/2012, è quindi nel senso che l'avvocato, ferma la sua eventuale responsabilità di stampo professionale nei confronti del cliente, deontologica ed anche penale per dichiarazioni false, possa farsi sostituire in udienza, conferendo incarico orale ad un Collega senz'altro onere probatorio né del conferente – che non deve necessariamente essere presente in udienza seppur al solo fine del conferimento della delega – né del delegato che non è tenuto ad esibire alcuna prova dell'incarico conferitogli diversa dall'affermazione di averlo ricevuto."



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