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Data: 21/11/2013 18:00:00 - Autore: C.G.![]() di Marco Massavelli - Il veicolo, anche se appartenente a persona estranea al reato, può essere sequestrato se vi è pericolo di aggravio di protrazione delle conseguenze del reato e di agevolazione della commissione di altri reati, ove trattasi, come nel caso di specie, di sequestro preventivo, ovvero di dispersione di cose utili all'accertamento dei fatti nel sequestro probatorio. E' il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 17 ottobre 2013, n. 42664. Il caso trattato dalla Suprema Corte riguarda l'autoveicolo di proprietà della ricorrente, sottoposto a sequestro in quanto condotta dal figlio della stessa, privo di patente di guida, e quindi, denunciato per il reato di cui all'articolo 116, comma 15, codice della strada. Il sequestro di urgenza effettuato dall'organo di polizia stradale veniva convalidato dal GIP del Tribunale territorialmente competente, che disponeva ex articolo 321, comma 3-bis, codice procedura penale, il sequestro preventivo, ritenendo sussistente il fumus del reato di cui all'articolo 116, codice della strada, ed il periculum in mora consistente nella possibilità che il giovane potesse nuovamente porsi alla guida del veicolo di cui risultava avere la disponibilità. In particolare, l'articolo 116, codice della strada, ai commi 15 e 18, prescrive: 15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica. 17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. Secondo
la Corte di Cassazione, il sequestro del veicolo condotto da
persona non abilitata alla guida può essere disposto per tutte
le finalità contemplate da tale istituto, e non già solo in
funzione della confisca del mezzo che sia di proprietà dell'autore
del reato. Qualora tale confisca non possa essere ordinata per
l'appartenenza a persona estranea al reato del veicolo, questo può
essere sequestrato se vi è pericolo di aggravio di protrazione delle
conseguenze del reato e di agevolazione della commissione di altri
reati, ove trattasi, come nel caso di specie, di sequestro
preventivo, ovvero di dispersione di cose utili all'accertamento
dei fatti nel sequestro probatorio. |
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