Data: 16/11/2013 10:00:00 - Autore: L.S.
L'Inps, con messaggio n. 18413 del 13 novembre 2013, fornisce chiarimenti
in merito alla verifica
dell'attività concretamente svolta ed alla conseguente iscrivibilità nella
gestione commercianti dei titolari di imprese esercenti attività di
elaborazione dati, classificate con il codice 63.1, in base all'Ateco
2007.
In considerazione del fatto che - si
legge nel messaggio dell'Istituto - il nuovo gruppo 63.1
comprende sia attività di elaborazione meccanica dei dati, sia la più ampia
attività di consulenza e prestazione di servizi connessi, non è stata più
effettuata alcuna esclusione aprioristica dall'obbligo di iscrizione alla
gestione commercianti, in quanto si rende necessaria, per ognuna delle imprese
che vi rientrano, la puntuale verifica della concreta attività svolta.
Tali iscrizioni sono
state determinate a seguito della nuova classificazione dei codici ATECO 2007
che ha fatto confluire nel codice 63.1 l'intero codice 72.3, parte del 72.4 e
parte del 72.6 che precedentemente risultavano iscrivibili alla gestione.
Le
strutture territoriali - precisa l'Inps - avranno "cura di gestire le
doglianze presentate con riferimento a tale ambito di attività, sia in termini
di contenzioso amministrativo che di mera richiesta di riesame dei
provvedimenti d'iscrizione, nell'ottica di valutare caso per caso l'attività
svolta e confermare la sussistenza dell'obbligo contributivo alla Gestione
Commercianti - sempreché sussistano tutti i requisiti di legge - ove l'attività
medesima esuli dalla mera elaborazione dati e consista anche nella prestazione
di servizi di vario genere."
Inoltre, in tutti i casi nei quali le
suddette strutture ritengano che l'attività attualmente svolta dall'impresa non
corrisponda a quella dichiarata al momento dell'iscrizione, si potrà procedere
ad una modifica dell'inquadramento con decorrenza ex nunc, avvalendosi
dell'attività ispettiva e/o delle nuove dichiarazioni e documentazioni fornite
direttamente dal datore di lavoro.
E' utile precisare - conclude l'Istituto - che,
qualora l'iscrivibilità nella gestione sia stata in precedenza esclusa dalla
stessa sede, potrà essere riconosciuta al richiedente la riduzione delle
sanzioni civili.
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