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Data: 20/11/2013 11:00:00 - Autore: Luigi Del Giudice![]() L'obbligatorietà della prescrizione contenuta in un segnale stradale di divieto di sosta deve ritenersi condizionata alla legittimità del provvedimento amministrativo che l'ha imposta, sebbene su tale legittimità non incida l'eventuale mancanza delle indicazioni che vanno riportate sulla parte posteriore del segnale ai sensi dell'art. 77 regolamento del codice della strada. La citata norma regolamentare impone, infatti, che sia indicato sul retro del segnale l'ente o l'amministrazione proprietaria della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione e il numero dell'autorizzazione concessa dal Ministero alla ditta stessa, nonché - per i segnali di prescrizione che interessano ai nostri fini - gli estremi dell'ordinanza di apposizione (v. Cass. 31 luglio 2007 n. 16884). Ne consegue che per ritenere sussistere la violazione, è necessario provare(onere dell' Amministrazione) la legittimità dell'apposizione del cartello. Dott. Luigi Del Giudice |
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