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Data: 22/11/2013 10:00:00 - Autore: Luigi Del Giudice
di Luigi Del Giudice - Il codice della strada ha previsto in materia di sanzioni
pecuniarie, sanzioni alle prime accessorie nonché avverso le misure cautelari
(artt.210 e segg. e art. 203 e segg. del codice della strada) la giurisdizione
del giudice ordinario. Tale giurisdizione e' da considerarsi esclusiva del
giudice ordinario indipendentemente dalla norma di cui all'art. 7, comma 8,
c.p.a., che ha limitato l'ammissibilità del ricorso straordinario alle
controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
Infatti, sia l'impugnazione del provvedimento del prefetto, sia
il ricorso in sede giurisdizionale alternativo al ricorso del prefetto,
introdotto dall'art. 4, comma 1 septies, d.l. 27 giugno 2003, n, 151,
convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2003, n. 214 (art. 204 bis
del codice della strada), pur nelle modifiche normative intervenute, hanno
delineato un procedimento giurisdizionale caratterizzato sempre da una
accentuata specialità e dall'attribuzione al giudice ordinario del potere di
merito di determinare l'importo della sanzione; da ultimo tale specialità e tale eccezionale potere sono previsti dagli artt. 6 e
7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, richiamati dagli artt.
204 bis e 205 nel testo del codice della strada ora in vigore.
Tale giurisdizione
esclusiva del giudice ordinario, in caso di impugnazione di provvedimenti
del prefetto, adottati ai sensi degli artt. 203 e 204 del codice della strada, sussiste anche se le censure sono rivolte
esclusivamente al procedimento amministrativo svoltosi innanzi al prefetto
e al conseguentemente provvedimento prefettizio, perché così è previsto
dall'art. 205 del codice della strada, che appunto rinvia, per quanto concerne
il procedimento, allo speciale rito del lavoro. (Parere del Consiglio di Stato
4364 del 24 Ottobre 2013).
Art. 7 C.P.A.
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1. Sono devolute alla giurisdizione
amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di
interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di
diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del
potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o
comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale
potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili
gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere
politico.
2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono
anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei
principi del procedimento amministrativo.
3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di
legittimità, esclusiva ed estesa al merito.
4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del giudice
amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni
delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento
del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti
patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e
dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini
risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di
diritti soggettivi.
6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa
al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo 134.
Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo può
sostituirsi all'amministrazione.
7. Il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione
davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi
legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti
soggettivi.
8. Il ricorso straordinario è
ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione
amministrativa.
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Articolo 204 bis Codice della
strada
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Alternativamente alla
proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri
soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre
opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è
regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150(*)
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Articolo 205 Codice della strada
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Contro l'ordinanza-ingiunzione
di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati
possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.
L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 15(*)
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(*)Con il d.lgs. del 1° settembre 2011, n.150 che ha
introdotto nuove disposizioni complementari al codice di procedura civile, sono
state apportate modifiche agli articoli 204 bis e 205 del codice della strada.
A seguito di tali modifiche sono stati dimezzati i termini per proporre
il ricorso avverso il verbale di contestazione di violazioni al codice della
strada, ed è stato introdotto un nuovo schema processuale che segue il modello procedimentale del rito del
lavoro.
Dott. Luigi Del
Giudice
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