Data: 25/11/2013 12:00:00 - Autore: Barbara Luzi
di Barbara Luzi - La Corte di Cassazione, sez. V penale, con la sentenza depositata il 3 settembre 2013 n. 35992, rigetta il ricorso di un capitano della polizia locale e sindacalista, confermandone, pertanto, la condanna inflitta dal Giudice di merito per il reato d'ingiuria. Il Giudice di Pace prima ed il Tribunale di Chieti poi, infatti, avevano in prima istanza condannato il soggetto alla pena di Euro 300 di multa e al risarcimento dei danni in favore della parte civile perché lo avevano riconosciuto responsabile del reato di ingiuria nei confronti del Comandante del Corpo di Polizia Locale in quanto questo gli si era rivolto durante una discussione, e davanti a diverse persone, pronunciando le parole: "in questo comando non lavora nessuno...lei è una bugiarda! Io non parlo con i bugiardi". Il ricorrente, attraverso il proprio legale, aveva lamentato il fatto che la frase ritenuta offensiva era stata pronunciata nel corso di una discussione di contenuto sindacale, tale da essere caratterizzata da forte conflittualità e che le parole pronunciate non avevano valenza offensiva. Il legale del ricorrente poi solleva la questione secondo cui per la giurisprudenza recente le ingiurie pronunciate sul lavoro tra colleghi possono configurare in realtà il diritto di critica. La Suprema Corte non ha accolto i motivi di ricorso perché ha ritenuto le parole pronunciate dal capitano una precisa accusa d'incapacità a svolgere le proprie funzioni mossa nei confronti della Comandante. A nulla rileva poi il fatto che la frase sia stata pronunciata nell'ambito di un'accesa discussione vertente su questioni sindacali e sicuramente per difendere la posizione di un'altra collega iscritta all'associazione sindacale di cui l'odierno ricorrente è responsabile provinciale. Ciò non lo esime comunque dal tenere un comportamento corretto nei confronti del proprio collega e superiore. Gli ermellini, quindi, hanno ritenuto il comportamento del soggetto lesivo dell'onore e del decoro della Comandante rigettandone il ricorso e condannandolo al pagamento delle spese processuali.

Barbara Luzi: pmedintorni.blogspot.it

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