Data: 25/11/2013 09:00:00 - Autore: Luigi Del Giudice
di Luigi Del Giudice - La legge n. 689 del 1981, all'art. 2 (applicabile anche in tema di violazioni al C.d.S. ex art. 194 C.d.S.), dispone che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento del fatto, non aveva compiuto gli anni diciotto: in tal caso, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
L'art. 14 della stessa legge dispone che la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore ove possibile, mentre, se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro novanta giorni, che in materia di infrazione al codice della strada diventano centocinquanta a norma dell'art. 201 C.d.S. (nel testo ratione temporis applicabile).
Il combinato disposto delle due norme impone di rilevare che, nel caso in cui la violazione amministrativa sia avvenuta ad opera di un minore degli anni diciotto, questi non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, mentre debbono esserlo i soggetti tenuti alla sorveglianza su di lui, i quali rispondono a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata, avendo omesso la sorveglianza alla quale erano tenuti. Ne consegue che in caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo (Cass. n. 17189 del 2008; Cass. n. 4286 del 2002).
Applicando tale principio al caso di specie, è dunque facilmente evincibile come la contestazione del verbale oggetto di giudizio non sia stata effettuata a T.A. quale autore della violazione (e quindi quale trasgressore materiale, come invece ritenuto dal giudice d'appello), bensì in qualità di esercente la potestà sul minore autore della violazione, poiché permetteva allo stesso di circolare alla guida del ciclomotore senza indossare il casco. T.A. , dunque, veniva indicato nel verbale quale trasgressore non già della norma del C.d.S., in quanto autore materiale del fatto, ma per violazione del dovere di vigilanza su di lui incombente in virtù della potestà sul minore, effettivo autore dell'infrazione; violazione che, sulla base di quanto in precedenza esposto, fa insorgere una responsabilità personale e diretta in capo al genitore (pur se non autore materiale del fatto) per l'infrazione commessa dal figlio minore.

(Corte di Cassazione, ordinanza del  21 novembre 2013, n. 2617).

Dott. Luigi Del Giudice


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