Data: 29/11/2013 18:00:00 - Autore: Emanuele Mascolo

Dott. Emanuele Mascolo - E' illegittimo il licenziamento del dipendente che usa il computer dell'ufficio per scaricare musica o film's gratuitamente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Sentenza n. 26937 del 26 novembre 2013.  

Nel caso di specie il datore di lavoro riteneva che la condotta del dipendente fosse tale da compromettere la risevatezza aziendale. 

Secondo la Cassazione, al contrario, il licenziamento in casi simili è una misura " eccessiva" e il datore di lavoro avrebbe dovuto quanto meno provare di aver subito danni concreti e non solo presunti. 

Pertanto,  non è sufficiente la generica contestazione se non può dimostrarsi che dal comportamento del dipendente, sia derivato il rischio che il computer potesse essere ad esempio infettato da virus o malware, oppure che in questo modo il dipendente abbia sottratto tempo alle ore di lavoro.

Secondo la Corte, inoltre l'azienda dovrebbe avere la possibilità di eseguire un un back up dei propri dati, ciò che sicuramente avviene nelle aziende di medio - grande dimensioni. Nel nostro caso, il lavoratore licenziato, era stato reintegrato nel posto di lavoro nel 2006. Proprio avverso il reintegro l'azienda ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il comportamento del dipendente aveva leso il rapporto fiduciario. Ma, la Corte, ha rigettato il ricorso convalidando la decisione  della Corte di Appello, ritenendo la condotta del dipendente non talmente grave da poter giustificare il licenziamento

Vale la pena segnalare una sentenza di segno diametralmente opposto con cui la Cassazione  Sezione Lavoro, del 7 novembre 2013, n. 25069, ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente che usava il computer aziendale per giocare, provocando un danno economico all'azienda.

Ovviamente in tal caso il danno economico vi è stato realmente.



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