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Data: 28/11/2013 15:40:00 - Autore: Avv. Giovanni F. Fidone Dott. Luciano Caminiti - Con tre pronunzie del 20 aprile 2012 rese in diversi giudizi aventi il medesimo oggetto, introdotti con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di Catania ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del TAR competente in materia di revoca di sovvenzioni e contributi pubblici. In tale occasione lo stesso Tribunale ha avuto modo di approfondire nel dettaglio la questione del riparto di giurisdizione in materia. In particolare, l'A.G.O. ha ritenuto che il criterio generale di riparto dovesse essere fondato sulla individuazione del segmento procedurale interessato dal provvedimento oggetto di impugnazione e sulla causa dell'iniziativa revocatoria. Occorrerebbe dunque tenere distinto il momento “statico” della concessione del contributo rispetto a quello “dinamico” individuabile nell'impiego del contributo medesimo. Pertanto, secondo quanto statuito dal Tribunale di Catania in dette pronunzie, al primo segmento – di competenza della giursdizione amministrativa, apparterrebbero provvedimenti comunque denominati (revoca, decadenza) di ritiro del contributo, anche successivi all'erogazione, se costituiscono manifestazione del potere di autotutela amministrativa. Viceversa, ogni altra fattispecie, concernente le modalità di utilizzazione del contributo e il rispetto degli impegni assunti, involgerebbe diritti soggettivi, relativi alla conservazione del finanziamento, la cui cognizione spetta alla giurisdizione ordinaria. In particolare, nella fase successiva all'erogazione del contributo il potere di revoca da parte dell'amministrazione può essere giustificato, fondamentalmente, da tre generi di valutazione: 1) la permanenza dell'interesse pubblico sotteso all'erogazione; 2) il difetto sopravvenuto dei requisiti soggettivi o delle condizioni fattuali giustificanti la permanenza del beneficio; 3) l'inadempimento del privato agli obblighi a cui è subordinata l'assegnazione dell'ausilio. Ricorrendo una di queste ipotesi occorrerebbe ancora distinguere, a detta del Tribunale di Catania, tra i casi in cui la revoca del contributo, quale espressione del potere di autotutela amministrativa, postula la natura discrezionale dell'attività di assegnazione del beneficio, con la rimessione all'apprezzamento dell'Amministrazione in ordine all'an, al quomodo e quid dell'erogazione conseguente alla valutazione ponderativa degli interessi coinvolti, da quelli in cui l'attività amministrativa presenti natura vincolata. Ebbene, “Solo nel primo caso l'atto di revoca avrà natura pubblicistica in senso stretto con il conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario nelle altre ipotesi”. Successivamente, con ordinanze del 31 ottobre 2013, rese nei procedimenti introdotti con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nn. 5674/5676/5677/5678-2011, il Tribunale di Catania ha avuto modo di affrontare la stessa tematica precedentemente approfondita nelle ordinanze del 20 aprile 2012, ribaltando il precedente intendimento. Questa volta il Tribunale di Catania, affermando la giurisdizione del Giudice Ordinario, ha ritenuto che la fattispecie di revoca di contributi pubblici verta in materia di diritti soggettivi in quanto, nel caso esaminato, il contributo richiesto dal ricorrente era stato già emesso dall'Amministrazione. In altre parole, essendo già avvenuta la corresponsione delle somme, il ricorrente ha acquisito una posizione di diritto soggettivo, non venendo più in rilievo un potere discrezionale della P.A. che, nell'emissione del provvedimento di revoca del quale si è chiesta la disapplicazione, si è limitata, dunque, alla semplice verifica dell'eventuale inadempienza del privato alle condizioni normativamente previste per la fruizione del contributo. Sotto altro profilo, il Tribunale di Catania ha confermato un orientamento giurisprudenziale unanime, alla stregua del quale sussiste in capo all'Amministrazione un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'esecuzione, senza che alla stessa residui alcuna possibilità di far valere questioni non dedotte o eccepite nel giudizio esecutivo o di merito. Difatti, “dovendosi considerare coperta da giudicato la questione inerente alla sussistenza del diritto all'erogazione del premio concesso (decreto ingiuntivo esecutivo) … va affermato il diritto della ricorrente di trattenere tutte le somme ad essa erogate”. Dott. Luciano Caminiti |
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