Data: 28/11/2013 11:40:00 - Autore: Avv. Anna De Miccolis Angelini

�SUCCESSIONE LEGITTIMA: LE SEZIONI UNITE �(SS.UU. 4847/2013) SUI DIRITTI DI USO E DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE.

di Anna De Miccolis Angelini

L'art. 540 , comma 2 c.c., in materia di successione necessaria �recita: �Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di propriet� del defunto o comuni�.

La medesima previsione non si riscontra, invece, nell'ambito della successione legittima ( artt. 581 e 582 c.c.). L'unico riferimento codicistico � nell'art. 584, comma 1, c.c., �che rinvia ai predetti diritti nei confronti del coniuge putativo.

L'interpretazione e l'applicazione di questa norma ha dato adito, nel corso degli anni, a numerose controversie di cui sono stati investiti i Giudici di merito, fino a giungere all'attenzione della Consulta, la quale nel lontano 1988 fu chiamata a pronunciarsi sulla questione di di legittimit� costituzionale degli artt. 582 e 582 c.c. , per asserita violazione �- in virt� del mancato richiamo di tali diritti anche al coniuge non putativo - del principio di uguaglianza ex artt. 3 Cost e 29 Cost. . �L'incostituzionalit� dell'art. 540, comma 2, c.c. �fu, tuttavia, esclusa con sentenza n. 527/1988. La Corte afferm�, infatti, �che tale mancata previsione lungi da essere una lacuna in cui era incorso il Legislatore �era invece espressione di una precisa intenzione dello stesso: �i diritti di uso e di abitazione al coniuge che succede ab intestato erano da considerarsi non in aggiunta alla quota devolutagli per legge ( come per la successione necessaria, per la quale era dunque opportuna una espressa previsione ) ma come contenuto della stessa.

Tale intervento ermeneutico non fu per� risolutivo: �il contenzioso avente ad oggetto i diritti di uso e abitazione, in particolare la modalit� di calcolo degli stessi, continuava ad affollare le aule di giustizia e le discussioni dottrinarie sul punto si moltiplicavano.

E' in questo quadro dottrinario e giurisprudenziale che si staglia la sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 4847 del 27/02/2013, la quale torna sulla questione pronunciandosi in maniera innovativa.

Le Sezioni Unite, infatti, sulla base di una diversa metodologia argomentativa arrivano �ad affermare che la funzione dei diritti in questione � quella di realizzare in ambito successorio una concezione della famiglia ispirata alla completa parificazione dei coniugi, sia sul piano patrimoniale che morale, nonch� quella di soddisfare un bisogno esistenziale della persona umana alla stabilit� delle condizioni di vita. Ci� posto, i diritti di uso e di abitazione devono trovare applicazione analogica oltre gli angusti confini della successione testamentaria, secondo una interpretazione costituzionalmente conforme.

La Suprema Corte osserva, altres�, che anche sul piano del diritto positivo l'art. 540, comma 2 c.c., va interpretato come rivolto tanto alla successione testamentaria quanto a quella legittima, posto che recitando: �Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati spettano i diritti di uso e abitazione concorso del coniuge con altri chiamati� sembrerebbe �far riferimento ad entrambe le ipotesi, successione testamentaria e successione legittima, in cui tale concorso ricorre.

Sulla base di queste premesse, gli Ermellini giungono poi a risolvere l'annosa questione delle modalit� di calcolo dei diritti di uso e di abitazione affermando il principio secondo il quale: �il loro valore capitale deve essere stralciato dall'asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell'attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato�.

Una simile soluzione non poteva che prendere le mosse dalla configurazione dei diritti�dequibus�quali prelegato�ex lege�: i diritti in oggetto vengono attribuiti al coniuge superstite anche nella successione legittima in aggiunta alla quota a lui spettante ai sensi degli articoli 581 e 582 c.c., cristallizzando in maniera netta l'intento che ha ispirato il legislatore della riforma del diritto di famiglia del 1975: la tutela dell'interesse del coniuge superstite alla sua permanenza nella casa adibita a residenza familiare anche dopo la morte dell'altro coniuge.

Anna De Miccolis Angelini, avvocato. E-mail:�anna_de_miccolis@hotmail.com
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