Data: 28/11/2013 11:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia  Albertazzi - Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, sentenza n. del 25 Novembre 2013. E' passibile di sanzione disciplinare il magistrato che ritarda nel depositare la sentenza. Così ha statuito la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, decisione poi impugnata con ricorso in Cassazione. La sanzione è scattata a seguito del protrarsi ingiustificato dei ritardi in merito al deposito di sentenze - “numerose sentenze con gravi ritardi, molte superiori ai 100-200 giorni, in un caso ai 300 giorni, mentre nel caso più grave il ritardo aveva raggiunto i 2.246 giorni” - un accumulo costato alla Giustizia un dispendio di beni e di risorse.

Prima del presente procedimento disciplinare, sfociato appunto con la conferma di condanna da parte delle Sezioni Unite, il magistrato aveva già subito ben altri due diversi procedimenti; i quali si erano tuttavia risolti a suo favore. La Suprema Corte ricorda come l'attività del magistrato deve essere primariamente caratterizzata da ordine e metodologia organizzativi, non potendo la stessa prescindere dalle tempistiche imposte dalla legge a tutela del principio del giusto processo previsto dall'art. 111 della Costituzione. Mentre le modalità di lavoro del ricorrente erano risultate sempre assai lacunose, essendo i ritardi imputabili non solo a procedimenti caratterizzati da oggettiva complessità, ma anche a cause ritenute “ordinarie”. “Il ritardo – secondo il CSM – era altresì reiterato, riguardando almeno 40 sentenze, nonché grave, perché almeno per la metà dei depositi, superiore all'anno, con una punta di 1400 giorni”. Tanto è bastato per ravvisare, a detta della Suprema Corte, un grave inadempimento oggettivo, “reiterato ed ingiustificato”, idoneo a confermare non solo la sanzione della perdita di due mesi di anzianità professionale, ma anzi a “non permettere il contenimento della sanzione nei limiti dei minimo edittale, e di rendere necessaria l'applicazione di quella immediatamente successiva”.


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