Data: 28/11/2013 11:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia  Albertazzi - Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, sentenza n. del 25 Novembre 2013. E' passibile di sanzione disciplinare il magistrato che ritarda nel depositare la sentenza. Cos� ha statuito la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, decisione poi impugnata con ricorso in Cassazione. La sanzione � scattata a seguito del protrarsi ingiustificato dei ritardi in merito al deposito di sentenze - �numerose sentenze con gravi ritardi, molte superiori ai 100-200 giorni, in un caso ai 300 giorni, mentre nel caso pi� grave il ritardo aveva raggiunto i 2.246 giorni� - un accumulo costato alla Giustizia un dispendio di beni e di risorse.

Prima del presente procedimento disciplinare, sfociato appunto con la conferma di condanna da parte delle Sezioni Unite, il magistrato aveva gi� subito ben altri due diversi procedimenti; i quali si erano tuttavia risolti a suo favore. La Suprema Corte ricorda come l'attivit� del magistrato deve essere primariamente caratterizzata da ordine e metodologia organizzativi, non potendo la stessa prescindere dalle tempistiche imposte dalla legge a tutela del principio del giusto processo previsto dall'art. 111 della Costituzione. Mentre le modalit� di lavoro del ricorrente erano risultate sempre assai lacunose, essendo i ritardi imputabili non solo a procedimenti caratterizzati da oggettiva complessit�, ma anche a cause ritenute �ordinarie�. �Il ritardo � secondo il CSM � era altres� reiterato, riguardando almeno 40 sentenze, nonch� grave, perch� almeno per la met� dei depositi, superiore all'anno, con una punta di 1400 giorni�. Tanto � bastato per ravvisare, a detta della Suprema Corte, un grave inadempimento oggettivo, �reiterato ed ingiustificato�, idoneo a confermare non solo la sanzione della perdita di due mesi di anzianit� professionale, ma anzi a �non permettere il contenimento della sanzione nei limiti dei minimo edittale, e di rendere necessaria l'applicazione di quella immediatamente successiva�.


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