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Data: 02/12/2013 10:59:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 26411 del 26 Novembre 2013. In materia di sanzioni irrogate a seguito di violazione della disciplina concernente il versamento dei contributi dovuti dai professionisti alla Cassa Nazionale Forense, il decorso dei termini di prescrizione varia a seconda del comportamento dell'obbligato: nel caso in cui la comunicazione dovuta sia mancante, allora il regime è sicuramente a lui svantaggioso; nel caso in cui, al contrario, tale comunicazione sia soltanto inesatta, la prescrizione decorre dal momento in cui la comunicazione viziata giunga agli uffici di riscossione. Nel caso di specie la Cassa Forense ricorre avverso la sentenza del giudice del merito, il quale ha ravvisato l'intervenuto decorso del termine utile per la prescrizione di crediti derivanti da sanzioni applicabili ad alcune irregolarità dichiarative a carico di un professionista iscritto (nella specie, non tanto dichiarazione di redditi inferiori a quelli reali quanto errato inserimento di dati contabili “nelle giuste allocazioni della modulistica di riferimento, che non avevano alterato il dato reddituale”). L'art. 19 legge 576/1980 contiene la disciplina della prescrizione “dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”. Rientrando l'ipotesi in oggetto nel secondo caso, il giudice del merito ha correttamente applicato la disciplina in oggetto, ravvisando giustamente l'intervenuto decorso del termine di legge. Il ricorso è rigettato. |
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