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Data: 30/11/2013 10:30:00 - Autore: Raffaele Vairo Di Raffaele Vairo Premessa 1. Il procedimento d'ingiunzione. – 2. Ambito di applicazione. – 3. Prova scritta. – 4. Giudice competente. Opposizione 5. Natura giuridica dell'opposizione.- 6. Giudice competente. 7. – Connessione fra cause. – 8. I rapporti verticali tra giudice di pace e tribunale. – 9. Approfondimenti. 1. Il procedimento d'ingiunzione. Art. 633. [I]. Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta; 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata
La disciplina del procedimento d'ingiunzione (procedimento monitorio) è collocata nel libro IV, capitolo I del titolo I, del codice di procedura civile. Trattasi di un procedimento sommario che consente al creditore di agire in giudizio “in forma compendiosa e abbreviata”. Tale procedimento può essere promosso con ricorso contenente i requisiti necessari a individuare le parti, l'oggetto e la causa petendi. La domanda può essere accolta o rigettata con l'emanazione di un decreto di accoglimento (decreto ingiuntivo) o di rigetto. In caso di accoglimento, il decreto acquista efficacia esecutiva e diviene titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale se il debitore intimato non propone opposizione nel termine fissato dal giudice. Il procedimento d'ingiunzione è, quindi, teso a facilitare, inaudita altera parte, il conseguimento della pretesa del creditore che disponga di prove documentali che la giustifichino. Il procedimento monitorio, in ossequio al principio di economia processuale, è, quindi, da considerare una forma di tutela sommaria atta ad evitare i tempi del normale processo a cognizione piena. Esso si articola in due fasi: la prima fase inizia con il deposito del ricorso e della notifica del decreto ingiuntivo al debitore; la seconda fase, eventuale, inizia con la proposizione dell'opposizione da parte dell'ingiunto; l'opposizione dà inizio a un vero e proprio processo disciplinato dalle norme del procedimento ordinario davanti al giudice adìto. Con l'opposizione, proposta mediante atto di citazione da notificare al ricorrente-ingiungente, il debitore ingiunto deve contestare la fondatezza della pretesa dell'istante. 2. Ambito di applicazione. Lo stesso articolo 633 cpc statuisce che il procedimento d'ingiunzione può essere promosso per far valere un diritto di credito, precisando che deve trattarsi: (a) di una somma liquida di danaro, determinata nel suo ammontare; (b) di una quantità di cose fungibili; (c) di una cosa mobile determinata. Quanto al significato da attribuire all'attributo liquida è sufficiente sottolineare che il pagamento che si richiede, oltre a essere certo nel suo titolo, deve riguardare anche una somma determinata, o facilmente determinabile, nel suo ammontare e, di conseguenza, esigibile. Il procedimento per ingiunzione è un modo di procedere attraverso il quale si esercita l'azione che tutela il creditore di fronte all'inadempimento del debitore, cioè l'azione di condanna; peraltro, si tratta di un modo di procedere non esclusivo, ma facoltativo, perché nulla vieta che il creditore scelga di esercitare l'azione di condanna seguendo la via del procedimento ordinario, ancorchè il suo credito rientri nella previsione dell'art. 633 (A. Nasi = Lezioni di diritto processuale civile, 1994). 3. Prova scritta. Art. 634. [I]. Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata [1988, 2702 c.c.] e i telegrammi [2705 c.c.], anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile. [II]. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale [21951 c.c.], anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture [186-ter1] (1). Tra le prove scritte richieste dalla norma che precede vanno annoverati i documenti provenienti dal debitore o da un terzo, purchè idonei a dimostrare la fondatezza delle ragioni del creditore ricorrente, anche se privi di efficacia probatoria assoluta. Correttamente la norma ammette quali documenti idonei anche gli estratti autentici delle scritture contabili tenute da imprenditori nell'esercizio della loro attività (registri contabili vidimati nelle forme di legge e regolarmente tenuti). Ai fini della concessione del d.i., in virtù delle disposizioni di cui all'art. 634 c.p.c., il relativo ricorso deve essere contenere l'allegazione di un estratto autentico delle scritture contabili previste dall'art. 2214 e ss. c.c., bollate e vidimate nelle forme di legge, laddove tale formalità sia ancora dovuta, e con attestazione della regolarità della loro tenuta (Tribunale Catanzaro, sez. II, 22/01/2011). Dubbi sono stati espressi circa il valore probatorio da attribuire alle fatture commerciali. Secondo la Cassazione le fatture commerciali, se emesse nel rispetto delle norme fiscali, possono rappresentare prova scritta idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. civ. n. 8549/2008). 4. Giudice competente. Art. 637. -[I]. Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria [7, 9, 18 ss.]. [II]. Per i crediti previsti nel numero 2 dell'articolo 633 è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce. [III]. Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono. Le norme di cui all'art. 637 c.p.c. sono di facile lettura. In proposito va ricordato che la competenza si determina dalla domanda; quindi, i criteri da seguire sono quegli stessi previsti per il processo ordinario e, cioè, materia, valore e territorio. Per quanto concerne la materia, trattandosi nell'ipotesi in esame di diritto di credito, la competenza va individuata tra giudice di pace e tribunale a seconda del valore del procedimento. Per quanto riguarda la competenza per territorio valgono le norme di cui agli artt. 18, 19 e 20 del codice di rito. Trattandosi di rapporti di obbligazione, va ricordato che l'art. 20 prevede la possibilità di proporre il ricorso, oltre che al giudice del foro generale delle persone fisiche e/o giuridiche e/o delle associazioni non riconosciute (artt. 18 e 19 c.p.c.), davanti al giudice del luogo dove è sorta o davanti a quello dove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20: foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione). Opposizione Art. 645. [1] L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638 Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. [2] In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L'anticipazione di cui all'art. 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire. 5. Natura giuridica dell'opposizione. Prima di procedere all'esame della natura giuridica dell'opposizione è utile sottolineare che lo scopo del modello del procedimento di ingiunzione è quello della rapida formazione del titolo esecutivo, evitandosi i tempi non brevi del processo ordinario. Tuttavia, va aggiunto che tale procedimento può articolarsi in due fasi: una prima fase è quella della proposizione del ricorso e conseguente esame delle ragioni del ricorrente; una seconda fase (eventuale) del processo, consegue alla proposizione dell'opposizione, che si conclude con una sentenza. Circa la natura giuridica dell'opposizione vi sono due correnti di pensiero. Una prima corrente ritiene che il giudizio di opposizione vada configurato come un vero e proprio mezzo di impugnazione del decreto. Una seconda corrente di pensiero, al contrario, vede nell'opposione il mezzo di realizzazione di un processo (ordinario) nel quale si attua il contraddittorio tra le parti. Capofila della prima corrente di pensiero può essere considerato il Garbagnati che motiva la sua scelta di campo con le considerazioni che seguono: 1) il decreto ingiuntivo, in difetto di opposizione, “acquista efficacia pari a quella di una sentenza definitiva di condanna”; 2) conseguentemente l'opposizione si appalesa quale atto di impugnazione pari all'appello. Più precisamente, l'opposizione al decreto d'ingiunzione costituisce, al pari dell'appello, un mezzo di gravame, in quanto devolve al giudice dell'impugnazione il completo riesame, in fatto ed in diritto, del rapporto giuridico controverso, trasformando così il processo d'ingiunzione in un processo dichiarativo, nel quale la cognizione dell'organo giurisdizionale è altrettanto ampia di quella spettante al giudice di primo grado in un processo di cognizione ordinario ed il cui svolgimento è regolato, salvo poche eccezioni, dal secondo libro del codice di rito” (Garbagnati, Il procedimento d'ingiunzione, 1991, Giuffrè). Aggiunge un'ulteriore osservazione che, a suo giudizio, dovrebbe dirimere ogni dubbio: “in caso di rigetto parziale dell'opposizione, il titolo esecutivo, a norma del cpv. dell'art. 653, è costituito esclusivamente dalla sentenza, che si profila quindi necessariamente come una sentenza di condanna; e tale deve, pertanto, logicamente considerarsi anche la sentenza che rigetti totalmente l'opposizione”. La tesi del Garbagnati sembra confortata dall'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo le quali la mancata costituzione dell'opponente non dà luogo all'applicazione dell'art. 171, ma, anzi, comporta, a norma dell'art. 647 c.p.c., l'improseguibilità e l'immediata esecutorietà del decreto ingiuntivo (Cass., SS.UU., n. 1835/1996). Altri studiosi (tra cui il Satta) esprimono un diverso orientamento, secondo il quale l'opposizione (eventuale) introduce un ordinario giudizio di cognizione volto ad accertare l'esistenza del credito fatto valere con il ricorso d'ingiunzione (art. 645 c.p.c.). In tale ottica, l'opposizione, che formalmente assume la struttura dell'atto di citazione, sostanzialmente ha il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda formulata con il ricorso[1]. Ne consegue che il procedimento di opposizione non è finalizzato all'accertamento della validità del decreto ingiuntivo, ma è da considerare come un ordinario processo di cognizione che ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé sia l'azione sommaria sia quella ordinaria che emerge solo in conseguenza dell'opposizione. In pratica, possiamo affermare che, secondo questo indirizzo, il procedimento per ingiunzione è un procedimento sommario che, ove fosse accolta la domanda del creditore con l'emissione del decreto ingiuntivo, si trasfomerebbe, in caso di proposizione dell'opposizione, in un ordinario processo di cognizione: In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito (art. 645, comma 2, c.p.c.). Pertanto, il creditore ricorrente (opposto) assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente (debitore ingiunto) quella di convenuto con evidenti conseguenze in ordine all'onere della prova (onus probandi incumbit ei qui dicit). Dunque, l'opposizione non introduce un giudizio autonomo e neanche un grado autonomo, per cui non può essere definita quale impugnazione, ma è solo una fase (eventuale) del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore. Trattasi di una fase in cui si attua il contraddittorio e il relativo giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adìto, per cui il giudice non può limitarsi ad accertare se vi erano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, ma accertare la fondatezza del diritto vantato dal creditore ricorrente e, a mezzo del contraddittorio, a una cognizione piena nel merito. Pertanto, la sentenza è assoggettata ai mezzi d'impugnazione propri delle sentenze, a cominciare dall'appello, e non può sfuggire all'alternativa: o viene impugnata o passa in giudicato (A. Nasi – Lezioni di diritto processuale civile, 1994). Il che comporta, da un lato, che le parti si ritrovano davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato e dall'altro, che il giudice dell'opposizione non può limitarsi a valutare l'originaria legittimità del decreto, ma deve accertare, al momento della decisione, la sussistenza e i limiti dell'obbligazione vantata dal creditore. Il processo di cognizione, cui ha dato luogo la proposta opposizione, in tanto può chiudersi con una sentenza di condanna, in quanto il credito ancora perdura e nella misura accertata al momento della decisione (Cass., SS.UU., n. 7448/1993). 6. Giudice competente. L'opposizione si propone con atto di citazione davanti all'ufficio cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e il conseguente processo si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adìto. E', questa, una competenza funzionale e inderogabile, di cui saranno fornite precisazioni più avanti. Relativamente alla competenza del giudice dell'opposizione i problemi sorgono quando viene proposta una domanda riconvenzionale di competenza di un giudice diverso da quello della domanda principale proposta dal creditore ricorrente. Soprattutto quando la connessione riguarda una causa (quella principale) di competenza del giudice di pace e l'altra promossa con l'opposizione dal debitore ingiunto che propone una domanda riconvenzionale di competenza del tribunale. 7. Connessione fra cause. La connessione consiste nel rapporto fra due processi, civili o penali, determinato dall'identità di uno o più elementi, che ne suggerisce la trattazione comune. Per effetto della connessione, può determinarsi una modificazione della competenza con la conseguente necessità di translatio iudicii ad un giudice diverso da quello avanti il quale la causa è stata iniziata. La translatio iudicii non si giustifica solamente per motivi di economia processuale, ma anche e soprattutto per la necessità di evitare che si verifichino decisioni contraddittorie con grave danno istituzionale. La connessione viene definita soggettiva quando due o più cause hanno in comune i soggetti (ad esempio il caso contemplato dall'art. 104 c.p.c.: “Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purchè sia osservata la norma dell'art. 10 secondo comma); è definita oggettiva, quando due o più cause hanno in comune o l'oggetto o il titolo o entrambi. L'art. 40 c.p.c. detta la disciplina sulla connessione, indicando le ipotesi in base alle quali essa si verifica con conseguente spostamento di competenza da un giudice a un altro. Tali casi sono: a) art. 31.-Cause accessorie.-La domanda accessoria può essere proposta insieme con quella principale. “Il vincolo di accessorietà
che, ai sensi dell'art.31 c.p.c., determina la
b) art. 32.-Cause di garanzia.-La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale.
“L'art. 32 c.p.c., che
prevede la possibilità di effettuare lo spostamento della competenza
territoriale nelle cause di garanzia per la causa principale, si applica ai
soli casi di garanzia propria, che ricorre non solo quando la causa principale
e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ma anche quando ricorra una
connessione oggettiva tra i titoli delle due domande” (CC5 agosto 2002, n.
c) art. 33.-Cumulo soggettivo.-Le cause che, a norma degli articoli 18 e 19, dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per il titolo o per l'oggetto, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza di uno ddei convenuti.
“Il principio di cui all'art. 33 c.p.c., relativo alla modificazione della competenza territoriale per effetto del cumulo soggettivo delle domande contro più convenuti, implica che quando le cause, che a norma dell'art. 18 dello stesso codice dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, siano connesse per il titolo o per l'oggetto, è consentito all'attore di chiamare in giudizio più convenuti, residenti in luoghi diversi, davanti al giudice del luogo di residenza di uno di essi” (Cass. civ. n. 2518/1981).
In tema di cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il titolo, deve ritenersi consentito lo spostamento di competenza in favore di fori anche differenti da quelli generali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. ove il criterio di collegamento diverso da quello del foro generale sia comune a tutte le parti convenute, e non soltanto ad alcune di esse, non potendo l'ulteriore facoltà di scelta attribuita all'attore dall'art. 33 cod. proc. civ. risolversi in un suo pregiudizio, così da limitare, anziché ampliare, l'ordinaria analoga facoltà che gli spetterebbe nei riguardi di ciascun convenuto separatamente considerato (Cass. civ. n. 12444/2013). d) art. 34.-Accertamenti incidentali. “Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui”. La domanda di accertamento incidentale con efficacia di giudicato in ordine a questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ., presuppone, ai fini del suo accoglimento, che l'istante dimostri un interesse effettivo il quale travalichi quello relativo al giudizio in corso, e cioè che detta questione sia idonea ad influire altresì su liti diverse e di prevedibile insorgenza fra le stesse parti, o anche su altri rapporti e altri soggetti, non potendosi altrimenti turbare o ritardare il corso del processo, agli effetti dell'art. 111 Cost. (Cass. civ. n. 8093/2013). e) art. 35.-Eccezione di compensazione.-La compensazione si verifica tutte le volte che alla domanda di pagamento di una somma viene opposta dal convenuto un'eccezione di compensazione di un proprio credito. Le ipotesi che possono verificarsi sono diverse: 1) la domanda dell'attore è fondata su un titolo non controverso o facilmente accertabile, mentre il credito opposto in compensazione è contestato e, comunque, eccede la competenza del giudice adito: in questo caso il giudice può decidere sulla domanda dell'attore e rimettere le parti al giudice competente per la decisone sulla compensazione; 2) nel caso in cui sia la domanda sia l'eccezione di compensazione siano controverse o comunque non facilmente accertabili e il credito opposto in compensazione ecceda la competenza del giudice adito, questi rimette le parti al giudice superiore. “La compensazione giudiziale è ammessa nella sola ipotesi in cui il credito opposto sia (oltrechè esigibile ed omogeneo al controcredito) di facile e pronta verifica non soltanto quando il credito non sia certo nel suo ammontare, ma anche qualora ne risulti contestata l'esistenza, sì che il relativo accertamento necessiti di una lunga istruttoria) obbliga il giudice a disattendere la relativa eccezione, dovendo la parte far valere il credito in separato giudizio con autonoma domanda” (Cass. civ. n. 12664/2000).
f) art. 36.-Cause riconvenzionali.-“Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purchè non eccedano la sua competenza per materia o valore; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti”.
La domanda riconvenzionale può essere proposta dal convenuto nell'ambito del processo non solo per contrastare la domanda attrice, ma anche per ottenere un provvedimento del giudice a sé favorevole. Di fronte a tale domanda l'attore assume la funzione di convenuto e, quindi, a sua volta, può formulare tutte le eccezioni che ritiene utili per contrastarla e finanche proporre domanda riconvenzionale (riconventio riconventionis), purchè nel suo primo atto difensivo successivo alla comparsa di risposta del convenuto. La domanda riconvenzionale tende, dunque, a ottenere un provvedimento del giudice favorevole al convenuto e, quindi, non può essere confusa con l'eccezione riconvenzionale che, invece, si limita a richiedere il rigetto della domanda principale. Secondo il disposto dell'art. 36 c.p.c. il giudice competente a conoscere la domanda principale è competente anche per la riconvenzionale, purchè: a) vi sia relazione di dipendenza, per il titolo dedotto in giudizio, tra la domanda principale e la riconvenzionale; b) la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza per materia o valore del giudice adito. Ricorre l'ipotesi della eccezione riconvenzionale (come tale ammissibile anche in appello, secondo la disciplina originaria di cui all'art. 345 cod. proc. civ.) allorquando il fatto dedotto dal convenuto sia diretto provocare il mero rigetto della domanda avversaria; integra invece vera e propria domanda riconvenzionale, preclusa in sede di gravame, l'istanza con la quale venga chiesto, oltre al rigetto dell'altrui pretesa, l'ulteriore declaratoria di tutte le conseguenze giuridiche connesse all'invocato mutamento della situazione precedente (Cass. civ. n. 14852/2013). L'eccezione di incompetenza per connessione dev'essere proposta, a pena di decadenza, nella prima udienza.
8. I rapporti verticali tra il giudice di pace e il tribunale. Tutte le ipotesi di modificazione della competenza per ragione di connessione possono interessare anche il giudice di pace, rispetto al quale, anzi, l'art. 40, VI e VII, del cpc ha introdotto una disciplina più restrittiva. Il comma sesto dell'art. 40 dispone che: 1) se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa con altra causa di competenza del Tribunale per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c., le relative domande possono essere proposte entrambe direttamente avanti il Tribunale; 2) se le cause connesse siano state già proposte rispettivamente davanti al giudice di pace e al Tribunale, il giudice di pace pronuncia, anche d'ufficio, la connessione in favore del tribunale (comma settimo). Da vari giudici, convinti che con il disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 40 si viola il principio del giudice naturale, sono state formulate eccezioni di incostituzionalità. Tutte le eccezioni sono state rigettate. Secono A prescindere dai motivi di inammissibilità, che qui non hanno rilevanza, l'infondatezza delle eccezioni è così motivata: 1) la presunta violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, viene esclusa nella considerazione che “il principio della precostituzione del giudice è rispettato tutte le volte che l'organo giudicante risulti istituito sulla base di criteri generali prefissati”; 2) “la deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza, introdotta dall'art. 40 cod. proc. civ. nelle ipotesi di connessione di cause, costituisce anch'essa una regola generale prestabilita, in forza della quale è consentito individuare preventivamente l'organo giudicante competente a decidere delle cause, quando fra le stesse ricorra un vincolo di connessione”.
“Sono manifestamente
infondate le q.l.c., in riferimento agli art. 25 e 107 comma 3 cost., dell'art.
40 comma 7 e degli art. 36 e 40 comma 7 c.p.c., che come effetto della
connessione determinano uno spostamento di competenza a favore del giudice
superiore, in quanto il principio della precostituzione del giudice è
rispettato tutte le volte che l'organo giudicante risulti istituito, come anche
nel caso dell'art. 40 c.p.c., sulla base di criteri generali prefissati, mentre
è erroneo il richiamo all'art. 107 comma 3 cost., inerente esclusivamente allo
A questa conclusione Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 1835/96, hanno attribuito all'opposizione una funzione di impugnazione. Il concetto è stato, poi, condiviso dalle singole sezioni, le quali, nell'affrontare l'esame di conflitti di competenza tra giudice di pace e tribunale, hanno confermato il predetto indirizzo (cfr. Cass. civ. n. 5911/2001; Cass. civ. n. 3730/2000; Cass. civ. n. 20324/2006).
La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d'ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado. Ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall'opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore, e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex, art. 45 c.p.c.(Cass. civ. n. 20324/2006; cfr. anche Cass. civ. n. 6054/2006).
Ad avviso di chi scrive tale tesi non può essere condivisa. Infatti, bisogna tener conto che la disciplina del
processo civile ha subito mutamenti rilevanti, tra cui quelli intervenuti per
effetto dell'art. A questa regola non può sfuggire neanche il procedimento promosso per opporsi a decreto ingiuntivo. Infatti, l'art. 645 c.p.c. stabilisce chiaramente che l'inderogabilità della competenza del giudice che ha pronunciato il decreto opposto vale solo nella fase dell'opposizione. La posizione di coloro che considerano funzionalmente inderogabile la competenza del giudice dell'opposizione poggia sull'errata concezione che il procedimento dell'opposizione sia un procedimento d'impugnazione. Ora, se è vero che il procedimento d'ingiunzione è un procedimento speciale, l'opposizione non è un giudizio d'impugnazione ma un giudizio di primo grado. L'inderogabilità della funzione va, pertanto, intesa nel senso che l'opposizione deve necessariamente essere proposta davanti al giudice che ha emesso il decreto. L'opponente, anche se convinto dell'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, non può citare l'opposto davanti a un diverso giudice da lui ritenuto competente, ma inderogabilmente deve citarlo davanti al primo, salvo poi eccepirne l'incompetenza una volta che si è costituito davanti a lui. Sulle questioni sollevate dalle parti il giudice dell'opposizione si pronuncerà come un qualsia giudice di primo grado. Quindi, anche sulla sua competenza, secondo il noto principio che ciascun giudice è giudice della propria competenza. Ne consegue che il giudice di pace, ove la domanda riconvenzionale eccedesse la sua competenza per ragioni di connessione, dovrebbe declinare la propria competenza in ordine a entrambe le cause, rimettendole davanti al giudice professionale.
“Qualora la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente
a decreto ingiuntivo ecceda ratione valoris la competenza del giudice di pace,
questi deve, per ragioni di connessione, declinare la propria competenza, non
solo con riferimento alla domanda riconvenzionale, ma anche relativamente alla
domanda principale, rimettendo pertanto entrambe le cause davanti al pretore,
posto che lo spostamento di competenza ex art. 40, settimo comma, c.p.c., dal
giudice di pace al giudice professionale non può trovare ostacolo nel fatto che
la domanda riconvenzionale sia stata proposta a seguito di opposizione a
decreto ingiuntivo”
(GdP di Pordenone, 6 luglio
Ma le Sezioni Unite non hanno mutato indirizzo. Con le citate sentenze del 2000, del 2001 e del 2006 hanno con forza riaffermato il principio già enunciato in precedenza dalla Cass. S.U. n. 1835/1996, cui si sono confermati numerosi giudici di merito, con esclusione di molti giudici di pace.
“La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicchè essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d'ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado. Ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall'opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore, e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. (Cass., sez. un., n. 9769/2001). 9. Approfondimenti. Dunque, due correnti di pensiero si esercitano attorno alla natura dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Si tratta di Studiosi di grande autorevolezza, che hanno influenzato la giurisprudenza sia di merito sia di legittimità. La Cassazione, che inizialmente aveva adottato, seppure in contrasto con altre pronuncie, la posizione di chi vede nell'opposizione il modo per ripristinare il contraddittorio restituendo al conseguente giudizio la natura propria di un processo ordinario (Cass. civ. n. 3653/1991; n. 9427/1991; n. 12653/1991; n. 6298/1992), ha nel proseguo mutato indirizzo (Cass. SS.UU n. 1935/1996; Cass. civ. n. 10374/2005; Cass. civ. n. 15052/2011), riaffermando, in coerenza con la tesi del Garbagnati, che “l'opposizione a decreto ingiuntivo si pone come procedimento di impugnazione dell'ingiunzione emessa dal giudice ed a tal fine la competenza del giudice dell'opposizione va qualificata come funzionale ed inderogabile, anche di fronte alle cause di connessione, che il procedimento dopo l'opposizione, benchè si svolga secondo le norme del procedimento ordinario, è pur sempre nato come procedimento sommario al quale è stata fatta opposizione e si differenzia, pertanto, strutturalmente e funzionalmente, dagli ordinari processi civili iniziati con citazione (Cass., sez. un.. n. 1835/1996). La soluzione offerta dalla Cassazione, tuttavia, non è convincente se si esamina l'art. 40, commi VI e VII, c.p.c., in base al quale, nell'ipotesi di connessione tra una causa di competenza del giudice di pace e una causa di competenza del tribunale, il giudice onorario deve rimettere entrambe le cause davanti al giudice professionale (GdP Firenze 02.08.1997; GdP Pordenone 06.07.1998; GdP Foggia 15.02.1999). E' sufficiente osservare che tale tesi, oltre ad impedire il simultaneus processus, con il possibile rischio di due sentenze in contrasto tra loro, conduce inevitabilmente a processi di durata biblica e ciò in violazione dell'art. 111 della Costituzione, producendo danni sia al debitore ingiunto che al creditore ingiungente: il debitore può vedere rinviata sine die l'efficacia concreta del suo diritto di difesa nell'opposizione a decreto, in attesa che passi in giudicato la sentenza che definisca la causa pregiudiziale; anche il creditore che richieda un decreto ingiuntivo può trovare la strada sbarrata dalla contingenza, ove il debitore abbia già iniziato la controversia sull'intero rapporto in via ordinaria, sicchè non gli resta che subìre una dichiarazione di incompetenza funzionale con nullità del decreto (Cass. n. 5554/1995). Per l'approfondimento delle questioni trattate in queste note, sarebbe utile la lettura integrale delle sentenze citatate. In dottrina si segnalano i seguenti volumi: E. Garbagnati, Il procedimento d'ingiunzione, Milano, 1991 – 2012; A. Nasi, Lezioni di diritto processuale civile, Pescara, 1994; F. Luiso, Diritto processualoe civile, Milano, 1997; G. Franco, Guida al procedimento di ingiunzione, Milano, 2001; P. Leanza – E. Paratore, Il procedimento per decreto ingiuntivo, Torino, 2003; P. Leanza – R. Vairo, Il processo civile davanti al giudice di pace, Torino, 2005; S. Satta – C. Punzi, Diritto processuale civile, Padova, 2000; V. Amendolagine, Decreto ingiuntivo, Milano, 2013; G. Di Rosa, Il procedimento di ingiunzione, Torino, 2008; C. Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, Torino, 2004. Attualmente prevale l'orientamento espresso dal Garbagnati, al quale si è allineata la Cassazione. Molti giudici di pace, tuttavia, non condividono la tesi che vede nell'opposizione al decreto ingiuntivo una forma di impugnazione, ma ritengono che la competenza funzionale si limita alla sola proposizione del'opposizione, in quanto, per effetto dell'art. 5 L. 353/90, l'art. 40, commi VI e VII, c.p.c. ha conferito alla competenza del giudice di pace un carattere generalmente recessivo in tutte le ipotesi di connessione con una causa trattata dal giudice professionale che diviene obbligatoriamente attraente (cfr. GdP Pordenone, 06.07.1998). [1] Secondo il Calamandrei (Studi sul processo civile, Padova, 1939) l'opposizione è il mezzo di realizzazione di un contraddittorio posticipato. Pertanto, la citazione in opposizione al decreto ingiuntivo è assimilabile alla comparsa di risposta. Il Segni (Scritti giuridici, Torino, 1965) ritiene che l'opposizione sia la condizione per l'esercizio dell'azione di condanna, instaurata con il ricorso per decreto ingiuntivo. |
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