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Data: 02/12/2013 09:40:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto E-mail: barbara.pirelli@gmail.com "Se nessuno risponde al telefono, fa' il numero più forte" diceva Lucy Van Pelt, un personaggio dei fumetti Peanuts, di Charles M.Schulz, prepotente, bisbetica e perdutamente innamorata di Schroeder, un bambino che ama suonare il suo pianoforte giocattolo e che compare anche come ricevitore della squadra di baseball di Charlie Brown. Nell'immaginario collettivo, il telefono e' considerato uno dei mezzi attraverso i quali può nascere e svilupparsi una storia d'amore, fatta di interminabili chiacchierate diluite in un tempo che non ha fretta e non controlla l'orologio. Ma spesso, quello stesso strumento attraverso cui viene raccontata una storia d'amore quotidiana diviene anche uno degli strumenti indispensabili per difendersi da amori molesti, ad esempio chiamando i carabinieri in situazioni di pericolo. Qualche giorno fa, la Corte di Cassazione, sez. V Penale, con la sentenza n. 47084 del 26 novembre 2013,ha stabilito che : commette il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) il convivente che impedisce alla sua ex di chiamare per telefono i carabinieri. La responsabilità penale era stata già accertata dalla Corte d'Appello di Firenze che aveva confermanto parzialmente la decisione del Tribunale di Montepulciano. L'uomo era stato ritenuto responsabile del delitto di violenza privata ai danni della ex convivente. Durante un litigio lui aveva strappato di mano alla compagna l'apparecchio telefonico, lo aveva poi scagliato per terra impedendo alla donna di chiamare i carabinieri. in merito alla vicenda sono state ritenute attendibili le dichiarazioni della persona offesa specie per la loro linearità e per l'assenza di un intento persecutorio. L'uomo proponeva ricorso in Cassazione insistendo su due motivi in particolare. Col primo motivo, il ricorrente negava che nella fattispecie fosse configurabile il reato di violenza privata, mancando un effetto coattivo di carattere psicologico sulla vittima, tale da limitare la sua capacità di autodeterminazione. La difesa insisteva sul fatto che l'uomo non aveva limitato la capacità di autodeterminazione della donna, perché dopo essere uscito da casa la convivente chiamava per telefono i carabinieri e probabilmente lo avrebbe fatto anche se l'uomo fosse rimasto in casa. Inoltre, nel ricorso si contestava l'attendibilità della persona offesa perché la stessa si era decisa a comparire, in veste di testimone, solo dopo la minaccia di un accompagnamento coattivo della forza pubblica. Col secondo motivo il ricorrente impugnava il diniego delle attenuanti generiche, che riteneva gli andavano concesse perché aveva mantenuto buoni rapporti con loro figlia minore. La Corte riteneva il primo motivo privo di fondamento sostenendo che fosse esatta l'applicazione dell'art. 610 codice penale perché detta norma punisce colui che, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa; inoltre per consolidata giurisprudenza di legittimità la violenza costitutiva dell'illecito può anche essere esercitata sulle cose . Nel caso di specie, l' ex convivente impediva di chiamare i carabinieri dapprima strappando il telefono dalla presa e scagliandolo contro la parete, e togliendo poi il telefono cellulare, dalle mani della donna, per scagliarlo a terra; questo e' bastato per integrare la coercizione della persona offesa. Veniva considerato ininfluente il fatto che la donna fosse poi riuscita a chiamare le forze dell'ordine, dopo l'allontanamento dell' uomo dalla sua casa; a quel punto il reato si era già consumato. Del pari infondata veniva considerata la censura con cui il ricorrente contrastava il giudizio di attendibilità della persona offesa. La persona offesa era stata ritenuta attendibile sulla base di circostanze significative quali l'assenza di “sbavature” nella descrizione dei fatti, l'omessa costituzione di parte civile, l'assenza di strascichi ritorsivi . Anche l'iniziale renitenza della donna a comparire quale teste, veniva considerata significativa di un disinteresse per il processo e quindi di un'assenza di persecuzione nei confronti dell'imputato. La Suprema Corte non accoglieva neppure il motivo contestato per la mancata applicazione delle attenuanti generiche. In merito, veniva precisato che anche se l'uomo aveva mantenuto buoni rapporti con la loro figlia, questo rientrava nell'osservanza dei doveri genitoriali ma l'episodio che gli veniva contestato era da considerarsi riprovevole, perché l'atteggiamento violento si era verificato sotto gli occhi della figlia che poi era scoppiata in lacrime . Il definitiva, il ricorso veniva rigettato, il ricorrente veniva condannato al pagamento delle spese processuali e veniva,poi, disposto l'oscuramento dei dati identificativi.
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