Data: 02/12/2013 11:00:00 - Autore: A.V.
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 26637/2013) ha ricordato che il risarcimento del danno dovuto per il ritardo della consegna di un immobile oggetto di compravendita si pu� determinare facendo riferimento al valore locativo del bene ossia a quelle somme che si sarebbero potute ricavare stipulando un contratto di locazione.
Come spiega la Corte, il fatto stesso di non avere la disponibilit� di un bene immobile determina, per un imprenditore,  l'impossibilit� di conseguire quegli utili che derivano dal normale utilizzo fruttifero del bene.
Nel caso di specie la Corte territoriale, nel riconoscere il diritto al risarcimento danni  a un imprenditore a cui un immobile era stato consegnato in ritardo, aveva utilizzato un criterio di liquidazione equitativa facendo riferimento al valore locativo del bene.
In precedenza la stessa Corte (sentenza 4352/2013) si era pronunciata in merito a un altro caso di risarcimento danni da ritardata consegna id un immobile, solo che in quel caso vi era stata una mancata restituzione di un appartamento da parte del conduttore e la Corte aveva affermato che la prova del maggior danno non potesse sorgere automaticamente "sulla base del valore locativo presumibilmente ricavabile dall'astratta configurabilit� di ipotesi di locazione o di vendita del bene" ma richiedesse la prova "di una effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per una canone pi� elevato".

Insomma se per un imprenditore il danno da mancata disponibilit� di un immobile pu� sussistere "in re ipsa" e pu� essere rapportato al valore locativo, in altri casi potrebbe essere necessario dimostrare l'esistenza del danno effettivo (ad esempio il fatto di non aver potuto utilizzare direttamente e tempestivamente il bene, oppure di aver perso d� occasioni di vendita etc...).


Tutte le notizie