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Data: 03/12/2013 08:40:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto E-mail: barbara.pirelli@gmail.com L'Italia e' un Paese di bamboccioni! Lo sentiamo dire spesso, ma giuridicamente cosa s'intende per bamboccioni? Generalmente con questo termine si intende indicare quei ragazzi di età compresa tra i 25/35 anni e anche più, che vivono ancora a casa con i genitori. Insomma il bamboccione e' quel figlio che non ha ancora raggiunto un'autonomia economica o che ,pur avendola raggiunta, decide di rimanere a casa di mamma e papà quei vantaggi che derivano dal fatto di non dover sostenere spese per l'affitto per tutti gli altri costi che comporterebbe una vita da single! Naturalmente la giurisprudenza non è sempre clemente nei confronti dei bamboccioni. Ad esempio se il figlio adulto ha raggiunto una certa autonomia economica e vive in casa con uno dei genitori (perché l'altro genitore e' morto), egli deve contribuire alle spese della famiglia, diversamente il suo diritto di abitazione viene meno prevalendo quello del genitore superstite. Una fattispecie sulla quale è intervenuta una interessante sentenza del Tribunale di Taranto, che è peraltro il mio Foro di appartenenza, la n. 2577/13, che ha stabilito quanto segue: " Morto il padre, la madre comproprietaria può mandare via di casa la figlia che non contribuisce alle spese; il diritto del coniuge superstite prevale sul compossesso del figlio che già guadagna di suo. Nel caso di specie, la madre rimasta vedova conviveva con la figlia nella casa familiare, la figlia guadagnava stabilmente ma non partecipava alle spese della famiglia. La madre, quindi, decideva di rivolgersi al Tribunale per far allontanare la figlia con la quale era entratata in conflitto proprio perché la stessa si rifiutava di partecipare al ménage familiare. Va precisato che con la morte di uno dei coniugi, sui beni dello stesso si forma una comunione tra gli eredi che, in tal caso, erano madre e figlia. Entrambi hanno, quindi, pari proprietà anche sull'abitazione familiare. Va però precisato che, alla moglie superstite va riservato un diritto in più e cioè ai sensi dell'art. 540 c.c. il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano. Questi diritti del coniuge superstite prevalgono sui diritti degli altri contitolari dell'eredità ; dunque, il Tribunale dava ragione alla madre la quale era legittimata ad allontanare la figlia dalla casa familiare perché la stessa, essendo autonoma economicamente non partecipava alle spese familiari. L' unica possibilità che viene data al figlio e' quella di agire per lo scioglimento della comunione (art. 1111 c.c.) ed ottenere la liquidazione della propria quota ma sempre facendo salvo il diritto reale di abitazione della madre . |
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