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Data: 05/12/2013 16:00:00 - Autore: Luigi Del Giudice
di Luigi Del Giudice - L'articolo 659 del codice
penale al primo comma disciplina la fattispecie contravvenzionale di carattere
generale che riguarda indistintamente "chiunque" mediante schiamazzi
o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche,
ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni
o il riposo delle persone.
In effetti, giova ricordare che, per poter configurare la
contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., secondo l'ormai costante
indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione(Cass. sez. 1, n. 3348 del
16/01/1995, Draicchio, rv. 200692; sez. 1, n. 5578 del 6/11/1995, Giuntini ed
altri, ev. 204796; sez. 1, n. 1406 del 21/12/1996, PC e Costantini, rv. 209694;
sez. 1, n.7753 del 20.5.1994, De Nardo, rv. 198766, sez. 1, n. 47298 del
29/11/2011, lori, 251406; sez.) è necessario che i rumori prodotti, oltre ad
essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano la attitudine a
propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone. Tanto viene
dedotto dalla natura del bene giuridico protetto, consistente nella quiete
pubblica e non nella tranquillità dei singoli soggetti che denuncino la
rumorosità altrui.
Pertanto, chiarisce la Cassazione con sentenza
2 dicembre 2013 n. 47830, quando l'attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale, per ravvisare la responsabilità penale del
soggetto agente non è sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell'ora
notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino
disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli
appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, i
quali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i
diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa
di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità
degli occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi,
insomma ad un numero considerevole di soggetti. Soltanto in
tali casi potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica. Dott. Luigi Del
Giudice
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