Data: 07/12/2013 11:00:00 - Autore: Emanuele Mascolo
Con Sentenza n. 5515 del 20 novembre 2013, il Consiglio di Stato, ha spiegato le differenze tra l'accesso civico previsto dal D.Lgs n. 33/2013 e l' accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990. 
Il D.Lgs n 33. del 14 marzo 2013, prevede i requisiti dell'accesso in " materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della pubbliche amministrazioni le quali disciplinano situazioni non ampliative né sovrapponibili", mentre, la legge del 1990, agli articoli 22 e seguenti, riguarda l' accesso ai documenti amministrativi. 
Per l'accesso civico, la richiesta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs del 2013 “ non deve essere motivata” e può effettuarsi gratuitamente. In caso di inadempimento da parte della Pubblica Amministrazione si può adire il Giudice Amministrativo. Per dovere di chiarezza va detto che l'accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge del 1990, non è altro che il “ diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”, cioè il diritto di tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, pertanto in questo caso la domanda deve essere motivata. Con la Sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato ha ribadito che " le nuove disposizioni, dettate con D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni disciplinano situazioni, non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata." Il Consiglio di Stato, si è soffermato in particolare a rimarcare le differenze tra accesso civico e accesso agli atti, pur se entrambi si ispirano al principio di trasparenza.



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