|
Data: 08/12/2013 15:32:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 27068 del 3 Dicembre 2013. La procedura di richiesta ed erogazione di contributi assistenziali relativi alla maternità delle iscritte alla Cassa previdenza ed assistenza forense è stata oggetto di riforma ad opera del decreto legislativo 151/2001 – normativa entrata in vigore il 29 Ottobre 2003 - il quale non ha efficacia retroattiva (dispone, cioè, soltanto per l'avvenire). La disciplina previgente risultava di fatto più favorevole per la professionista, e l'interessata contesta innanzi al giudice del merito la sua mancata applicazione poiché il fatto della gravidanza si sarebbe verificato in epoca antecedente l'entrata in vigore della riforma, anche se la domanda all'ente previdenziale era stata presentata soltanto al sesto mese. La questione rilevata nel caso di specie è la seguente: al fine di decidere quale sia la normativa applicabile rileva la circostanza di fatto – l'effettivo inizio di gravidanza – o la presentazione della domanda all'ente previdenziale? La Suprema Corte afferma decisamente la prima opzione, rilevando come, se così non fosse, si verificherebbe una disparità di trattamento tra avvocati, disparità in alcun modo giustificata, poiché le stesse pur partorendo nello stesso periodo sarebbero sottoposte a normative differenti per il semplice fatto di aver presentato apposita domanda all'ente previdenziale in momenti differenti. E' infatti noto come, secondo il dettato costituzionale, a situazioni sostanzialmente identiche vada riservato eguale trattamento di legge. La domanda all'ente previdenziale, secondo il disposto di entrambe le normative, può essere infatti proposto entro un arco temporale molto ampio, “compreso fra il compimento del sesto mese di gravidanza e il centottantesimo giorno dopo il parto”. Inoltre, secondo l'interpretazione della Cassazione, il valore giuridico della presentazione della domanda all'ente previdenziale sarebbe soltanto quello di ottenere l'erogazione della prestazione all'avverarsi delle circostanze di fatto contemplate dalla norma di riferimento, senza che la stessa domanda possa in qualsiasi caso incidere circa la verificazione del fatto (il protrarsi della gravidanza e, dunque, il parto). Il ricorso proposto dalla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense è quindi rigettato e confermata la pretesa dell'iscritta. |
|