Data: 08/12/2013 11:00:00 - Autore: Gerolamo Taras
Il diritto all'istruzione del disabile ha rango di “diritto fondamentale”, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali (art 24 Convenzione delle Nazioni Unite 13 dicembre 2006, ratificata con L. 3 marzo 2009 n. 18 -gli Stati “riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione”-) sia per il carattere assoluto che ha la tutela prevista dall'art. 38 Cost. (v. sent. Corte Cost. 26 febbraio 2010 n. 80 «Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale» «Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato»). Il rango di diritto fondamentale della tutela dell'alunno disabile non consente di ammettere cause giustificative di ritardi o di necessari tempi burocratici nella mancata concreta e piena assegnazione delle ore di sostegno al disabile fin dal primo giorno di inizio dell'anno scolastico. Queste le motivazioni con le quali Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) -sentenza n.00652/2013 depositata in segreteria Il 16/10/2013- ha deciso il ricorso proposto dai genitori di un minore disabile, contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l' Istituto Comprensivo di –Omissis- Scuola Primaria. La scuola, in sede di formazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), sulla scorta delle richieste del Consiglio di classe e dell'equipe psicopedagogica, aveva ritenuto necessario, per assicurare all'alunno il diritto allo studio, il supporto dell'insegnante di sostegno con rapporto 1:1, per 22 ore settimanali. All'alunno era stato, invece, assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello richiesto e cioè 13 ore in luogo delle 22 richieste. A seguito della proposizione del ricorso in esame e della tutela cautelare accordata dallo stesso Tribunale con ordinanza del 6 marzo 2013, l' Istituto aveva, nel frattempo, assegnato un insegnante di sostegno per le ore richieste. Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto alla pretesa principale. Ma fondandosi su quanto lo stesso TAR aveva da tempo affermato, con pronunce passate in giudicato e confermate (v. le sentenze 30 ottobre 2010 n. 2456 e 11 novembre 2010 n. 2571 e 3 ottobre 2012 n. 676), ha accolta la domanda risarcitoria, individuabile nel danno (danno c.d. esistenziale) che gli effetti della diminuzione, seppure temporanea, delle ore di sostegno provoca nella personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena soddisfazione dei bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione a fasi di vita tutelata dall'ordinamento. “Inoltre, tutto quanto precede, non consente di riconoscere attenuanti alla colpa dell'Amministrazione scolastica nell'inadempimento dell'obbligo di cui trattasi”. Il danno è stato quantificato, in via equitativa, in misura pari a € 1.000,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per le frazioni di mese) di mancato sostegno nel rapporto 1:1 da parte dell'Amministrazione scolastica, a partire dal primo giorno di scuola. L' Amministrazione è stata condannata anche alle spese di giudizio. E' opportuno rammentare come la decisione soprarichiamata sia conseguente ad un orientamento giurisprudenziale costante. Non solo del TAR Sardegna. Per completezza di esposizione, ma anche per esprimere solidarietà a tante famiglie, costrette a farsi riconoscere il diritto dei propri figli minori dai Tribunali, nonostante la certezza delle norme che lo garantiscono, riporto alcuni passi tratti dalla Sentenza n. N. 08070/2013 del TAR Lazio. Il Collegio pronunciandosi su analoga fattispecie ha ricostruito i principi argomentativi posti a fondamento delle pronunce (ormai costanti) della Magistratura Amministrativa. Vi si legge fra l'altro: - l'art. 38, comma 3, Cost., disponendo che “gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale”, dà concretezza ai principi generalissimi che, in relazione ai “diritti inviolabili dell'uomo”, esprime l'art. 2 Cost. e, in relazione alla “pari dignità sociale”, esprime l'art. 3 Cost., quando esige che il principio di eguaglianza sia modulato in funzione anche delle “condizioni personali”; - la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, ha affermato che “la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato”; dal che il dovere dello Stato (art. 38, comma 4, Cost.) di rendere concretamente fruibile il diritto all'istruzione attraverso “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione”; - la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha espressamente riconosciuto al disabile (art. 12) il diritto soggettivo all'educazione ed all'istruzione dalla scuola materna all'università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l'altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno; - che, prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito in via generale (art. 40, comma 1); - che l'art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva inciso sulle norme da ultimo ricordate fissando rigidamente un limite al numero degli insegnanti di sostegno e sopprimendo radicalmente la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato altri insegnanti, in deroga al rapporto docenti-alunni pur se in presenza di disabilità particolarmente gravi; - che tali norme della legge n. 244 del 2007, tuttavia, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 26 febbraio in quanto contrastanti con il “quadro normativo internazionale (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n, 18), costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili”. - che nell'ora citata sentenza la Corte ha osservato che “la scelta ... di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato” incide sul nucleo indefettibile di garanzie costituente il limite invalicabile all'intervento normativo discrezionale del legislatore, in quanto “detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto all'istruzione del disabile grave”; “la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno appresta una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità ....( e) non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la persona de qua”; - che, alla luce del riferito quadro normativo nel quale si iscrive la vicenda all'esame, non potrebbe dubitarsi dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati con i quale, nonostante l'handicap dei minore sia qualificato grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l'amministrazione dichiara l'impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un'intera cattedra, con motivazioni sostanzialmente calibrate sulla non sufficienza nell'organico della scuola di insegnanti di sostegno; - che l'esiguità dell'organico, infatti, non potrebbe pregiudicare il diritto fondamentale all'istruzione del disabile grave, essendo tenuta l'Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle — in deroga al rapporto docenti-alunni ordinario - attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno; come prevedeva già la legge n. 449 del 1997 con norma che, in parte qua, non è suscettibile di modifica da patte del legislatore ordinario e che sancisce un ineludibile dovere da parte e dell'amministrazione scolastica; - che l'art. 9, comma 15, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (ulteriormente ribadito dall'art. 19, comma 11 del d.l. n. 98/2011 conv. in l. 111/2011), ha confermato che il limite dei docenti di sostengo (“pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell' organico di fatto dell' a.s. 2009/2010”) fa “salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”: e cioè proprio in relazione alla fattispecie del presente giudizio”.
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