Data: 26/12/2013 11:26:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - La circostanza di aver ricevuto l'indennit� di fine rapporto non preclude all'agente di esperire azione volta al risarcimento dei danni subiti. Se in primo e in secondo grado il ricorrente ottiene l'accertamento della sussistenza di contratto di agenzia e la risoluzione contrattuale per inadempimento della controparte � societ� con la quale aveva stipulato accordo di promozione commerciale � gli vengono tuttavia negate altre corresponsioni, consistenti in diverse indennit� concernenti specificamente il rapporto di agenzia.

Nei ricorsi principale e incidentale proposti alla Suprema Corte vengono sollevate diverse questioni, tra cui il difetto di motivazione della decisione del giudice del merito relativamente all'accertamento connesso alla pronuncia di risoluzione contrattuale. In materia di onere della prova, afferma la Suprema Corte (sentenza n. 27294 del 5 Dicembre 2013. ) che �in tema di contratto di agenzia, ove il preponente risolva in tronco il contratto per un'inadempienza che ritiene imputabile all'agente, che non consenta una prosecuzione neanche provvisoria del rapporto (�) � onere del proponente dimostrare l'anomalia della contestata diminuzione di affari�. Ci� in ossequio al principio della �riferibilit� o vicinanza o vicinanza o disponibilit� dei mezzi di prova�. Infine, all'agente che abbia ottenuto risoluzione del proprio rapporto di lavoro spetta sia l'indennit� di mancato preavviso sia l'indennit� suppletiva di clientela, non essendo l'una preclusiva dell'altra, �finalizzata al compenso indennitario del particolare pregiudizio, diverso da quello della mancata percezione delle provvigioni durante il periodo di virtuale preavviso, derivante dalla perdita della clientela procurata al preponente nell'ambito del rapporto di agenzia�. Due indennit� diverse � per finalit� differenti - seppur con identici presupposti, che vanno quindi integralmente e separatamente corrisposte all'agente.


Tutte le notizie