Data: 16/12/2013 16:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 27444 del 9 Dicembre 2013. La c.d. �gestione in house� - in house production - di un pubblico servizio � quella modalit� di produzione di beni e servizi pubblici effettuata dalla pubblica amministrazione senza rivolgersi ad aziende esterne, ma mantenendo l'intero processo produttivo interno ai propri organi. Tale istituto ha creato in tempi recenti tensioni a livello comunitario poich� potenzialmente lesiva del principio di libero mercato � dunque, della libera concorrenza - che governa l'intero sistema economico dell'Unione. Poich� sia legittimo, tale sistema deve fondarsi su alcuni elementi fondamentali: l'assegnazione interna della produzione (organo interno o esterno all'ente, ma che risulti di totale partecipazione pubblica); il controllo effettivo svolto dalla pubblica amministrazione, lo stesso che sarebbe riservato ad un'azienda terza se il servizio fosse stato gestito in appalto; l'attivit� prevalente della societ� produttrice deve essere svolta proprio in ragione delle attivit� lavorative affidate dall'ente pubblico originario.

Tale inquadramento giuridico della societ� interessata dalla produzione non muta i doveri che la stessa ha nei confronti dei propri dipendenti: �la finalizzazione della spa alla gestione in house di un servizio pubblico locale non muta la natura giuridica privata della societ� con riguardo alle ricadute previdenziali dei rapporti di lavoro, ma assume rilievo nell'ordinamento nazionale e comunitario con riguardo al mercato e alla tutela della concorrenza�. Conferma la Cassazione come sia onere della stessa versare i contributi previdenziali destinati alla cassa integrazione, alla mobilit�, alla disoccupazione dei propri dipendenti.


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