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Data: 17/12/2013 08:50:00 - Autore: Luigi Del Giudice
di Luigi Del Giudice - Il sinistro stradale causato dalla presenza della volpe su
un tratto di strada rappresenta un fatto
causale e non prevedibile che non fa sorgere alcun obbligo di attivazione a
carico della Regione o dell'Anas. In particolare la Cassazione con sentenza
27801 dell'11 Dicembre 2013, precisa che in tema di responsabilità della P.A. per insidie stradali, dovendosi
ancorare il concetto di caso fortuito al criterio generale della prevedibilità
con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, la quale si risolve in un
giudizio di probabilità, non si può far carico al soggetto dell'obbligo di
prevedere e prevenire, nell'infinita serie di accadimenti naturali o umani che
possono teoricamente verificarsi, anche quegli eventi di provenienza esterna che presentino un così elevato grado di
improbabilità, accidentalità o anormalità da poter essere parificati, in
pratica, ai fatti imprevedibili. (Cass. n. 19974/2005).
Pertanto la
presenza della volpe sulla strada è da ascriversi a circostanze causali e non
prevedibili. La mancata efficacia causale,
riconosciuta all'assenza di recinzioni o segnalazioni, è adeguatamente motivata
con riferimento al luogo in cui è avvenuto il sinistro e anche con l'assenza di
precedenti fenomeni simili nello stesso punto di strada.
Dott. Luigi Del
Giudice
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