Data: 18/12/2013 09:23:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
E-mail:�barbara.pirelli@gmail.com
'Le cose lontane che non si possono neppure sognare si dimenticano' scriveva Sergio Quinzio, ed � per questo che quando un amore finisce ciascuno deve prendere la sua strada e mantenersi a debita distanza dalla persona con cui si � condiviso parte della propria vita.
Quasi sempre � l'uomo che in caso di separazione se ne deve andare e lasciare a moglie e figli la casa coniugale. ma � inevitabile che in questo caso si debbano affrontare spese maggiori se non altro per il fatto che c'� un canone di locazione in pi� da pagare.
Occupandosi ancora una volta �della questione relativa alla misura dell'assegno di divorzio la Corte di Cassazione (sentenza n. 22950 del 13 dicembre 2012) �si � occupata del caso di una coppia che aveva una casa in compropriet�. Dopo il crac matrimoniale �lui si era dovuto trasferire in un nuovo alloggio.
Come emerge dalla ricostruzione dei fatti operata dalla Suprema Corte, un uomo di Trapani �aveva deciso di separarsi dalla moglie dopo quasi 50 anni di vita insieme. Nel giudizio per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio (divorzio) l'uomo veniva condannato a versare per il mantenimento della moglie un assegno pari ad Euro �671,00 inoltre, alla moglie veniva riconosciuta l'assegnazione della casa familiare.�
La Corte d'appello di Palermo, per�, riduceva il suddetto assegno ad Euro 250,00, in considerazione del fatto �che l'uomo era andato a vivere in una casa in affitto.
La moglie proponeva ricorso in Cassazione ma la prima sezione civile della Suprema Corte, con sentenza n.22950/12, respingeva il ricorso aderendo alle argomentazioni dei giudici di appello che avevano ridotto l'assegno non solo perch� l'uomo sosteneva spese ulteriori per pagare il canone di locazione di un nuovo immobile ma anche perch� lo stesso per la ristrutturazione della casa, assegnata alla moglie, aveva anticipato due erogazioni pari ad euro 23 mila e a 10 mila.�
In buona sostanza, la Corte d'Appello pur avendo sostenuto che la donna con i propri redditi, non riusciva a mantenere il precedente tenore di vita prendeva in considerazione altri aspetti quali: godimento esclusivo da parte della donna dell'immobile in compropriet�, le documentate esposizioni debitorie dell'obbligato tra cui la locazione di una nuova abitazione e poi i considerevoli anticipi versati per la ristrutturazione della casa.
Sulla scorta di queste argomentazioni, gli Ermellini rigettavano il ricorso e condannavano il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimit�, liquidate in Euro 1.200, di cui Euro 1.000 per compensi, oltre accessori di legge.�