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Data: 28/12/2013 10:00:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 28061 del 16 Dicembre 2013. Quando opera la surrogazione legale, così come prevista dall'art. 1203 codice civile? Prescindendo da una ricostruzione dettagliata del fatto concreto, invero piuttosto complesso, per quanto qui rileva la sentenza in oggetto è interessante per le riflessioni effettuate dalla Cassazione in tema di definizione ed operatività dell'istituto della surrogazione legale. Danneggiati nella vicenda sono due acquirenti finali di un immobile che, a seguito di diversi passaggi di proprietà, si è rivelato essere gravato da ipoteca contratta dal costruttore a seguito di mutuo, nella realtà mai estinto. Minacciati dall'incombente azione esecutiva, i compratori finali hanno deciso di saldare il debito originario, agendo poi in rivalsa nei confronti dei venditori per ottenere il rimborso di quanto versato. Ma sussiste in questo caso surrogazione legale? La surrogazione, dal punto di vista giuridico, consiste in una sostituzione del soggetto – creditore o onerato – nel rapporto giuridico preesistente. “La surrogazione, la quale realizza una variazione soggettiva del rapporto obbligatorio, mira ad agevolare la soddisfazione del creditore (…) consentendo a colui che paga di succedere nello stesso diritto di cui era titolare l'accipiens”. La Suprema Corte, nel decidere circa il caso prospettato, analizza l'istituto della surrogazione così come previsto dall'art. 1203 codice civile: affinchè la surrogazione operi occorre infatti che l'accipiens – cioè il creditore, nel caso di specie l'istituto di credito – sia creditore di tutti gli aventi causa, e che in questo modo il saldo di uno liberi automaticamente tutti gli altri dal debito, generando in capo a tale soggetto il diritto di pretendere quanto saldato dalle altre parti coinvolte. Al momento del pagamento in effetti non sarebbe esistito alcun obbligo in capo agli ultimi acquirenti, né ai loro dante causa, rimanendo unico obbligato il proprietario originario dell'immobile, colui che aveva contratto il mutuo. Mancando, infine, il requisito della spontaneità del pagamento, secondo la Suprema Corte andrebbe assolutamente esclusa l'operatività della surrogazione legale. A tale conclusione la Cassazione è giunta disattendendo un costante orientamento, inaugurato in precedenza dalle Sezioni Unite, “specificamente negando che la surrogazione legale potesse essere invocata anche da colui la cui obbligazione di pagamento non fosse certa, ma potesse sorgere solo in via eventuale”. Agli acquirenti che hanno estinto il debito spetterà soltanto il risarcimento del danno per evizione, azione da esperire nei confronti dei danti causa (venditori), nonché risarcimento per l'imperizia del notaio coinvolto nella vicenda, il quale non ha tempestivamente rilevato la sussistenza di ipoteca gravante sull'immobile. |
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