Data: 15/01/2014 11:00:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 28202 del 17 Dicembre 2013. Ai sensi dell'art. 1169 cod. civ. il committente ha un anno di tempo per denunciare le gravi difformità all'appaltatore, termine che decorre dal momento della scoperta del vizio, al fine di ottenerne la messa in pristino e/o il risarcimento del danno subito. Ma, in termini pratici, cosa si intende per “momento della scoperta”? Ancora una volta la Corte di Cassazione fornisce alcuni chiarimenti legati alla molteplicità della casistica. 

Il caso in oggetto offre lo spunto argomentativo giusto per ricavarne una regola generale. Precisa la Cassazione che “la sentenza impugnata ha dedotto la gravità dei difetti sulla scorta della ctu, definendoli difetti strutturali la cui eliminazione dovrebbe comportare la demolizione e ricostruzione dei solai, intervento costoso e disagevole”. La scoperta sarebbe avvenuta in corso di causa, poiché soltanto attraverso una consulenza tecnica specifica e approfondita il committente avrebbe potuto rendersi pienamente conto della gravità dell'inadempimento. La scoperta del vizio, momento giuridicamente rilevante – da esso decorre il termine annuale previsto dall'art. 1669 cod. civ. - “deve effettuarsi con riguardo tanto alla gravità dei vizi quanto al collegamento causale di essi con l'attività espletata. (…) la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del termine, dovrà ritenersi conseguita (…) solo all'atto di acquisizione di idonei accertamenti tecnici”. La circostanza, nel caso di specie, che fossero state poste in essere già precedenti contestazioni tra le parti supporta ancor più la logicità del decorso del termine proprio dal giorno in cui sono state posti in essere accertamenti tecnici specifici, tali per cui il committente abbia potuto raccogliere tutti gli elementi necessari al fine di esprimere un giudizio di inadempimento contrattuale.

Ecco dunque individuato il criterio generale per stabilire da quando decorre il termine prescrizionale di cui all'articolo citato: “per giurisprudenza costante, il termine di un anno per la denunzia non coincide con la manifestazione esteriore bensì col momento in cui il danneggiato acquisisce un apprezzabile grado di conoscenza non solo dell'entità, ma soprattutto delle cause tecniche, al fine di individuare le responsabilità”.

Resta riservato al giudice del merito il giudizio circa la reale sussistenza dei vizi, di una gravità tale da fondare la responsabilità ex art. 1169 cod. civ.; né la motivazione, nella sentenza impugnata, è affetta - secondo la Suprema Corte – da illogicità o irragionevolezza. Infine, è corretto addossare in via solidale il risarcimento del danno sia all'azienda esecutrice dei lavori, sia al professionista col ruolo di direttore degli stessi lavori “quando si tratti di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico”.


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