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Data: 29/12/2013 18:00:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto E-mail: barbara.pirelli@gmail.com Le lavoratrici neo spose non possono essere licenziate, per un intero anno, a partire dalla data delle nozze anche nel caso in cui la società, per cui lavorano, entri in una fase di riorganizzazione rendendo esterni alcuni servizi compresi quelli di chi si è appena sposata. A stabilirlo e' stata recentemente la Cassazione con la sentenza n. 27055/2013 di cui si è già data notizia in questo portale (Cassazione: sulla illegittimità del licenziamento "sospetto" a seguito di matrimonio della dipendente - Ecco il testo della sentenza). In buona sostanza anche alle lavoratrici appena sposate e' stata estesa la tutela già prevista in materia delle lavoratrici madri (1). In particolare, per ciò che riguarda le lavoratrici madri le stesse non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine. Fatta questa doverosa premessa, il caso di cui si è occupata la Suprema Corte vede come protagonista una centralinista che era stata licenziata dalla azienda presso cui lavorava perché la sua mansione non era più prevista in quanto, l'azienda aveva appaltato il servizio di centralino ad una ditta esterna. Gli ermellini, investiti della questione, respingevano il ricorso presentato dall'azienda che giustificava il licenziamento a seguito di una ristrutturazione organizzativa con ridimensionamento dell'organico. La Suprema Corte ha,invece, ribadito che il licenziamento e' ammesso solo in caso di cessazione dell'attività dell'azienda. Quindi, per legge sono nulli tutti i licenziamenti attuati a causa di matrimonio, in particolare perché il licenziamento sia nullo,cioè a causa di matrimonio, e' necessario che avvenga nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio a un anno dopo la celebrazione. (1) legge n. 1204/1971 abrogata dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".
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