Data: 28/12/2013 09:00:00 - Autore: Emanuele Mascolo

Dott. Emanuele Mascolo - Il Governo ha approvato il D.L. n. 145/2013, che comprende modifiche anche in materia di condominio e che entrano in vigore immediatamente. Ne avevamo già parlato in un precedente articolo (Condominio: ancora una riforma con l'entrata in vigore della legge di stabilità): è prevista la possibilità per i condomini di versare le somme per i lavori di manutenzione straordinaria, secondo lo stato di avanzamento dei lavori, ciò vuol dire di volta in volta. 

Ulteriore novità è data dall'abbassamento del quorum assembleare per delibere che riguarderanno i risparmi energetici: sarà sufficiente un terzo degli intervenuti con un terzo dei millesimi di proprietà.

L'anagrafe condominiale, invece dovrà contenere solo i dati essenziali

 Modifiche importanti arrivano per i professionisti che acquisteranno gli immobili per cui non è più necessario l' Attestato di Presentazione Energetica (APE), e per chi nel contratto di affitto non lo ha allegato, tale contratto non sarà più nullo in quanto con il Decreto in discorso, riprendono efficacia quei contratti che con la riforma di giugno venivano considerati nulli. 

La riforma di giugno 2013 aveva previsto in questi casi la nullità di quei contratti che non avevano in allegato l'APE.Ad oggi, con il D.L. n. 63/2013, è sufficiente la dichiarazione "di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari." 

Il D.L n. 145/2013 ha definitivamente previsto che la nullità viene sostituita da una ammenda da pagare in parte uguale tra le parti del contratto che può essere anche pagata da una sola parte anche in caso di contratto già concluso senza APE sanando così la nullità e fermando un eventuale contenzioso già avviato per dichiarare tale nullità, in tal caso però il Tribunale non deve essersi già pronunciato in via definitiva. 

Ricordiamo che i decreti legge entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Qui di seguito il testo del provvedimento.

Testo del DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145
Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni per  la  riduzione  dei  costi  gravanti  sulle  tariffe
  elettriche, per gli indirizzi strategici  dell'energia  geotermica,
  in  materia  di  certificazione  energetica  degli  edifici  e   di
  condominio, e per lo  sviluppo  di  tecnologie  di  maggior  tutela
  ambientale 
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri
per la determinazione dei prezzi  di  riferimento  per  le  forniture
destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo
conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei
prezzi dell'energia elettrica sul mercato. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio  2014,  i  prezzi  minimi  garantiti,
definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  ai  fini
dell'applicazione  dell'articolo  13,  commi  3  e  4,  del   decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo  1,  comma  41,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun  impianto,
al prezzo zonale orario  nel  caso  in  cui  l'energia  ritirata  sia
prodotta da impianti che accedono a  incentivazioni  a  carico  delle
tariffe elettriche sull'energia prodotta. 
  3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi  e  sulle  tariffe
elettriche degli incentivi alle energie  rinnovabili  e  massimizzare
l'apporto  produttivo  nel  medio-lungo   termine   dagli   esistenti
impianti, i produttori di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili
titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la  forma  di
certificati verdi,  tariffe  omnicomprensive  ovvero  tariffe  premio
possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa: 
    a) continuare a godere del regime incentivante spettante  per  il
periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni
decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante,
interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito  non  hanno
diritto di  accesso  ad  ulteriori  strumenti  incentivanti,  incluso
ritiro dedicato e scambio sul posto, a  carico  dei  prezzi  o  delle
tariffe dell'energia elettrica; 
    b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a
valorizzare  l'intera  vita  utile  dell'impianto.  In  tal  caso,  a
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di  cui  al
comma  5,  il  produttore  accede  a  un  incentivo  ridotto  di  una
percentuale specifica per ciascuna tipologia  di  impianto,  definita
con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
parere dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  entro  60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per
un periodo  rinnovato  di  incentivazione  pari  al  periodo  residuo
dell'incentivazione spettante alla medesima data  incrementato  di  7
anni. La specifica percentuale di riduzione e' applicata: 
      1) per  gli  impianti  a  certificati  verdi,  al  coefficiente
moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24  dicembre
2007, n. 244; 
      2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore  della
tariffa spettante  al  netto  del  prezzo  di  cessione  dell'energia
elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
attuazione dell'articolo 13, comma  3,  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente; 
      3) per gli impianti a tariffa  premio,  alla  medesima  tariffa
premio. 
  4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene  differenziata
in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo  di  fonte
rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed e'  determinata  tenendo
conto  dei  costi  indotti  dall'operazione  di  rimodulazione  degli
incentivi,  incluso  un  premio  adeguatamente  maggiorato  per   gli
impianti per i quali non sono previsti, per il periodo  successivo  a
quello di diritto al regime  incentivante,  incentivi  diversi  dallo
scambio sul posto e dal ritiro  dedicato  per  interventi  realizzati
sullo stesso sito. 
  5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere  esercitata
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
medesimo comma 3, lettera  b),  mediante  richiesta  al  Gestore  dei
servizi energetici (Gse) resa con modalita' definite dallo stesso Gse
entro 15 giorni dalla medesima data. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano: 
    a) agli impianti  incentivati  ai  sensi  del  provvedimento  del
Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992; 
    b) agli impianti incentivati ai sensi del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 6 luglio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 159 del 10 luglio  2012,  supplemento
ordinario n. 143, fatta eccezione per  quelli  ricadenti  nel  regime
transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto. 
  7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i
commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente: 
  «3. Nei contratti  di  compravendita  immobiliare,  negli  atti  di
trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi  contratti  di
locazione di edifici o  di  singole  unita'  immobiliari  soggetti  a
registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente
o il conduttore dichiarano di aver  ricevuto  le  informazioni  e  la
documentazione,   comprensiva   dell'attestato,   in   ordine    alla
attestazione  della  prestazione  energetica  degli  edifici;   copia
dell'attestato  di  prestazione  energetica  deve   essere   altresi'
allegata al contratto, tranne che nei casi di  locazione  di  singole
unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se
dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in  solido  e  in  parti
uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti  di
locazione di  singole  unita'  immobiliari  e,  se  la  durata  della
locazione non  eccede  i  tre  anni,  essa  e'  ridotta  alla  meta'.
L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti  dalla
Guardia di  Finanza  o,  all'atto  della  registrazione  di  uno  dei
contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai
fini dell'ulteriore corso del  procedimento  sanzionatorio  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
  8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa,
la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3  dell'articolo  6
del decreto legislativo n.  192  del  2005  si  applica  altresi'  ai
richiedenti,  in  luogo  di  quella  della  nullita'  del   contratto
anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma  3-bis
dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in  vigore
del presente decreto, purche' la nullita' del contratto non sia  gia'
stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. 
  9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui
alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' cosi' integrata: 
    a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
determinati i  requisiti  necessari  per  esercitare  l'attivita'  di
formazione degli amministratori di condominio nonche'  i  criteri,  i
contenuti e le modalita' di svolgimento dei  corsi  della  formazione
iniziale e periodica  prevista  dall'articolo  71-bis,  primo  comma,
lettera g), delle disposizioni per l'attuazione  del  Codice  civile,
per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220; 
    b) all'articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220,  le  parole  «,
per il  contenimento  del  consumo  energetico  degli  edifici»  sono
soppresse; 
    c) all'articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice  civile,  per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole:
«nonche' ogni  dato  relativo  alle  condizioni  di  sicurezza»  sono
inserite le seguenti: «delle parti comuni dell'edificio»; 
    d) all'articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice  civile,  per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere  eseguiti  in
base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in  funzione
del loro progressivo stato  di  avanzamento,  il  fondo  puo'  essere
costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»; 
    e) all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice
civile, per come modificato dalla legge 11  dicembre  2012,  n.  220,
dopo  le  parole:  «spese  ordinarie»  sono  aggiunte  le   seguenti:
«L'irrogazione della sanzione e'  deliberata  dall'assemblea  con  le
maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice». 
  10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1,  comma
7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57,
comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge n. 5 del 2012, nell'ambito
della  determinazione  degli  indirizzi  della  politica   energetica
nazionale,  al  fine  di  sostenere   lo   sviluppo   delle   risorse
geotermiche.». 
  11. L'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e successive modificazioni, e' abrogato  e  cessa  l'efficacia  delle
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  9  marzo  1994,  n.  56,  relativamente  alla   concessione
integrata per la gestione della  miniera  di  carbone  del  Sulcis  e
produzione di energia  elettrica  e  cogenerazione  di  fluidi  caldi
mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione. 
  12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha
la  facolta'  di  bandire  una  gara  per  realizzare  una   centrale
termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto  per
la cattura e  lo  stoccaggio  dell'anidride  carbonica  prodotta,  da
realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in  prossimita'  del
giacimento carbonifero, assicurando la disponibilita'  delle  aree  e
delle  infrastrutture  necessarie.  Al  vincitore   della   gara   e'
assicurato l'acquisto da parte del  Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a.  dell'energia   elettrica   prodotta   e   immessa   in   rete
dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di
mercato maggiorato di un incentivo fino  a  30  Euro/MWh  sulla  base
della produzione di  energia  elettrica  con  funzionamento  a  piena
capacita' di cattura della  CO2  e  del  funzionamento  del  relativo
stoccaggio nonche' rivalutato sulla  base  dell'inflazione  calcolata
sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. Il  rapporto  tra
l'ammontare complessivo di  tale  incentivo  e  il  costo  totale  di
investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare  le
proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e
nessun incentivo puo' essere concesso  prima  della  approvazione  da
parte della Commissione  europea.  In  caso  di  funzionamento  della
centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della CO2,
le emissioni di gas serra attribuite all'impianto  sono  incrementate
del 30%. 
  13. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 sono a  carico
del sistema  elettrico  italiano  e  ad  essi  si  provvede  mediante
corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche,  con  modalita'  di
esazione della relativa componente  tariffaria  basate  su  parametri
tecnici  rappresentanti  i  punti  di  connessione   alle   reti   di
distribuzione, definite dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
gas con provvedimento da adottare entro novanta  giorni  dall'entrata
in vigore della presente legge. 
  14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per  la  valutazione
delle offerte della gara di cui al  comma  12  nonche'  le  modalita'
dell'audit esterno cui il vincitore della gara e'  tenuto  sottoporsi
per evitare sovra compensazioni. L'Autorita' per l'energia  elettrica
e il gas stabilisce le modalita' con cui le risorse di cui  al  comma
13 sono erogate dalla Cassa conguaglio per  il  settore  elettrico  a
copertura  del  fabbisogno  derivante  dal  pagamento  dell'incentivo
sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. 
  15. Al secondo periodo del comma 2  dell'articolo  33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: «5%» e' sostituita  dalla
seguente: «4,5%». Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo  33  del
decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  la  parola:  «2014»  e'
sostituita dalla  seguente:  «2020»  e  le  parole:  «e  puo'  essere
rideterminato  l'obiettivo  di  cui  al  periodo   precedente»   sono
soppresse. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la  quota  minima  di  cui
all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,
come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' determinata in una quota  percentuale  di  tutto  il
carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello  stesso  anno
solare, calcolata sulla base del tenore energetico.  Entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto  di
natura non  regolamentare  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentito  il  Comitato  tecnico  consultivo   biocarburanti   di   cui
all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, si provvede ad  aggiornare  le  condizioni,  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma
368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Al  comma  5-ter
dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  sono
apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell'elenco  le
parole: «condotta all'interno degli stabilimenti  di  produzione  del
biodiesel» sono soppresse; al  terzo  punto  dell'elenco  le  parole:
«durante il processo di produzione del biodiesel» sono soppresse;  al
quarto  punto  dell'elenco  le  parole:   «condotta   nelle   aziende
oleochimiche» sono soppresse; al settimo punto  dell'elenco  dopo  le
parole: «grassi animali di categoria 1» sono inserite le seguenti: «e
di categoria 2». Al comma 5-quienquies dell'articolo 33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  «A  decorrere  dall'anno  2014,  la  misura  massima  sopra
indicata e' pari al 40%. Con decreto di natura non regolamentare  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentito  il  Comitato  tecnico
consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma  5-sexies  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare il
valore della misura massima sopra indicata.». 
  16. All'articolo 15, comma 5, del  decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, le parole: «con i criteri di cui alle  lettere  a  e  b
dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre  1925,  n.  2578»  sono
sostituite dalle seguenti:  «con  le  modalita'  di  calcolo  di  cui
all'articolo 14 comma 8. In ogni caso dal rimborso di cui al presente
comma sono detratti i  contributi  privati  relativi  ai  cespiti  di
localita',  valutati  secondo  la   metodologia   della   regolazione
tariffaria vigente». 
                               Art. 2 
 
Misure in materia di nuove imprese e di  riqualificazione  produttiva
  di aree di crisi industriale e fondo di investimento  nel  capitale
  di rischio delle PMI 
 
  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) prima dell'articolo 1, sono inserite le seguenti parole: «Capo
0I, Misure in favore della nuova imprenditorialita' nei settori della
produzione dei beni e servizi»; 
    b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: 
 
                              «Art. 1. 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette  a  sostenere  in
tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese
a prevalente o  totale  partecipazione  giovanile  o  femminile  e  a
sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni  per  l'accesso
al credito. 
 
                               Art. 2. 
 
                              Benefici 
 
  1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui  al  presente  Capo
sono concedibili mutui agevolati per gli  investimenti,  a  un  tasso
pari a zero, della  durata  massima  di  8  anni  e  di  importo  non
superiore al 75 per cento della spesa ammissibile,  ai  sensi  e  nei
limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del
trattato agli  aiuti  d'importanza  minore  ("de  minimis")  e  delle
eventuali    successive    disposizioni    comunitarie    applicabili
modificative del predetto regolamento. 
  2. I mutui di  cui  al  comma  1  possono  essere  assistiti  dalle
garanzie  previste  dal  codice  civile  e  da  privilegio  speciale,
acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. 
 
                               Art. 3. 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al  presente  Capo
le imprese: 
    a) costituite da non piu' di sei mesi alla data di  presentazione
della domanda di agevolazione; 
    b) di micro e  piccola  dimensione,  secondo  la  classificazione
contenuta nell'Allegato 1  al  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione del 6 agosto 2008; 
    c) costituite in forma societaria; 
    d) in cui la compagine societaria  sia  composta,  per  oltre  la
meta' numerica dei soci e di quote  partecipazione,  da  soggetti  di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                        Progetti finanziabili 
 
  1. Possono essere finanziate, secondo  i  criteri  e  le  modalita'
stabiliti con il decreto di cui all'articolo  24  e  fatti  salvi  le
esclusioni e i limiti  previsti  dal  regolamento  e  dalle  relative
disposizioni  modificative  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   le
iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro,
relative  alla  produzione  di  beni  nei   settori   dell'industria,
dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti  agricoli  ovvero
alla  fornitura  di  servizi  alle  imprese,  nonche'  le  iniziative
relative agli ulteriori  settori  di  particolare  rilevanza  per  lo
sviluppo dell'imprenditoria giovanile  individuati  con  il  predetto
decreto. 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
                             Art. 4-bis. 
 
 
                   Risorse finanziarie disponibili 
 
  1. La concessione delle agevolazioni di cui  al  presente  Capo  e'
disposta a valere sulle disponibilita' del  Fondo  rotativo  previsto
dall'articolo 4  del  decreto  30  novembre  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  19  gennaio  2005,   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  derivanti  dai  rientri  dei  mutui
concessi ai sensi del presente decreto.  Le  predette  disponibilita'
possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse  derivanti
dalla programmazione nazionale e comunitaria.». 
    c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I; 
    d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  le  parole:  «di  cui  all'articolo  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»; 
      2) al comma 2 e al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 2»,
sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al  comma
01»; 
      3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Le agevolazioni concedibili ai sensi  del  presente  Capo
possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui  a
tasso agevolato.»; 
      e) all'articolo 23, comma 1, prima delle parole: «Alla societa'
Sviluppo Italia S.p.a.», sono  inserite  le  seguenti:  «Fatto  salvo
quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo»; 
      f)  al  comma  2  dell'articolo  23  dopo  le  parole:   «della
programmazione economica» sono inserite le  seguenti:  «relativamente
al Titolo II del presente decreto e con il Ministero  dello  sviluppo
economico, sentito il  Ministro  della  coesione  territoriale  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del
presente decreto»; 
      g) all'articolo  23,  dopo  il  comma  4-bis,  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «4-ter. Per l'attuazione degli interventi di  cui  al  Titolo  I,
Capo III si applica il decreto 28  dicembre  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 5  dell'8  gennaio  2007,  del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.»; 
      h) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   relativamente   alle
disposizioni di cui al Capo 0I del  Titolo  I,  nonche'  il  Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui  al
titolo II, fissano con uno o  piu'  regolamenti,  da  emanarsi  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e  modalita'
di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto.  Per
gli interventi  di  cui  al  Capo  III  del  Titolo  I,  il  predetto
regolamento e' emanato, entro i medesimi  termini,  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.». 
  2. All'articolo  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole:  «che,  a  seguito  di  istanza  di
riconoscimento  della  regione  interessata»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico  anche
a seguito di istanza della regione interessata, che», e le parole da:
«Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse; 
    b) al comma 2, ultimo periodo,  la  parola:  «esclusivamente»  e'
sostituita dalla seguente: «anche»; 
    c) al comma 5, le parole da:  «La  concessione  di  finanziamenti
agevolati» fino a: «nell'ambito dei progetti di cui al comma 1»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «La  concessione  di  agevolazioni  per
l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  maggio
1989,  n.  181,  ivi  incluse  quelle   concesse   sotto   forma   di
finanziamento agevolato, e' applicabile, prioritariamente nell'ambito
dei progetti di cui al comma 1, nonche' per gli interventi di cui  al
comma 8-bis,»; 
    d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura
non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore  della  presente
disposizione,  disciplina  le   condizioni   e   le   modalita'   per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli  articoli
5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge   15   maggio   1989,   n.   181,   come
successivamente estesi, nei casi di situazioni di  crisi  industriali
diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto  di  cui
al comma 8 che  presentano,  comunque,  impatto  significativo  sullo
sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.». 
                               Art. 3 
 
 
        Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo 
 
  1.  A  valere  sulla  proposta  nazionale  relativa  alla  prossima
programmazione 2014-2020 dei  fondi  strutturali  comunitari,  previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in  essa  previste
ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, e' disposta
l'istituzione di un credito di imposta a  favore  delle  imprese  che
investono in attivita' di ricerca  e  sviluppo,  nel  limite  massimo
complessivo di euro 600 milioni per il  triennio  2014-2016,  le  cui
modalita' operative e la cui decorrenza  sono  definite,  nell'ambito
del programma operativo di  riferimento,  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi del comma 12. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino  ad
un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario
e nel limite complessivo  di  spesa  delle  risorse  individuate  per
ciascun  anno  ai  sensi  del  comma   1,   a   tutte   le   imprese,
indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni  aziendali,
dal settore economico in cui operano, nonche'  dal  regime  contabile
adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi  annuali  di
spesa nelle attivita' di ricerca e sviluppo, registrati  in  ciascuno
dei  periodi  d'imposta  con  decorrenza  dal  periodo   di   imposta
determinato con il decreto di cui al comma 12 e  fino  alla  chiusura
del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che
siano sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno pari
a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta. 
  3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti  attivita'  di
ricerca e sviluppo: 
    a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi  quale  principale
finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di
fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 
    b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti,
processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di
sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); 
    c) acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per
prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati.  Puo'
trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione
concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti
nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono
comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra
documentazione,  purche'  non  siano  destinati  a  uso  commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di
progetti pilota destinati a esperimenti  tecnologici  o  commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per  poterlo  usare
soltanto  a  fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.  L'eventuale,
ulteriore sfruttamento di progetti di  dimostrazione  o  di  progetti
pilota a scopo commerciale comporta la deduzione  dei  redditi  cosi'
generati dai costi ammissibili; 
    d) produzione e collaudo  di  prodotti,  processi  e  servizi,  a
condizione  che  non  siano  impiegati  o  trasformati  in  vista  di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali. 
  4. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le  modifiche
ordinarie o periodiche apportate a  prodotti,  linee  di  produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e  altre  operazioni  in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 
  5.  Ai  fini  della  determinazione  del  credito  d'imposta   sono
ammissibili le spese relative a: 
    a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo; 
    b)  quote  di  ammortamento  delle  spese   di   acquisizione   o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei  limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti  stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988,  recante
coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali
impiegati   nell'esercizio   di   attivita'   commerciali,   arti   e
professioni,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla  misura  e  al
periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e  comunque
con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva; 
    c)  costi  della  ricerca  svolta  in   collaborazione   con   le
universita' e gli  organismi  di  ricerca,  quella  contrattuale,  le
competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza  da
fonti esterne. 
  6. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  7. Per fruire  del  contributo  le  imprese  presentano  un'istanza
telematica mediante le modalita' tecniche predisposte  dal  Ministero
dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo  comma
12. 
  8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di  cui  al
presente articolo, il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  potra'
avvalersi sulla base di apposita convenzione, di  societa'  in  house
ovvero di  societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti
tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta'  scelti,  sulla   base   di
un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  Agli  oneri  della
convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per  cento  delle
risorse di cui al successivo comma 14. 
  9. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico  e
l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza secondo le modalita' individuate dal  decreto  di  cui  al
comma 12 del presente articolo. 
  10. I controlli sono svolti sulla base di  apposita  documentazione
contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione  legale
o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro
della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del  2010.
Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non  soggette
a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale  devono
comunque avvalersi della certificazione di  un  revisore  legale  dei
conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti  quali
attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  27
gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile  della
revisione,  nell'assunzione  dell'incarico,  osserva  i  principi  di
indipendenza  elaborati  ai  sensi  dell'articolo  10   del   decreto
legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39  e,  in  attesa  della   loro
emanazione, dal  codice  etico  dell'IFAC.  Le  spese  sostenute  per
l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui
al precedente periodo sono ammissibili entro  il  limite  massimo  di
euro 5.000. 
  11. Nei confronti del revisore legale  dei  conti  che  incorre  in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per  il
rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. 
  12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi  entro  30
giorni  dall'adozione  dell'intervento  all'interno   del   programma
operativo nazionale di riferimento,  sono  adottate  le  disposizioni
applicative necessarie, ivi comprese le modalita' di iscrizione delle
spese  in  bilancio,   le   modalita'   di   verifica   e   controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute e della coerenza delle stesse
con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4  e  5,  nonche'  le
cause  di  decadenza  e  revoca  del  beneficio,  le   modalita'   di
restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente  e
le eventuali relative  maggiorazioni.  La  procedura  telematica  per
usufruire del credito d'imposta prevede una verifica  ex  ante  sulla
conformita'  delle  spese  di  ricerca  e  sviluppo  che  le  imprese
sostengono  ed  una  ex  post  sull'effettiva  entita'  delle   spese
sostenute.  Qualora  le  spese  effettivamente  sostenute   risultino
inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle  dichiarate,  la
misura dell'agevolazione sara' ridotta dal 50 per  cento  al  40  per
cento sempre che permanga la spesa incrementale. 
  13. Le risorse  individuate  nell'ambito  del  Programma  Operativo
Nazionale di  riferimento  per  il  cofinanziamento  del  credito  di
imposta del presente articolo sono versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette  finalita'
di spesa,  ad  apposito  programma  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze. A  tal  fine,  il  Ministero
dello sviluppo economico  comunica  al  Fondo  di  rotazione  di  cui
all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.  183,  gli  importi
comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. 
                               Art. 4 
 
Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti  di
  interesse nazionale  e  misure  particolari  per  l'area  di  crisi
  complessa del porto di Trieste 
 
  1. L'articolo 252-bis del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, e' sostituito dal seguente: 
 
                           «Art. 252-bis. 
 
 
Siti inquinati nazionali di  preminente  interesse  pubblico  per  la
                      riconversione industriale 
 
  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la  regione
territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con  il
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nonche'  con  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  per  gli
aspetti di competenza in relazione agli eventuali  specifici  vincoli
di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili,  possono  stipulare
accordi di programma con uno o piu' proprietari di aree contaminate o
altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa  in
sicurezza o bonifica,  e  di  riconversione  industriale  e  sviluppo
economico produttivo in siti di interesse nazionale individuati entro
il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998,  n.  426,  al
fine di promuovere il  riutilizzo  di  tali  siti  in  condizioni  di
sicurezza  sanitaria  e  ambientale,  e  di  preservare  le   matrici
ambientali non contaminate. Sono escluse le  aree  interessate  dalle
misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  89,  e  successive
modificazioni. 
  2. Gli accordi di  programma  di  cui  al  comma  1  assicurano  il
coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalita',  il
finanziamento e ogni altro  connesso  e  funzionale  adempimento  per
l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare: 
    a) l'individuazione degli interventi  di  messa  in  sicurezza  e
bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione
validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; 
    b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale
e di sviluppo economico produttivo anche attraverso studi e  ricerche
appositamente  condotti   da   universita'   ed   enti   di   ricerca
specializzati; 
    c) il piano economico finanziario dell'investimento e  la  durata
del relativo programma; 
    d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie; 
    e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno  economico
finanziario disponibili e attribuiti; 
    f) la causa di revoca dei contributi  e  delle  altre  misure  di
sostegno, e di risoluzione dell'accordo; 
    g) l'individuazione del soggetto attuatore  degli  interventi  di
messa in sicurezza e di bonifica, e delle attivita' di  monitoraggio,
controllo e gestione degli  interventi  di  messa  in  sicurezza  che
restano a carico del soggetto interessato; 
    h) i tempi di presentazione e approvazione  degli  interventi  di
messa in sicurezza e di bonifica; 
    i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione  e
aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi
da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai  medesimi  accordi
di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati
a livello nazionale e regionale. 
  3. La stipula dell'accordo di programma costituisce  riconoscimento
dell'interesse pubblico generale alla realizzazione  degli  impianti,
delle opere e di ogni altro intervento  connesso  e  funzionale  agli
obiettivi  di  risanamento  e  di  sviluppo  economico  produttivo  e
dichiarazione di pubblica utilita'. 
  4.  Ad  eccezione  di  quanto  previsto  al  comma  5,  i  soggetti
interessati di cui al comma 1 non devono  essere  responsabili  della
contaminazione  del  sito  oggetto  degli  interventi  di  messa   in
sicurezza  e  bonifica,  riconversione  industriale  e  di   sviluppo
economico produttivo, tenuto conto anche dei collegamenti societari e
di cariche direttive ricoperte nelle societa' interessate o  ad  esse
collegate. A tal fine sono soggetti interessati  non  responsabili  i
proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato  la
contaminazione  del  sito  e  hanno  assolto  gli  obblighi   imposti
dall'articolo 245, comma 2. 
  5. Gli Accordi di Programma  di  cui  al  comma  1  possono  essere
stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al
comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni: 
    a)  i  fatti  che  hanno  causato  l'inquinamento  devono  essere
antecedenti al 30 aprile 2007; 
    b) oltre alle misure di messa in  sicurezza  e  bonifica,  devono
essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale
disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente; 
    c) termine  finale  per  il  completamento  degli  interventi  di
riparazione del danno  ambientale  e'  determinato  in  base  ad  uno
specifico  piano  finanziario  presentato  dal  soggetto  interessato
tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo
dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilita'  economica
di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni. 
  6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni  di
messa in sicurezza,  bonifica,  monitoraggio,  controllo  e  relativa
gestione, e di riparazione,  individuati  dall'accordo  di  programma
esclude  per  tali  soggetti  ogni  altro  obbligo  di   bonifica   e
riparazione ambientale e fa venir meno  l'onere  reale  per  tutti  i
fatti antecedenti all'accordo medesimo. 
  7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del
comma 5, la pubblica amministrazione  puo'  agire  autonomamente  nei
confronti del responsabile della contaminazione  per  la  ripetizione
delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza  e  di
bonifica  individuati  dall'accordo   nonche'   per   gli   ulteriori
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme
e nei modi previsti dalla legge. 
  8. Gli interventi per  l'attuazione  del  progetto  integrato  sono
autorizzati e approvati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello  sviluppo
economico sulla base delle determinazioni assunte  in  Conferenza  di
Servizi indetta  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ai sensi  dell'articolo  14  e  seguenti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di  Servizi  partecipano
tutti i soggetti  pubblici  firmatari  dell'accordo  di  programma  o
titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione,  comunque
denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attivita'
previste  dall'accordo  medesimo,  nonche'  i  soggetti   interessati
proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli  enti  locali
sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti,
sostituisce ogni atto di competenza di detti enti. 
  9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione
di impatto ambientale e di  autorizzazione  ambientale  integrata,  i
decreti di cui al comma 8 autorizzano  gli  interventi  di  messa  in
sicurezza e di bonifica nonche' la costruzione  e  l'esercizio  degli
impianti e delle opere connesse. 
  10.   All'attuazione   dei   progetti   integrati   di    bonifica,
riconversione industriale e sviluppo economico in siti  inquinati  di
interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri  posti
a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, una  o  piu'
societa' "in house" individuate nell'accordo di programma, di  intesa
tra  il  Ministero  dello  sviluppo   economico   ed   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  che  vi
provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e  Province  Autonome,
adotta misure volte a favorire  la  formazione  di  nuove  competenze
professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici  superiori,  in
materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse
stanziate a legislazione vigente nonche' a valere sulle risorse della
programmazione  2014-2020,  previamente  incluse  negli  Accordi   di
programma di cui al comma 1 del presente articolo.». 
  2. Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma di  cui
all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali  nuovi  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino  alla  chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del  31  dicembre  2015,  e'
attribuito un credito  d'imposta  secondo  le  modalita'  di  cui  al
presente articolo, e nei limiti delle risorse stanziate al comma  14,
a condizione che: 
    a) siano costituite a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto; 
    b) abbiano  ad  oggetto  l'esercizio  esclusivo  delle  attivita'
risultanti dall'accordo di programma sottoscritto; 
    c) i nuovi beni strumentali  siano  acquisiti  dai  soggetti  che
hanno sottoscritto l'accordo; 
    d) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell'ambito di unita'
produttive  comprese  in  siti  inquinati  di   interesse   nazionale
localizzati   nelle   aree   ammissibili   alle   deroghe    previste
dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e  c),  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero nelle restanti  aree
qualora riferibili a piccole e medie imprese. 
  3. Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nella  misura  massima
consentita  in  applicazione   delle   intensita'   di   aiuto   agli
investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti
di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalita' regionale,
di quelle previste dalla  Carta  italiana  degli  aiuti  a  finalita'
regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di  vigenza  della
stessa  e,  successivamente,  nella  misura  massima  consentita   in
applicazione delle intensita' di aiuto previste dalla Carta  italiana
degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per  il   periodo   2014-2020,
subordinatamente  all'approvazione  della  stessa  da   parte   della
Commissione europea. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri
aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i  medesimi  costi  ammissibili
anche a titolo di «de minimis»  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1998/06. 
  4. Ai fini del comma  2,  si  considerano  agevolabili  l'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria,  e,  limitatamente
ai beni di cui alla lettera a) del presente comma,  la  realizzazione
di: 
    a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale
di cui al primo comma, voce  B.II.1  dell'articolo  2424  del  codice
civile, nell'ambito di strutture produttive  localizzate  nelle  aree
territoriali di cui al comma 2; 
    b) macchinari, impianti  ed  attrezzature  varie,  classificabili
nell'attivo dello stato patrimoniale di  cui  al  primo  comma,  voci
B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice  civile,  destinati  a
strutture produttive localizzate nelle aree territoriali  di  cui  al
comma 2; 
    c) programmi informatici commisurati alle esigenze  produttive  e
gestionali   dell'impresa,   utilizzati   per   l'attivita'    svolta
nell'unita' produttiva e brevetti  concernenti  nuove  tecnologie  di
prodotti e processi produttivi, per la parte in cui  sono  utilizzati
per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese,
come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli  investimenti
in tali beni sono  agevolabili  nel  limite  del  50  per  cento  del
complesso  degli  investimenti  agevolati  per  il  medesimo  periodo
d'imposta. 
  5. Il  credito  d'imposta  e'  commisurato  alla  quota  del  costo
complessivo dei beni indicati nel comma 4 eccedente gli  ammortamenti
dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime  categorie  dei
beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad  esclusione
degli ammortamenti dei beni  che  formano  oggetto  dell'investimento
agevolato effettuati nel periodo  d'imposta  della  loro  entrata  in
funzione. Per  gli  investimenti  effettuati  mediante  contratti  di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore  per
l'acquisto dei beni. 
  6. Il credito d'imposta e' determinato  con  riferimento  ai  nuovi
investimenti eseguiti in ciascun  periodo  d'imposta  e  deve  essere
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non  concorre
alla formazione del reddito ne' della  base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo  17  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con il
modello di  pagamento  F24  da  presentare  unicamente  attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia  delle  Entrate,
pena lo scarto della operazione di versamento,  secondo  modalita'  e
termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia. 
  7. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate
le disposizioni per l'attuazione dei commi  da  2  a  6  al  fine  di
individuare tra l'altro modalita' e termini per  la  concessione  del
credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al
Ministero dello  sviluppo  economico.  Il  Ministero  dello  sviluppo
economico determina, nel rispetto del limite di  spesa  rappresentato
dalle  risorse   annue   stanziate,   l'ammontare   dell'agevolazione
spettante  a  ciascun  beneficiario  e  trasmette  all'Agenzia  delle
Entrate, in via  telematica,  l'elenco  dei  soggetti  beneficiari  e
l'importo del credito  spettante  a  ciascuno  di  essi,  nonche'  le
eventuali revoche, anche parziali. 
  8. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico  e
l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza secondo le modalita' individuate dal  decreto  di  cui  al
comma 7 del presente articolo. 
  9. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti  che
operano nei settori della produzione di prodotti di cui  all'allegato
I del TFUE, dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come
definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a  finalita'
regionale 2007-2013 e negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato
a finalita' regionale 2014-2020 della Commissione europea, nonche' ai
settori  della   pesca,   dell'industria   carbonifera,   creditizio,
finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di  imprese
o  attivita'  che  riguardano  prodotti  o  appartengono  ai  settori
soggetti  a  discipline  comunitarie  specifiche,  ivi   inclusa   la
disciplina dei grandi progetti di investimento, e'  riconosciuto  nel
rispetto delle condizioni sostanziali e  procedurali  definite  dalle
predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione,  ove
prescritta, della Commissione europea. 
  10. L'efficacia delle agevolazioni di cui al presente  articolo  e'
subordinata al rispetto delle disposizioni della Commissione  europea
per l'attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi. 
  11. Al fine di assicurare l'attuazione  dell'accordo  di  programma
quadro nonche' la realizzazione degli  interventi  di  cui  al  comma
7-ter dell'articolo 1  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il  Presidente
della Regione Friuli-Venezia Giulia e'  nominato,  senza  diritto  ad
alcun compenso, indennita', rimborso  spese  ed  emolumento  comunque
denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza   pubblica,   Commissario   straordinario,   autorizzato   ad
esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni.  Il  Commissario  resta  in
carica per  la  durata  di  un  anno,  prorogabile  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del  mare  e  con  il  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo per gli aspetti  di  competenza  in
relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle
aree e sugli immobili. 
  12. Il  Commissario,  a  decorrere  dalla  data  di  sottoscrizione
dell'accordo di programma quadro di cui  al  comma  11,  assicura  la
realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 11 e, per ogni
adempimento propedeutico o comunque connesso,  puo'  avvalersi  degli
uffici e delle  strutture  di  amministrazioni  pubbliche,  centrali,
regionali e locali, nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Sulle  aree   demaniali
marittime, non ricomprese nell'accordo di programma quadro di cui  al
comma  11,  nella  circoscrizione  dell'Autorita'  portuale   restano
impregiudicate  le  attribuzioni  e  le   competenze   della   stessa
Autorita', come individuate dalla legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  e
successive modificazioni. 
  13. Ai fini dell'attuazione dei commi  11  e  12  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e  2-octies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  e  successive
modificazioni. 
  14.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  2,   pari
complessivamente a 20 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 50 milioni
di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a  20  milioni  di  euro
annui per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015 mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20  milioni  di
euro  per  l'anno  2014  e  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni
di euro per l'anno 2015 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015
mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n 307. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
                               Art. 5 
 
Misure per favorire  l'internazionalizzazione  delle  imprese  ed  in
  materia di facilitazione dell'ingresso e del  soggiorno  in  Italia
  per start-up innovative, ricerca e studio 
 
  1.    Al    fine    di    potenziare     l'azione     in     favore
dell'internazionalizzazione delle imprese italiane  e  la  promozione
dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del  «Fondo
per la  promozione  degli  scambi  e  l'internazionalizzazione  delle
imprese» sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite
utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la  Banca  del
Mezzogiorno-Mediocredito  Centrale  rivenienti  dalla  chiusura   del
Programma   Operativo   Multiregionale    «Industria    e    Servizi»
1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata  dello
Stato per essere riassegnate all'apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione della spesa per  il  medesimo  anno  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374, dopo le  parole:  «di  transito.»  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle  Dogane
e  dei  Monopoli  sono  individuati  gli  uffici  doganali   in   cui
l'operativita' di cui al precedente periodo e' assicurata  anche  per
l'espletamento dei controlli e delle formalita' inerenti le merci che
circolano  in  regimi  diversi  dal  transito,   a   condizione   che
nell'ufficio doganale la consistenza del personale  in  servizio  sia
superiore a quella dell'anno precedente in misura tale  da  garantire
la copertura dell'orario prolungato.». 
  3.  All'articolo  42  del  decreto-legge  22  giugno  2012  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
concernente misure urgenti per la crescita del Paese  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) al comma 5 le parole: «e agroalimentari» sono sostituite dalle
seguenti: «, agroalimentari e agricole»; 
    b) al comma 6  dopo  le  parole:  «del  15  dicembre  2006»  sono
inserite le seguenti: «e successive modificazioni»; 
    c) al comma 6 dopo le parole: «piu' favorevoli.» e'  inserito  il
seguente periodo: «Nel caso in cui al  progetto  partecipino  imprese
agricole,  a  queste  ultime  ai  fini  del  contributo  si  applica,
nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e
successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che
rientrano nella regola de minimis  in  favore  delle  imprese  attive
nella produzione primaria dei prodotti  di  cui  all'allegato  I  del
trattato CE». 
  4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta  delle
imprese  i  certificati  camerali  anche  in  lingua   inglese   che,
esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti
dall'imposta di bollo. 
  5. All'articolo 2, comma 2, lettera l),  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580, come modificata dal  decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci»  sono  aggiunte
le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge
ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio  di  attestazioni  di
libera vendita e  commercializzazione  dei  prodotti  sul  territorio
italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri  di  firma,  su
atti e  dichiarazioni,  a  valere  all'estero,  in  conformita'  alle
informazioni contenute nel registro delle imprese». Con  decreto  del
Ministero dello sviluppo  economico  sono  approvati  i  modelli  dei
certificati rilasciati  dalle  camere  di  commercio.  All'attuazione
delle disposizioni di cui  al  presente  comma  si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  6. L'articolo 6-decies del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e'
abrogato. Gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengono meno,  a
far data dall'entrata in vigore del presente  decreto,  con  salvezza
degli  effetti  giuridici  degli  atti  eventualmente  adottati   dai
soggetti titolari di  incarichi  negli  organi  statutari  dichiarati
decaduti ai sensi della predetta disposizione. 
  7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale  ed  europea,  il
Ministero  degli  affari  esteri,  il  Ministero  dell'interno  e  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano  forme  di
agevolazione nella trattazione delle domande di visto di  ingresso  e
di permesso  di  soggiorno  connesse  con  start-up  innovative,  con
iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di  ricerca  o  di
mecenatismo,  da  realizzare  anche  in  partenariato  con   imprese,
universita', enti di ricerca ed altri  soggetti  pubblici  o  privati
italiani. 
  8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 22, comma 11-bis, le parole: «di secondo livello»
sono soppresse; 
    b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma  3  e'
accertata e  dichiarata  da  parte  dell'istituto  di  ricerca  nella
convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui  la  partecipazione
del  ricercatore  al  progetto  di  ricerca  benefici  del   sostegno
finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale,
di altro istituto  di  ricerca  o  di  un  soggetto  estero  ad  esso
assimilabile.»; 
    c) all'articolo 27-ter, al comma 8, al  primo  periodo,  dopo  le
parole: «previste  dall'articolo  29»  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui alla  lettera  a)  del
comma 3 del medesimo articolo»; 
    d) all'articolo 27-quater, comma 1, lettera a), le parole: «della
relativa» sono sostituite dalle seguenti: «di una»; 
    e) all'articolo  27-quater,  comma  5,  lettera  b),  la  parola:
«relativa» e' soppressa; 
    f) il comma 4 dell'articolo 39 e' abrogato. 
  9. Dall'attuazione dei commi  7  e  8  non  devono  derivare  oneri
aggiuntivi  a  carico  della  finanza  pubblica.  All'attuazione  del
presente articolo le  amministrazioni  provvedono  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione
vigente. 
                               Art. 6 
 
Misure per favorire la  digitalizzazione  e  la  connettivita'  delle
  piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio
  televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria 
  1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e
l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole  e  medie  imprese,
nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della  prossima
programmazione 2014-2020 dei  fondi  strutturali  comunitari,  previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in  essa  previste
ed  a  seguito  dell'approvazione  della  Commissione  europea,  sono
adottati interventi per il finanziamento  a  fondo  perduto,  tramite
Voucher di importo non superiore  a  10.000  euro,  conformemente  al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre  2006
relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  di  importanza  minore
(«de minimis»), concessi  ad  imprese  per  l'acquisto  di  software,
hardware o servizi che consentano  il  miglioramento  dell'efficienza
aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettivita' a
banda larga e ultralarga. I voucher potranno altresi'  finanziare  la
formazione qualificata, nel campo ICT, del personale  delle  suddette
piccole e medie imprese. 
  2. Previa verifica  della  coerenza  con  le  linee  di  intervento
previste   nella   proposta   nazionale   relativa   alla    prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a
seguito dell'approvazione da  parte  della  Commissione  europea  del
Programma  Operativo  Nazionale  relativo  alla   Competitivita'   di
responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico,  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per la coesione territoriale e il Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo  economico,
e' stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di  100
milioni di euro a valere sulla medesima proposta nazionale. La  somma
cosi' individuata dal CIPE e' ripartita  tra  le  Regioni  in  misura
proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere  di
commercio operanti nelle singole Regioni. 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabiliti  lo
schema standard di bando e le modalita' di erogazione dei  contributi
di cui al presente articolo. 
  4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese  con  un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»; 
    b) al comma 1, lettera a), dopo  il  numero  1)  e'  inserito  il
seguente: «1-bis) per le imprese con  un  numero  di  utenti  pari  o
inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»; 
    c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole:  «66.500,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese  con  un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»; 
    d) al comma 1, lettera b), dopo  il  numero  1)  e'  inserito  il
seguente: «1-bis) per le imprese con  un  numero  di  utenti  pari  o
inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti». 
  5. All'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
le parole: «1° gennaio 2013», sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2014». 
  6. All'articolo 6  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano  a  fare  data
dal 30 giugno 2014  per  i  contratti  stipulati  in  forma  pubblica
amministrativa e a far data dal  1°  gennaio  2015  per  i  contratti
stipulati mediante scrittura privata.». 
  7. Sono validi gli accordi di cui  all'articolo  15,  comma  2-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i contratti di cui  all'articolo
6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  non
stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio  2013  e
fino alle date in cui la stipula in modalita' non elettronica diventa
obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma
2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6, comma  4,  del  citato
decreto-legge n. 179 del 2012. 
  8. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze
per  il  servizio  televisivo   digitale   terrestre   le   frequenze
riconosciute  a  livello  internazionale  ed  utilizzate  dai   Paesi
confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete  televisivi
in Italia ed oggetto  di  accertate  situazioni  interferenziali.  La
liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere  luogo
entro e non oltre il 31 dicembre 2014.  Alla  scadenza  del  predetto
termine, in caso di mancata  liberazione  delle  suddette  frequenze,
l'Amministrazione competente procede senza ulteriore  preavviso  alla
disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della
polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo  98  del
Codice  delle  comunicazioni  elettroniche,   di   cui   al   decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione,  entro  il
31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione
di servizi di media  audiovisivi,  di  misure  economiche  di  natura
compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei
contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella  misura
massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a.  in
via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30
dicembre 2003, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23
gennaio 2004, finalizzate  al  volontario  rilascio  di  porzioni  di
spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui  al  comma
8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse  di  cui
al primo periodo che residuino successivamente  all'erogazione  delle
misure economiche di natura compensativa di cui al  medesimo  periodo
possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per  l'erogazione
di indennizzi eventualmente dovuti. 
  10. Nell'ambito di apposito  Programma  Operativo  Nazionale  della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi  strutturali  comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee  di  intervento  in  essa
previste ed a seguito dell'approvazione  della  Commissione  europea,
sono adottati interventi per  il  riconoscimento  di  un  credito  di
imposta per le spese documentate  e  sostenute  da  piccole  e  medie
imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del
6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di piccole e medie imprese,
e relative ad interventi  di  rete  fissa  e  mobile  che  consentano
l'attivazione dei servizi di  connettivita'  digitale  con  capacita'
uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta e' riconosciuto a
decorrere dalla data individuata con il decreto di cui al comma 11  e
fino al 2016, nella percentuale  del  65%  degli  importi  rimasti  a
carico del contribuente, fino a un valore massimo di  20.000  euro  e
nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a valere sulla
proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020. 
  11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, da emanare entro 30 giorni  dall'adozione  dell'intervento
all'interno del programma operativo nazionale di riferimento  ,  sono
definite,  conformemente  al  regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della
Commissione del 15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea
agli aiuti di importanza minore  («de  minimis»),  le  modalita'  per
usufruire del credito d'imposta  di  cui  al  comma  10,  inclusa  la
certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale  e
le modalita' di comunicazione delle spese effettuate, ai  fini  delle
verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei
controlli sulle spese nonche' ogni altra disposizione necessaria  per
il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del  limite  massimo
di risorse stanziate. 
  12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non e' cumulabile  con
l'agevolazione prevista dal comma 1. 
  13. Il credito d'imposta deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  14. Le risorse individuate ai sensi  del  comma  11,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e  successivamente  riassegnate,
per le finalita' di spesa di cui ai commi da 10  a  13,  ad  apposito
programma dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. A tal fine,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali  riconosciuti
a titolo di credito di imposta da versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato. 
                               Art. 7 
 
 
Misura di razionalizzazione  dell'istituto  del  ruling  di  standard
                           internazionale 
 
  1. All'articolo 8 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le imprese con attivita' internazionale hanno  accesso  ad  una
procedura  di  ruling  di  standard  internazionale,  con  principale
riferimento al regime dei prezzi di trasferimento,  degli  interessi,
dei dividendi, delle royalties e alla  valutazione  preventiva  della
sussistenza  o  meno  dei  requisiti  che  configurano  una   stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti  i
criteri previsti dall'articolo 162 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   nonche'   dalle   vigenti
Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.»; 
    b) al comma 2 le parole: «per i due periodi d'imposta successivi»
sono sostituite dalle seguenti:  «per  i  quattro  periodi  d'imposta
successivi»; 
    c) al comma 5 le parole: «, di Milano o di Roma,» sono soppresse. 
                               Art. 8 
 
 
         Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto 
 
  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  e  successive
modificazioni, recante il Codice delle  assicurazioni  private,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dell'articolo 128, dopo la lettera b)  e'  inserita
la seguente: 
      «c) per i veicoli a motore  adibiti  al  trasporto  di  persone
classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi  dell'articolo  47  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, recante  il  Nuovo  codice  della
strada, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori
a dieci milioni di euro  per  sinistro  per  i  danni  alla  persona,
indipendentemente dal numero delle vittime, e a un  milione  di  euro
per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero  dei
danneggiati.»; 
    b) all'articolo 132, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad  accettare,  secondo
le condizioni  di  polizza  e  le  tariffe  che  hanno  l'obbligo  di
stabilire  preventivamente   per   ogni   rischio   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti,  le  proposte  per
l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la
necessaria   verifica   della   correttezza   dei   dati   risultanti
dall'attestato di rischio, nonche' dell'identita'  del  contraente  e
dell'intestatario  del  veicolo,  se  persona  diversa.  Le   imprese
richiedono ai soggetti che presentano  proposte  per  l'assicurazione
obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo  ad  ispezione,
prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai
sensi  del  secondo  periodo,  le  imprese  praticano  una  riduzione
rispetto alle tariffe  stabilite  ai  sensi  del  primo  periodo.  Le
imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che
prevedono l'installazione di meccanismi  elettronici  che  registrano
l'attivita' del veicolo, denominati scatola  nera  o  equivalenti,  o
ulteriori dispositivi, individuati con decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  il  Ministero  dello
sviluppo economico del  25  gennaio  2013,  n.  5,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  30  del  5  febbraio  2013.  Se  l'assicurato
acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo,
i  costi   di   installazione,   disinstallazione,   sostituzione   e
portabilita' sono a carico dell'impresa che deve applicare,  all'atto
della stipulazione del contratto,  una  riduzione  significativa  del
premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo  periodo.  Tale
riduzione, in caso di contratto stipulato con  un  nuovo  assicurato,
non e' inferiore al sette per  cento  dell'importo  risultante  dalla
somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima  compagnia
nell'anno precedente divisa per  il  numero  degli  assicurati  nella
stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di  stipula  di
un nuovo contratto di assicurazione tra le  stesse  parti,  l'entita'
della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta
in cui si realizzano le condizioni previste dal presente  comma,  non
puo', comunque, essere  inferiore  al  sette  per  cento  del  premio
applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo  l'obbligo
di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. 
  1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti  in  un  incidente  risulta
dotato di un dispositivo elettronico che presenta le  caratteristiche
tecniche e funzionali stabilite  a  norma  del  presente  articolo  e
dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27,  le  risultanze  del  dispositivo  formano  piena  prova,  nei
procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che  la
parte contro  la  quale  sono  state  prodotte  dimostri  il  mancato
funzionamento del predetto dispositivo. 
  1-ter.   L'interoperabilita'   dei   meccanismi   elettronici   che
registrano l'attivita' del veicolo di cui all'articolo 32,  comma  1,
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  e'  garantita  dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  attraverso   un
servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato  in  concessione,
da  costituirsi  presso  le  strutture   tecniche   del   centro   di
coordinamento delle informazioni sul  traffico,  sulla  viabilita'  e
sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.
495.  A  tal  fine,  a  decorrere  dal  1°  ottobre  2014,   i   dati
sull'attivita' del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi
elettronici di bordo  al  suddetto  centro,  che  ne  e'  titolare  e
responsabile ai fini  dell'interoperabilita'.  Le  informazioni  sono
successivamente trasmesse dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti alle compagnie  di  assicurazioni  competenti  per  ciascun
veicolo  assicurato.  I  dati  sono   trattati   dalla   impresa   di
assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione  e'  titolare  del
trattamento dei dati ai sensi dell'articolo  28  del  citato  decreto
legislativo n. 196 del 2003. E' fatto  divieto  per  l'assicurato  di
disinstallare, manomettere o  comunque  rendere  non  funzionante  il
dispositivo   installato.   In   caso   di   violazione   da    parte
dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione  del
premio di cui al presente articolo non e'  applicata  per  la  durata
residua  del  contratto.  Con  provvedimento   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla
entrata in vigore  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma,
sentito l'IVASS, sono disciplinate le  caratteristiche  tecniche,  le
modalita' e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al
presente comma.». 
    c) all'articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. L'identificazione  di  eventuali  testimoni  sul  luogo  di
accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di  sinistro
prevista dall'articolo 143, nonche' dalla richiesta  di  risarcimento
presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e
149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali  delle  autorita'
di polizia intervenute sul  luogo  dell'incidente,  l'identificazione
dei  testimoni   avvenuta   in   un   momento   successivo   comporta
l'inammissibilita' della prova testimoniale addotta. 
  3-ter.  In  caso  di  giudizio,  il  giudice,  sulla   base   della
documentazione  prodotta,  non  ammette  le  testimonianze  che   non
risultino acquisite secondo le modalita' previste dal comma 3-bis. Il
giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati
nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti  comprovata
l'oggettiva impossibilita' della loro tempestiva identificazione. 
  3-quater.  Nei   processi   attivati   per   l'accertamento   della
responsabilita' e la quantificazione dei danni, il  giudice  verifica
la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni gia' chiamati in altre
cause nel settore  dell'infortunistica  stradale  e,  ove  riscontri,
anche  avvalendosi  dell'archivio  integrato   informatico   di   cui
all'articolo  21  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
la ricorrenza dei medesimi nominativi in  piu'  di  tre  cause  negli
ultimi  cinque  anni,  trasmette  l'informativa  alla  Procura  della
Repubblica competente per gli  ulteriori  accertamenti.  Il  presente
comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorita'  di
polizia che sono chiamati a testimoniare.». 
    d) dopo l'articolo 147 e' inserito il seguente: 
 
                           «Art. 147-bis. 
 
 
                   Risarcimento in forma specifica 
 
  1. In alternativa al  risarcimento  per  equivalente,  e'  facolta'
delle  imprese  di  assicurazione,  in  assenza  di   responsabilita'
concorsuale, risarcire in forma  specifica  danni  a  cose,  fornendo
idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una  validita'  non
inferiore a due  anni  per  tutte  le  parti  non  soggette  a  usura
ordinaria. L'impresa di assicurazione  che  intende  avvalersi  della
facolta' di cui al primo  periodo  comunica  all'IVASS  entro  il  20
dicembre di ogni anno e,  per  l'anno  2014,  entro  il  30  gennaio,
l'entita' della riduzione del premio prevista in misura non inferiore
al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA
incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente
divisa per il numero  degli  assicurati  nella  stessa  Regione.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare  entro  il
20  gennaio  2014,  sentito  l'IVASS,  sono   individuate   le   aree
territoriali nelle quali sono  applicate  riduzioni  del  premio  non
inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel  secondo
periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla  base
dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno  precedente:  numero
dei sinistri  denunciati,  entita'  dei  rimborsi,  numero  dei  casi
fraudolenti  riscontrati  dall'autorita'  giudiziaria.  I  dati  sono
desumibili  anche  dall'archivio   integrato   informatico   di   cui
all'articolo  21  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato  decreto  del
Ministro dello sviluppo  economico  si  applicano  le  riduzioni  del
cinque  per  cento.  Nei  casi  di  cui  al  presente   articolo   il
danneggiato,  anche  se  diverso   dall'assicurato,   puo'   comunque
rifiutare il risarcimento in forma specifica  da  parte  dell'impresa
convenzionata con  l'impresa  di  assicurazione,  individuandone  una
diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non  puo'
comunque superare il costo che  l'impresa  di  assicurazione  avrebbe
sostenuto  provvedendo  alla  riparazione  delle   cose   danneggiate
mediante impresa convenzionata, e' versata  direttamente  all'impresa
che  ha  svolto  l'attivita'  di   autoriparazione,   ovvero   previa
presentazione  di  fattura.  Resta  comunque  fermo  il  diritto  del
danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi  in  cui  il
costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del
bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo  di  risarcimento
non puo' comunque superare il medesimo valore di mercato. 
  2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre
e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la  comunicazione  prevista  nel
comma 1 non puo' esercitare la facolta' nell'anno successivo.». 
    e) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  al  primo  periodo  la  parola:  «cinque»  e'
sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo e' soppresso. 
      2)  al  comma  2-bis,  il  quinto  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: 
  «La medesima procedura  si  applica  anche  in  presenza  di  altri
indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico  di
cui all'articolo 21  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
definiti  dall'IVASS  con  apposito  provvedimento,  dai  dispositivi
elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, o  emersi  in  sede  di
perizia  da  cui  risulti  documentata   l'incongruenza   del   danno
dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione  in  giudizio
prevista dall'articolo 145 e'  proponibile  solo  dopo  la  ricezione
delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo
spirare  del  termine  di  novanta  giorni   di   sospensione   della
procedura.»; 
    f) dopo l'articolo 150-bis e' inserito il seguente: 
 
                           «Art. 150-ter. 
 
 
           Divieto di cessione del diritto al risarcimento 
 
  1. L'impresa di assicurazione  ha  la  facolta'  di  prevedere,  in
deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo  I,  capo  V,
del  codice  civile,  all'atto  della  stipula   del   contratto   di
assicurazione e  in  occasione  delle  scadenze  successive,  che  il
diritto al risarcimento dei danni derivanti  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore e dei natanti non sia  cedibile  a  terzi  senza  il
consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al
presente   articolo,   l'impresa   di   assicurazione   applica   una
significativa riduzione del premio a  beneficio  dell'assicurato,  in
misura comunque non  inferiore  al  quattro  per  cento  dell'importo
risultante dalla somma dei premi RCA incassati  nella  Regione  dalla
medesima compagnia nell'anno precedente divisa per  il  numero  degli
assicurati nella stessa Regione.». 
  2. Le imprese di assicurazione  sono  tenute  a  proporre  clausole
contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni
di servizi  medico-sanitari  resi  da  professionisti  individuati  e
remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano  i  nominativi  sul
proprio sito  internet.  Nel  caso  in  cui  l'assicurato  acconsente
all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa
riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura  comunque
non inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla  somma
dei premi  RCA  incassati  nella  Regione  dalla  medesima  compagnia
nell'anno precedente divisa per  il  numero  degli  assicurati  nella
stessa Regione. 
  3. All'articolo 32, comma 3-quater, del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse. 
  4.  Il  mancato  rispetto  da  parte   dell'impresa   assicuratrice
dell'obbligo di riduzione del premio nei casi  di  cui  al  comma  1,
lettere b), d) ed f), ed al comma  2,  comporta  l'applicazione  alla
medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica  del
premio di assicurazione relativo al contratto in essere. 
  5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle  facolta'
di cui al comma 1, lettere b), d)  ed  f),  hanno  obbligo  di  darne
comunicazione  all'assicurato   all'atto   della   stipulazione   del
contratto  con  apposita  dichiarazione  da  allegare   al   medesimo
contratto. In caso di inadempimento, si applica da  parte  dell'IVASS
una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. 
  6. Il  secondo  comma  dell'articolo  2947  del  Codice  civile  e'
sostituito dal seguente: 
    «Per il risarcimento del danno prodotto  dalla  circolazione  dei
veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.  In  ogni
caso il danneggiato  decade  dal  diritto  qualora  la  richiesta  di
risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal  fatto  dannoso,
salvo i casi di forza maggiore.». 
  7. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito
all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in
specie  quelle  relative  alla  riduzione  dei  premi  delle  polizze
assicurative e  al  rispetto  degli  obblighi  di  pubblicita'  e  di
comunicazione  di  cui  ai  commi  4,  5  e  8.  Nella  relazione  al
Parlamento, di cui all'articolo 13,  comma  5,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  135,  viene  dato   specifico   conto   dell'esito
dell'attivita' svolta. 
  8. Al fine del conseguimento della massima  trasparenza,  l'impresa
di assicurazione pubblica sul proprio sito internet  l'entita'  della
riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere  b),  d)
ed f), ed al comma 2, secondo forme di  pubblicita'  che  ne  rendano
efficace e  chiara  l'applicazione.  L'impresa  comunica  altresi'  i
medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e  all'IVASS,  ai
fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet. 
  9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma  8
comporta  l'applicazione  da  parte  dell'IVASS   di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. 
  10.  Gli  introiti  derivanti  dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono  destinati
ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada,  di
cui all'articolo 285 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209. 
  11. L'articolo 14 del decreto del Presidente  della  Repubblica  18
luglio 2006, n. 254, e' abrogato. 
  12. I massimali di cui al comma 1, lettera a), entrano in vigore  a
decorrere dal 1° gennaio 2014. 
  13.  All'attuazione  del  presente  articolo   le   amministrazioni
provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente. 
                               Art. 9 
 
 
           Misure per favorire la diffusione della lettura 
 
  1. Nell'ambito di  apposito  Programma  Operativo  Nazionale  della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi  strutturali  comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee  di  intervento  in  essa
previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, e'
disposta l'istituzione di un credito di  imposta  sui  redditi  delle
persone fisiche e giuridiche con  decorrenza  dal  periodo  d'imposta
determinato con il decreto di cui  al  comma  5  e  fino  al  periodo
d'imposta in corso al 31  dicembre  2016,  per  l'acquisto  di  libri
muniti di codice ISBN. 
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1, fermo il  rispetto  dei
limiti  delle  risorse  complessive  effettivamente  individuate  per
ciascun  anno  nell'ambito  del  Programma  operativo  nazionale   di
riferimento, e' pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso
dell'anno solare per un importo massimo,  per  ciascun  soggetto,  di
euro 2000, di cui euro 1000  per  i  libri  di  testo  scolastici  ed
universitari ed euro 1000 per tutte le altre pubblicazioni. 
  3. L'acquisto deve essere documentato  fiscalmente  dal  venditore.
Sono esclusi gli acquisti di libri in formato  digitale,  o  comunque
gia'  deducibili  nella  determinazione  dei  singoli   redditi   che
concorrono a formare il reddito complessivo. 
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  30
giorni  dall'adozione  dell'intervento  all'interno   del   programma
operativo nazionale di riferimento, sono definite,  conformemente  al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre  2006
relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  di  importanza  minore
(«de minimis»), le modalita' per usufruire del  credito  d'imposta  e
per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di
capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale
che deve essere rilasciata dal venditore,  il  regime  dei  controlli
sulle  spese  nonche'  ogni  altra  disposizione  necessaria  per  il
monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite  massimo  di
risorse stanziate. 
  5. Previa verifica della coerenza con le  linee  di  intervento  in
essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione  da  parte  della
Commissione europea del Programma Operativo Nazionale  relativo  alla
Competitivita'  di  responsabilita'  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la coesione  territoriale,  il  Ministro
per gli affari regionali e le  autonomie  e  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, e' stabilito  l'ammontare  dell'intervento  nella
misura massima  di  50  milioni  di  euro  a  valere  sulla  proposta
nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020  dei  fondi
strutturali comunitari. 
  6. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  7. Le risorse individuate  ai  sensi  del  comma  5,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e  successivamente  riassegnate,
per le finalita' di spesa di cui al presente  articolo,  ad  apposito
programma dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. A tal fine,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali  riconosciuti
a titolo di credito di imposta da versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato. 
                               Art. 10 
 
 
            Tribunale delle societa' con sede all'estero 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno  2003  n.  168,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  prima  delle  parole  «Le  controversie  di  cui
all'articolo 3» sono  inserite  le  seguenti  parole:  «Fermo  quanto
previsto dal comma 1-bis,»; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per  le
controversie di cui all'articolo 3 nelle quali e'  parte,  anche  nel
caso di piu' convenuti  ai  sensi  dell'articolo  33  del  codice  di
procedura civile, una societa', in qualunque  forma  costituita,  con
sede all'estero, anche  avente  sedi  secondarie  con  rappresentanza
stabile nel territorio dello  Stato,  e  che,  secondo  gli  ordinari
criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle  disposizioni
normative speciali che le disciplinano,  dovrebbero  essere  trattate
dagli uffici giudiziari di seguito  elencati,  sono  inderogabilmente
competenti: 
      1) la sezione specializzata in materia di impresa di  Bari  per
gli uffici  giudiziari  ricompresi  nei  distretti  di  Bari,  Lecce,
Taranto (sezione distaccata), Potenza; 
      2) la sezione specializzata in materia di impresa  di  Cagliari
per gli uffici giudiziari ricompresi  nei  distretti  di  Cagliari  e
Sassari (sezione distaccata); 
      3) la sezione specializzata in materia di  impresa  di  Catania
per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di  Caltanissetta,
Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria; 
      4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova; 
      5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano; 
      6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello  di
Campobasso, Napoli, Salerno; 
      7) la sezione specializzata in materia di impresa di  Roma  per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti  di  Ancona,  Firenze,
L'Aquila, Perugia, Roma; 
      8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per
gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino; 
      9) la sezione specializzata in materia di  impresa  di  Venezia
per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Bolzano
(sezione distaccata), Trieste, Venezia.». 
  2. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  ai  giudizi
instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione  del
presente articolo le  amministrazioni  provvedono  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione
vigente. 
                               Art. 11 
 
 
Misure per favorire la risoluzione di  crisi  aziendali  e  difendere
                            l'occupazione 
 
  1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti integrazioni: 
    a)  all'articolo  9,  dopo  le  parole:  «Ai  finanziamenti   del
Foncooper» sono aggiunte le  seguenti:  «e  a  quelli  erogati  dalle
societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5»; 
    b)  all'articolo  17,  comma  5,  dopo   le   parole:   «per   la
realizzazione di progetti di impresa.» sono aggiunte le seguenti: «In
deroga a quanto previsto dall'articolo 2522  del  codice  civile,  le
societa' finanziarie possono intervenire nelle  societa'  cooperative
costituite da meno di nove soci.». 
  2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende,  rami  d'azienda  o
complessi di beni e contratti di  imprese  sottoposte  a  fallimento,
concordato preventivo o amministrazione straordinaria, hanno  diritto
di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le societa'  cooperative
costituite da  lavoratori  dipendenti  dell'impresa  sottoposta  alla
procedura. 
  3. L'atto di  aggiudicazione  dell'affitto  o  della  vendita  alle
societa' cooperative di cui al comma 1, costituisce  titolo  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5,  della  legge  23  luglio
1991, n. 223, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione
delle vigenti  norme  in  materia  di  integrazione  del  trattamento
salariale in favore dei lavoratori che non  passano  alle  dipendenze
della societa' cooperativa. 
                               Art. 12 
 
 
     Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa 
 
  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La presente legge si applica altresi'  alle  operazioni  di
cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e  l'acquisto
di  obbligazioni  e  titoli   similari,   esclusi   comunque   titoli
rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi  e  convertibili,
da  parte  della  societa'  per  la  cartolarizzazione  dei   crediti
emittente i titoli.»; 
    b) all'articolo 2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Nel caso in  cui  i  titoli  oggetto  delle  operazioni  di
cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  i
titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.». 
    c) all'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Le societa' di cui al comma 1 possono aprire conti correnti
segregati presso i soggetti all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove
vengano accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti  nonche'
ogni altra somma pagata o comunque di  spettanza  della  societa'  ai
sensi delle operazioni accessorie condotte  nell'ambito  di  ciascuna
operazione di cartolarizzazione o comunque  ai  sensi  dei  contratti
dell'operazione.  Le  somme  accreditate  su  tali  conti   segregati
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da  quello  del
depositario e da quello degli altri depositanti. Su  tali  somme  non
sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui  al
comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per  il
soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma  2  e
dalle controparti dei contratti derivati con finalita'  di  copertura
dei rischi insiti nei crediti e nei titoli  ceduti,  nonche'  per  il
pagamento degli altri costi dell'operazione. In  caso  di  avvio  nei
confronti del depositario di procedimenti di cui  al  titolo  IV  del
testo unico bancario, nonche' di procedure concorsuali o  di  accordi
di ristrutturazione, le somme accreditate  su  tali  conti  non  sono
considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto  e  non  sono
soggette a sospensione dei pagamenti. 
  2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3,
lettera  c),  nell'ambito  di  operazioni  di  cartolarizzazione  dei
crediti, possono aprire presso banche conti correnti  segregati  dove
vengano accreditate le  somme  incassate  per  conto  della  societa'
cessionaria o della societa' emittente  dai  debitori  ceduti.  Sulle
somme accreditate sui conti segregati, non  sono  ammesse  azioni  da
parte dei creditori dei soggetti  che  svolgono  i  servizi  indicati
nell'articolo 2, comma 3, lettera c), se non  per  l'eccedenza  delle
somme incassate e dovute alla societa' cessionaria  o  emittente.  In
caso  di  avvio  di  procedimenti  concorsuali  o   di   accordi   di
ristrutturazione, le somme accreditate sui conti  segregati,  per  un
importo pari alle somme incassate e dovute alla societa'  cessionaria
o emittente, non vengono considerate come rientranti  nel  patrimonio
del soggetto che svolge i servizi indicati nell'articolo 2, comma  3,
lettera c).»; 
    d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Alle cessioni dei  crediti  poste  in  essere  ai  sensi  della
presente legge si applicano le disposizioni  contenute  nell'articolo
58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.  Alle  cessioni,  anche
non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1  della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, puo' altresi' applicarsi, su  espressa
volonta' delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1,  1-bis  e
2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52. 
  2. Dalla  data  della  pubblicazione  della  notizia  dell'avvenuta
cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla  data  certa  dell'avvenuto
pagamento, anche in parte,  del  corrispettivo  della  cessione,  sui
crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono
ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non  e'
esercitabile dai relativi debitori  ceduti  la  compensazione  tra  i
crediti acquistati e i crediti  sorti  posteriormente  a  tale  data.
Dalla stessa data la cessione dei crediti e' opponibile: 
    a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto
non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore; 
    b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il  credito
prima della pubblicazione della cessione.»; 
      2) al comma 3, le parole:  «non  si  applica»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non si applicano l'articolo 65 e»; 
      3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Alle  cessioni  effettuate  nell'ambito  di  operazioni  di
cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69  e  70  del  regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' le altre disposizioni  che
richiedano formalita' diverse o ulteriori rispetto a  quelle  di  cui
alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle  funzioni
di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi  dalla
banca cedente e' dato avviso mediante  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale nonche' comunicazione  mediante  lettera  raccomandata  con
avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.»; 
    e) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis.   I   titoli   emessi   nell'ambito   di   operazioni    di
cartolarizzazione di cui  all'articolo  1,  comma  1-bis,  anche  non
destinati ad essere  negoziati  in  un  mercato  regolamentato  o  in
sistemi multilaterali di negoziazione e anche  privi  di  valutazione
del merito di credito da  parte  di  operatori  terzi,  costituiscono
attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche  delle  imprese  di
assicurazione ai sensi dell'articolo 38  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro  30  giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un
regolamento che disciplini le misure di dettaglio  per  la  copertura
delle  riserve  tecniche  tramite  gli   attivi   sopra   menzionati.
L'investimento nei titoli  di  cui  al  presente  comma  e'  altresi'
compatibile con le vigenti  disposizioni  in  materia  di  limiti  di
investimento di fondi pensione.»; 
    f) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante  cessione  a  un
fondo comune di investimento, i  servizi  indicati  nell'articolo  2,
comma 3,  lettera  c),  possono  essere  svolti,  in  alternativa  ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla societa'  di  gestione
del risparmio che  gestisce  il  fondo.  Alle  cessioni  dei  crediti
effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma
2, della presente  legge,  nonche'  le  restanti  disposizioni  della
presente legge, in quanto compatibili. 
  2-ter. Le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  comma  2-bis,  si
applicano, in quanto compatibili, alle imprese  ed  ai  soggetti  ivi
menzionati ai fini dell'investimento nelle quote  dei  fondi  di  cui
all'articolo 7, comma 2-bis.»; 
    g) al comma 1 dell'articolo 7-bis, dopo le parole:  «all'articolo
3, commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis, 2-ter e»; 
    h) dopo l'articolo 7-ter e' inserito il seguente: 
 
                           «Art. 7-quater. 
 
 
               Cessione di ulteriori crediti e titoli 
 
  1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1, e
le disposizioni ivi richiamate si applicano  anche  alle  operazioni,
ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e  titoli  similari,
crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole
e medie imprese, crediti derivanti  da  contratti  di  leasing  o  di
factoring, nonche' di titoli  emessi  nell'ambito  di  operazioni  di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura. 
  2. Il regolamento di cui al  comma  5  dell'articolo  7-bis  adotta
anche  disposizioni  di  attuazione   del   presente   articolo   con
riferimento  ai  medesimi  profili  ivi   menzionati.   Il   medesimo
regolamento individua le categorie di crediti  o  titoli  di  cui  al
comma 1,  cui  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo.». 
  2. All'articolo  32  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 26 e' aggiunto il seguente: 
  «26-bis. Le obbligazioni e i titoli similari  di  cui  al  presente
articolo,  le  quote  di  fondi   di   investimento   che   investono
prevalentemente  negli  anzidetti  strumenti  finanziari,  nonche'  i
titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione  aventi  ad
oggetto gli anzidetti strumenti finanziari  costituiscono,  anche  se
non destinati ad essere negoziati in un mercato  regolamentato  o  in
sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di valutazione
del merito di credito da parte di operatori terzi, attivi  ammessi  a
copertura delle riserve tecniche delle imprese  di  assicurazione  di
cui all'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e successive modificazioni. Entro 30 giorni  dall'entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  l'IVASS  adotta  un  regolamento  che
disciplini le misure di dettaglio  per  la  copertura  delle  riserve
tecniche tramite gli  attivi  sopra  menzionati.  L'investimento  nei
titoli e nelle quote di fondi di cui al presente  comma  e'  altresi'
compatibile con le vigenti  disposizioni  in  materia  di  limiti  di
investimento di fondi pensione.». 
  3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio  1991,  n.  52,  dopo  il
comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa  del  pagamento
e' sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del
cedente, in conformita' al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.». 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15, primo comma, dopo le parole: «dalla legge  24
novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «per le  quali  e'
stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17,»; 
    b) all'articolo 17, primo comma, le parole: «sono tenuti a»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  a  seguito  di  specifica  opzione,
possono» e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «L'opzione
e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.»; 
    c) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 20-bis. 
 
 
               Operazioni di finanziamento strutturate 
 
  1. Gli articoli da 15 a 20 si  applicano  anche  alle  garanzie  di
qualunque tipo, da  chiunque  e  in  qualsiasi  momento  prestate  in
relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni
di  obbligazioni  o  titoli  similari  alle   obbligazioni   di   cui
all'articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  da  chiunque  sottoscritte,  alle  loro
eventuali  surroghe,  sostituzioni,  postergazioni,  frazionamenti  e
cancellazioni anche parziali, ivi comprese  le  cessioni  di  credito
stipulate in relazione  alle  stesse,  nonche'  ai  trasferimenti  di
garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni,
nonche' alla modificazione o estinzione di tali operazioni. 
  2. L'opzione di cui all'articolo 17,  primo  comma,  e'  esercitata
nella deliberazione di emissione. 
  3. L'imposta sostitutiva e' dovuta  dagli  intermediari  finanziari
incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
delle attivita' di promozione e collocamento delle operazioni di  cui
al  comma  1,  ovvero,  nel  caso  in  cui  tali   intermediari   non
intervengano, dalle societa' che emettono le  obbligazioni  o  titoli
similari con riferimento ai quali e' stata esercitata  l'opzione.  Il
soggetto finanziato risponde in solido con  i  predetti  intermediari
per il pagamento dell'imposta. 
  4. Gli intermediari finanziari e le societa'  emittenti  tenute  al
pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 20 del presente  decreto  e  dall'articolo  8,
comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare  delle
obbligazioni collocate. 
  5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  commi   3   e   3-bis,   del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.». 
  5. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' inserito il seguente: 
    «9-bis. La ritenuta del 20 per  cento  di  cui  all'articolo  26,
comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, non si applica sugli interessi  e  gli  altri  proventi
delle obbligazioni e titoli similari, e delle  cambiali  finanziarie,
corrisposti  a  organismi  di  investimento  collettivo   in   valori
mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente  da  investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100  del  decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n.  58,  e   il   cui   patrimonio   sia   investito
prevalentemente   in   tali   obbligazioni,   titoli    o    cambiali
finanziarie.». 
  6. All'articolo 46 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il privilegio previsto dal presente  articolo  puo'  essere
costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari  emessi
da societa' ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice
civile,  aventi  una  scadenza  a  medio  o  lungo  termine,  la  cui
sottoscrizione e circolazione e' riservata a investitori  qualificati
ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58.»; 
    b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  dopo  le  parole:  «banca  creditrice»  sono  inserite   le
seguenti: «o, nel caso di obbligazioni  o  titoli  di  cui  al  comma
1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un
loro rappresentante»; 
      2) dopo le parole: «e le  condizioni  del  finanziamento»  sono
inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al
comma 1-bis,  gli  elementi  di  cui  ai  numeri  1),  3),  4)  e  6)
dell'articolo 2414 del codice civile  o  di  cui  all'articolo  2483,
comma 3, del codice civile». 
  7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 4  milioni  di
euro  a  decorrere  dall'esercizio   2014,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  della   dotazione   del   fondo   di   cui
all'articolo 2, comma 616, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
relativo allo  stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
                               Art. 13 
 
Disposizioni urgenti per EXPO 2015,  per  i  lavori  pubblici  ed  in
  materia di trasporto aereo 
 
  1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del  17
novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla delibera  CIPE  n.  33
del 13 maggio 2010 sono revocate. Le  quote  annuali  dei  contributi
revocati,  iscritte  in  bilancio,  affluiscono  al  Fondo   di   cui
all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le
somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in  conto  residui,
ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai sensi  dell'articolo
30 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  dovranno  essere  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013,  per
essere successivamente riassegnate, compatibilmente con gli equilibri
di finanza pubblica, sul Fondo  di  cui  al  precedente  periodo.  Le
risorse revocate sono  destinate,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  relazione   alle   annualita'
disponibili: 
    a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro,  alla
realizzazione  dei  progetti  cantierabili  relativi   a   opere   di
connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo  2015,
gia' individuate dal  tavolo  Lombardia,  riguardanti  il  parcheggio
remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31  milioni
di euro, il collegamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di
17,2  milioni  di  euro  e  le  connesse  opere  di  collegamento   e
accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite  di  5
milioni di euro; 
    b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere  necessarie  per
l'accessibilita' ferroviaria Malpensa - terminal T1-T2; 
    c) per l'importo di 42,8 milioni di euro,  alla  linea  M4  della
metropolitana di Milano. 
  2. L'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013 assegnato  dal
CIPE nella seduta  del  9  settembre  2013  a  valere  sulle  risorse
dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  a
favore della linea M4 della metropolitana di Milano e'  assegnato  al
Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di  cui  alla  lettera  a)  del
comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il
contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
del citato  decreto-legge  n.  69  del  2013,  alla  linea  M4  della
metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2 milioni  di
euro, e' revocato, in  caso  di  mancata  stipula  del  contratto  di
finanziamento entro il 30 giugno 2014. Con apposita delibera del CIPE
vengono definiti il cronoprogramma  dei  lavori  e  le  modalita'  di
monitoraggio. 
  3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b),
i soggetti attuatori sono autorizzati, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ad avviare le procedure per  l'affidamento  dei
lavori nel limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b) del
comma 1 e dal comma 2 e a  condizione  che  le  erogazioni  avvengano
compatibilmente con le risorse  iscritte  sull'apposito  capitolo  di
bilancio.  Il  Commissario  Unico   di   cui   all'articolo   5   del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e il Tavolo istituzionale  per  il
governo complessivo degli  interventi  regionali  e  sovra  regionali
vigilano sullo stato di attuazione delle opere e, ove necessario,  il
Commissario Unico adotta le deroghe per l'immediato avvio delle opere
e per la loro tempestiva realizzazione. 
  4. Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui al comma 1  non
utilizzate  per  le  finalita'  ivi  previste  sono  destinate   alla
realizzazione di interventi immediatamente  cantierabili  finalizzati
al miglioramento della competitivita' dei porti italiani e a  rendere
piu' efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei
sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici  con  i
Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre  al  CIPE  entro  60  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentite  le  Regioni
interessate. Per le medesime finalita' sono revocati i fondi  statali
trasferiti  o  assegnati  alle  Autorita'  portuali,  anche  mediante
operazioni finanziarie di mutuo con oneri di  ammortamento  a  carico
dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte
dei quali, essendo trascorsi almeno  due  anni  dal  trasferimento  o
dall'assegnazione, non sia stato pubblicato  il  bando  di  gara  per
l'assegnazione dei lavori. Le disponibilita' derivanti dalle  revoche
di cui  al  precedente  periodo  sono  individuate  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  e  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,
nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2014, ad apposito Fondo,
istituito   nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  5. Nel caso in cui  la  revoca  riguardi  finanziamenti  realizzati
mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento  a
carico dello Stato, con il decreto  di  cui  al  comma  4  e  per  le
medesime  finalita'  e'  disposta  la  cessione  ad  altra  Autorita'
portuale della parte di finanziamento ancora  disponibile  presso  il
soggetto  finanziatore,  fermo  restando  che  il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti continua a  corrispondere  alla  banca
mutuante, fino alla scadenza,  la  quota  del  contributo  dovuta  in
relazione  all'ammontare  del  finanziamento   erogato.   L'eventuale
risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri  per  la
finanza pubblica. 
  6. Una quota pari a 20 milioni di euro  delle  risorse  di  cui  al
comma 1 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e'
assegnata  a  decorrere  dall'anno  2014  alla  realizzazione   degli
interventi immediatamente cantierabili finalizzati  al  miglioramento
della competitivita' dei porti italiani e a rendere  piu'  efficiente
il  trasferimento  ferroviario  e  modale  all'interno  dei   sistemi
portuali previsti al comma 4. 
  7. Il CIPE, su proposta del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, entro  il  30  giugno
2014 assegna le risorse di cui ai commi  4,  5  e  6  contestualmente
all'approvazione dei progetti definitivi degli interventi. In caso di
mancata presentazione dei progetti entro il termine di cui al periodo
precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentito
il Presidente della Regione interessata, e' nominato, senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un Commissario  delegato  del
Governo per l'attuazione dell'intervento. 
  8. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, la parola: «2008» e' sostituita dalla seguente: «2010». 
  9. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9,
lettera d), e 243-ter del decreto legislativo 8 agosto 2000, n.  267,
il comune di Napoli e' autorizzato a contrarre mutui necessari per il
perfezionamento  dei  finanziamenti  di  propria  competenza  per  la
realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli. 
  10. All'articolo 118 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
163, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo il terzo periodo, e'  aggiunto  il  seguente:
«Ove  ricorrano  condizioni  di  particolare  urgenza   inerenti   al
completamento dell'esecuzione del contratto accertate dalla  stazione
appaltante, per i contratti di appalto  in  corso  puo'  provvedersi,
anche in deroga alle previsione  del  bando  di  gara,  al  pagamento
diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per  le
prestazioni dagli stessi eseguiti.»; 
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per  i
contratti di  appalto  in  corso,  nella  pendenza  di  procedura  di
concordato  preventivo,  provvedere  ai  pagamenti  dovuti   per   le
prestazioni eseguite dall'affidatario medesimo e dai subappaltatori e
cottimisti, presso il  Tribunale  competente  per  l'ammissione  alla
predetta procedura.». 
  11. Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di  buona
esecuzione relative alle  opere  in  esercizio  di  cui  all'articolo
237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si  applicano
a tutti i contratti di appalto aventi  ad  oggetto  opere  pubbliche,
anche se stipulati anteriormente rispetto alla  data  di  entrata  in
vigore  del  richiamato  decreto  legislativo  n.  163/2006.  Per  le
societa' o enti  comunque  denominati  di  proprieta'  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e sottoposti alla  vigilanza  di  altri
Ministeri e che stipulano con lo Stato  contratti  di  programma  che
abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, e' fatto obbligo di
rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale l'ammontare
complessivo della liquidita' liberata  e  l'oggetto  di  destinazione
della stessa. 
  12. All'articolo 114 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285, e successive modificazioni, dopo  il  comma  2  e'  inserito  il
seguente: 
  «2-bis. Le prescrizioni di cui al  comma  2  non  si  applicano  ai
carrelli di  cui  all'articolo  58,  comma  2,  lettera  c),  qualora
circolino su strada per brevi e saltuari  spostamenti  a  vuoto  o  a
carico.  Con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti  sono  stabilite  le  relative  prescrizioni  tecniche  per
l'immissione in circolazione.». 
  13. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre
1995, n. 481, dopo le parole: «per l'energia elettrica» sono inserite
le seguenti: «, il gas ed il sistema idrico» e le parole: «e il  gas»
sono soppresse. 
  14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi  o  ogni
altra  forma   di   emolumento   ai   vettori   aerei   in   funzione
dell'avviamento  e  sviluppo  di  rotte  destinate  a  soddisfare   e
promuovere  la  domanda  nei  rispettivi  bacini  di  utenza,  devono
esperire   procedure   di   scelta   del   beneficiario   che   siano
concorrenziali,  trasparenti  e  tali  da  garantire  la  piu'  ampia
partecipazione  dei  vettori  potenzialmente   interessati,   secondo
modalita' da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  15.  I  gestori  aeroportuali  comunicano  all'Ente  Nazionale  per
l'Aviazione Civile l'esito delle procedure previste dal comma 14,  ai
fini della verifica del rispetto delle condizioni  di  trasparenza  e
competitivita'. 
  16. L'addizionale comunale istituita  dall'articolo  2,  comma  11,
della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  ed  i  successivi  incrementi
disposti dall'articolo 2, comma 5-bis, del  decreto-legge  28  agosto
2008, n. 134, dall'articolo 1, comma 1328, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e dall'articolo 4, comma  75,  della  legge  28  giugno
2012, n. 92, non e' dovuta dai passeggeri  in  transito  negli  scali
aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici. 
  17.  L'addizionale  Commissariale  per   Roma   Capitale   di   cui
all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e  in
transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino,  ad  eccezione  di
quelli in transito aventi origine e destinazione domestica. 
  18. Alle minori entrate derivanti dai commi  16  e  17,  pari  a  9
milioni dei euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione
dei trasferimenti correnti da parte dello  Stato  all'Ente  Nazionale
per  l'Aviazione  Civile,   di   cui   all'articolo   11-decies   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al ristoro  delle
predette  minori  entrate  a  favore  dei  soggetti  interessati,  si
provvede  con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministero  dell'interno,  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 30 giugno  di  ciascun  anno.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione   dei   Ministeri
interessati, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  19. Per l'anno 2014 le indennita' di volo previste  dalla  legge  o
dal contratto collettivo non concorrono alla formazione  del  reddito
ai fini contributivi.  Le  medesime  indennita'  di  cui  al  periodo
precedente  concorrono   alla   determinazione   della   retribuzione
pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 
  20. Alla copertura dell'onere  recato  dal  comma  19,  pari  a  28
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere  sulle  risorse
riscosse dall'ENAV per lo  svolgimento  dei  servizi  di  navigazione
aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, che  a  tal
fine,  per  il  medesimo  importo  sono  versate   dall'ENAV   stesso
all'entrata del bilancio dello  Stato  nell'anno  2014.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze  provvede,  con  propri  decreti,  alle
occorrenti variazioni di bilancio. 
  21.  All'articolo  2,  della  legge  28  giugno  2012,  n.92,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 47, le parole:  «1°  gennaio  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2019»; 
    b) al comma 48, le parole: «31  dicembre  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2018». 
  22. All'articolo 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la
lettera c) e' abrogata. 
  23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21, si provvede
mediante il corrispondente incremento dell'addizionale  comunale  sui
diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11,  della  legge  24
dicembre 2003, n.  350,  e  successive  modificazioni,  da  destinare
all'INPS. La misura  dell'incremento  dell'addizionale  comunale  sui
diritti  d'imbarco  e'  fissata  con  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre  2015,
alla cui adozione e' subordinata l'efficacia  della  disposizione  di
cui al comma 21. 
  24. Anche in  vista  dell'Expo  2015,  al  fine  di  promuovere  la
valorizzazione di specifiche aree territoriali e per  migliorarne  la
capacita' di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e
ambientali, nonche' di servizi per  l'attrattivita'  turistica,  sono
finanziati progetti che individuino uno o piu'  interventi  tra  loro
coordinati. I  progetti  possono  essere  presentati  da  comuni  con
popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Ogni comune interessato
potra'  presentare  un  solo  progetto  articolato,  in  uno  o  piu'
interventi fra loro coordinati, con una  richiesta  di  finanziamento
che non potra' essere inferiore a 1 milione e superiore a  5  milioni
di euro e purche' in ordine agli interventi previsti  sia  assumibile
l'impegno giuridicamente vincolante entro il 31 maggio 2014 e ne  sia
possibile la conclusione entro 15 mesi da quest'ultima data. Nel caso
in cui il costo complessivo del progetto sia superiore a 5 milioni di
euro, il soggetto interessato dovra' indicare la copertura economica,
a proprie spese, per la parte eccedente. 
  25. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con
apposita convenzione tra il Ministro per gli affari  regionali  e  le
autonomie e l'ANCI da approvare con  decreto  del  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie,  sono  disciplinati  i  criteri  per
l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24. 
  26. All'intervento di cui al comma 24, sono destinati finanziamenti
complessivi sino a un massimo di 500 milioni di euro. 
  27. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede  con  le  risorse
derivanti  dalla  riprogrammazione  del  Piano  di  Azione  Coesione,
secondo  le  procedure  di  cui  all'articolo   4,   comma   3,   del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' con  le  risorse  derivanti
dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con  le  Amministrazioni
responsabili della loro attuazione,  dei  Programmi  Operativi  della
programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria. 
  28.  Eventuali  ulteriori  risorse   che   si   dovessero   rendere
disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni di cui al comma 27,
potranno essere  utilizzate  per  elevare,  fino  a  concorrenza  dei
relativi importi, il plafond di finanziamenti previsto  al  comma  26
destinabili all'intervento di cui al comma 24. 
                               Art. 14 
 
         Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare 
 
  1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al  fenomeno  del
lavoro sommerso ed irregolare  e  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  sono   introdotte   le   seguenti
disposizioni: 
    a) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo  3
del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.   12,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonche' delle somme
aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c),  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e'  aumentato  del  30%.  Per  la
violazione prevista  dal  citato  articolo  3  del  decreto-legge  22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
aprile 2002, n. 73, non e' ammessa alla procedura di diffida  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; 
    b) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3  e
4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,
con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, sono decuplicate; 
    c) i maggiori introiti derivanti dall'incremento  delle  sanzioni
di cui alle lettere a) e b) sono destinati al finanziamento di misure
anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia
della vigilanza in  materia  di  lavoro  e  legislazione  sociale  ad
iniziative  di  contrasto  al  lavoro  sommerso  e  irregolare  e  di
prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei  luoghi
di lavoro  effettuate  da  parte  delle  Direzioni  territoriali  del
lavoro, nonche' alle spese di  missione  del  personale  ispettivo  e
quelle derivanti dall'adozione delle misure di cui alla lettera f). A
tal fine le predette risorse sono versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere  riassegnate  sugli  appositi  capitoli  dello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; 
    d) ferme restando le competenze  della  Commissione  centrale  di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo  3  del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare  la
migliore e piu' razionale impiego del personale ispettivo degli  Enti
Pubblici che  gestiscono  forme  di  assicurazioni  obbligatorie,  la
programmazione delle verifiche ispettive, sia  livello  centrale  che
territoriale,   da   parte   dei   predetti   Enti   e'    sottoposta
all'approvazione delle rispettive strutture centrali  e  territoriali
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    e)  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   e'
autorizzato ad  implementare  la  dotazione  organica  del  personale
ispettivo nella misura di duecentocinquanta unita'  di  cui  duecento
nel profilo di ispettore del  lavoro  di  area  III  e  cinquanta  di
ispettore  tecnico  di  area  III  da  destinare  nelle  regioni  del
centro-nord ed a  procedere  in  modo  progressivo  alle  conseguenti
assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma  2.  Il
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali  comunica  annualmente
al Dipartimento della Funzione  Pubblica  ed  al  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unita' assunte  e  la
relativa spesa; 
    f) con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione  del  presente
decreto,   sono    individuate    forme    di    implementazione    e
razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo  proprio  in  un'ottica  di
economicita' complessiva finalizzata all'ottimizzazione del  servizio
reso da parte del personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  2. Ai maggiori oneri  derivanti  dalla  disposizione  di  cui  alla
lettera e) si provvede  mediante  riduzione  del  Fondo  sociale  per
l'occupazione e la  formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di
euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni  per  l'anno  2015  e  10,2
milioni a decorrere dall'anno 2016. 
                               Art. 15 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                            Letta,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Alfano, Vicepresidente del Consiglio  dei
                            ministri 
 
                            Zanonato,   Ministro    dello    sviluppo
                            economico 
 
                            Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei
                            trasporti 
 
                            Bonino, Ministro degli affari esteri 
 
                            Saccomanni,  Ministro   dell'economia   e
                            delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

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