Data: 06/01/2014 09:30:00 - Autore: Licia Albertazzi

di Licia Albertazzi - Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza n. 5926 del 10 Dicembre 2013. Per “daspo” si intende il “divieto di accedere alle manifestazioni sportive” ed è una sanzione amministrativa irrogata a seguito di episodi di violenza, commessa in occasione di eventi sportivi (come i tumulti calcistici). Il daspo è utilizzato, come è facile intuire, come deterrente agli episodi di violenza sportiva. Nel caso in oggetto un individuo è stato colpito da tale provvedimento a seguito di alcuni tumulti tenutisi in occasione di una partita di calcio, durante la quale alcuni ultras avevano forzato e aperto i cancelli divisori accedendo alla zona appena sovrastante lo spazio utilizzato dai giocatori per accedere agli spogliatoi, minacciando gli stessi, costringendo l'arbitro a sospendere il gioco sino al ristabilimento dell'ordine.

La normativa relativa ai presupposti d'applicazione del provvedimento amministrativo restrittivo – il quale si tramuta in illecito penale a particolari condizioni, cioè se il soggetto “supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero invade il terreno di gioco” - è la legge 401/1989. Il Consiglio di Stato afferma che la sua interpretazione deve essere posta in essere in senso restrittivo, facendo attenzione alle singole clausole previste. Nel caso in oggetto, il soggetto colpito da provvedimento restrittivo – già annullato in primo grado – non ha contestato di essere passato da un settore dello stadio ad un altro, ma nega di aver compiuto episodi di violenza; né il Ministero ricorrente ha saputo congruamente motivare in questo senso. La normativa sopra citata prevede espressamente uno “scavalcamento” del settore di tribuna; circostanza contestata dall'interessato, il quale ha confermato di aver avuto accesso al differente settore – dato di fatto provato da documentazione fotografica – in modo pacifico, solo dopo che le barriere erano state aperte da altri soggetti. “L'illecito penale (che legittimerebbe l'emanazione del daspo) si integra quando il soggetto dolosamente supera o scavalca una recinzione, o altro ostacolo materiale”. Ipotesi che non si è verificata nel caso di specie. L'appello del Ministero è stato dunque rigettato, restando tuttavia in potere della pubblica amministrazione di procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, ben potendo emanare un ulteriore daspo sulla base di differenti presupposti e con diverse motivazioni.


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