Data: 31/12/2013 09:33:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
E-mail: barbara.pirelli@gmail.com
Una tirata di orecchi a quei papà che non vogliono assumersi le proprie responsabilità arriva dalla corte di Cassazione che ha condannato per lite temeraria un uomo che aveva disconosciuto la paternità di un figlio  affermando di essere stato 'incastrato' dalla sua ex.
Prima di entrare nel merito della vicenda e' opportuno chiarire cosa si intende per "lite temeraria".
La lite temeraria (art. 96 c.p.c) si ha quando si agisce o si resiste in giudizio con malafede e colpa grave, ossia con consapevolezza del proprio torto o con intenti dilatori o defatigatori. Questo comportamento può dar luogo, in caso di soccombenza, a una responsabilità aggravata che può comportare una condanna al risarcimento in favore della parte danneggiata. 
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21882 del 25.09.2013 ha respinto il ricorso di un padre che sosteneva che la ex compagna si sarebbe procurata una gravidanza sottraendo ed utilizzando una provetta con liquido seminale dell'uomo.
Una tesi alquanto bizzarra, bisogna riconoscerlo, dato che,  incastrato o no, quel figlio era sicuramente suo.
L'uomo,dunque, e' stato condannato anche per lite temeraria e nella sentenza la Corte fa notare che la narrazione dei fatti oltre ad essere estremamente fantasiosa era anche stata raccontata in malafede semplicemente per sottrarsi alle proprie responsabilità di padre.
Secondo la Suprema Corte, invece, la donna non aveva posto in essere alcuna azione dolosa (cioè la presunta sottrazione del liquido seminale) in danno dell'uomo; di conseguenza lui, essendo risultato il padre naturale del bambino, era tenuto al mantenimento dello stesso versando un assegno mensile pari ad euro 350.
Gli Ermellini nella sentenza hanno sottolineato  che :"nell´ipotesi di nascita per fecondazione naturale, la paternità è attribuita come conseguenza giuridica del concepimento, sicché è esclusivamente decisivo l´elemento biologico e non occorre anche una cosciente volontà di procreare.
In buona sostanza, il ricorso dell'uomo non trovava accoglimento non solo perché con la narrazione dei fatti aveva leso gravemente la dignità della donna ma anche perché non aveva provato in alcun modo le sue affermazioni che facevano discendere la colpevolezza della donna per sottrazione e utilizzazione fraudolenta del suo liquido seminale.