Data: 31/12/2013 12:00:00 - Autore: Raffaella Diviccaro
di Raffaella Diviccaro - Negli ultimi decenni si è assistito ad un progressivo restringimento dell' area della responsabilità extracontrattuale a favore della responsabilità contrattuale di cui all' 1218 c.c.
Ciò è avvenuto in quanto si è delineata una nuova figura di responsabilità definita come “contrattuale di fatto” ovvero come “contatto sociale qualificato” . 
Essa si configura quando un soggetto privato entra in contatto con altro soggetto che riveste una particolare qualifica (può trattarsi della PA ovvero di una figura professionale quale quella del medico). In quest'ultimo caso, alla luce della nota sentenza della Corte di Cassazione Sez III, Gennaio 1999 n° 589 si configura una responsabilità contrattuale sia del medico sia dell'azienda ospedaliera con la quale il paziente conclude il cosiddetto contratto di spedalità (prima invece data la completa estraneità dei rapporti tra medico e paziente si riteneva che il primo fosse chiamato a rispondere nei confronti del secondo ai sensi dell' art. 2043 c.c. in caso di azione risarcitoria).
Il contatto sociale qualificato dimostra come i confini fra contratto e torto non siano poi cosi nitidi e soprattutto come tutte le volte in cui tra le parti, pur non istaurandosi un vinculum iuris, nasce una relazione comunque qualificata , in quei casi si costituisce un rapporto di per sé capace di produrre effetti obbligatori diretti, alla luce di quanto dispone l'art. 1173 c.c. (“le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito e da ogni altro fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico”).

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