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Data: 01/01/2014 10:00:00 - Autore: Luigi Del Giudice di Luigi Del Giudice - (Corte di Cassazione, ordinanza 20 dicembre 2013, n. 28516) Tizio transitava, alla guida del suo motocarro marca Piaggio, da un incrocio nonostante la luce semaforica indicasse l'interdizione al passaggio. Per questo gli veniva elevato relativo verbale contro il quale , lo stesso, ricorreva in quanto riteneva che gli agenti accertatori avevano indicato nel verbale i dati della patente di guida anziché della Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.), con la paventata conseguenza che la perdita dei punti patente avrebbe riguardato tale titolo e non già, come espressamente previsto all'art. 3.1 della circolare 14 aprile 2008 n.300 del Ministero dei Trasporti (1), il titolo abilitativo professionale. Mentre il Giudice di Pace respingeva il ricorso, il Tribunale lo accoglieva, ritenendo che la erronea indicazione degli estremi della C.Q.C. nel verbale, lungi da concretizzare un emendabile errore materiale - incontestati restando gli altri elementi identificativi del trasgressore e della trasgressione - determinasse la nullità della contestazione. In particolare il Tribunale riteneva che la errata indicazione del numero identificativo della patente personale di Tizio nello spazio dedicato alla C.Q.C. ponesse i presupposti per la detrazione dei punti-patente dal primo titolo abilitativo e non già dal secondo: così argomentando però il giudice del gravame incorreva in tre errori logici: · il primo consistito nel far rifluire con prognosi ex ante nel requisito di validità dell'accertamento una conseguenza del tutto ipotetica - e da ipotizzare solo in caso di improbabile errore reiterato, pur dopo l'inizio del presente procedimento; · il secondo nel porre sullo stesso piano la sanzione principale - oggetto primario della contestazione verbalizzata - con quella accessoria dell'affievolimento del titolo abilitativo; · il terzo nel confondere l'interesse del Tizio a far emendare l'errore formale - rispetto al quale il ricorso per l'annullamento del verbale si poneva, per quanto sin qui argomentato, come del tutto incongruo - con la fondatezza della contestazione sostanziale.
Infine fermo restando che gli accertatori sono incorsi in un
errore materiale nell'indicare il numero di patente di guida privata quale
identificativo della C.Q.C. - da cui sola avrebbero potuto detrarsi i c.d.
punti patente, a norma del punto 3 e 3.1 della Circolare - 14/04/2008 - N.
300/A/1/24527/108/13/7 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - è
altrettanto vero che la nullità del verbale è stata pronunziata pur essendo per
il resto tale mezzo di accertamento perfettamente idoneo - pur se viziato in un
elemento formale, facilmente emendabile- a render edotto il conducente della
contestazione e quindi di contrapporre le proprie difese, secondo quanto più
volte affermato in sede di legittimità (cfr. sul punto della funzione del
verbale di accertamento: Cass. Sez. II n. 924/2010; Cass. Sez. I n. 3536/2006;
Cass. Sez. I n. 8939/2005; Cass. Sez. I n. 21007/2004. (1) 3.1 Indicazioni sul verbale
di contestazione Dott. Luigi Del Giudice |
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