|
Data: 08/01/2014 08:30:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 28434 del 19 Dicembre 2013. Per essere risarcibile (e dunque qualificata come infortunio sul lavoro) la lesione verificatasi nell'espletamento delle proprie funzioni deve avere nesso causale indipendente, e non comportare un semplice aggravamento di una patologia cronica preesistente. E' quanto ha statuito la Suprema Corte nel caso in oggetto: il danneggiato soffriva già, da almeno cinque anni prima della messa in servizio, di discopatie multiple lombari a carattere degenerativo, nonché di alcune ernie discali. La consulenza tecnica espletata in fase di merito ha evidenziato come lo sforzo del lavoratore – idraulico, il quale ha dovuto sollevare un lavandino – oggetto di contestazione (poiché secondo il dipendente proprio tale evento avrebbe causato l'aggravarsi acuto della propria patologia) non sarebbe stato idoneo a provocare in modo indipendente la lesione, poiché il quadro clinico era già ampiamente compromesso.
Secondo la Corte “l'episodio denunciato (sforzo compiuto nel sollevamento di un termosifone) al massimo rappresenta un “momento rivelatore” e la riacutizzazione di una malattia già presente giustifica soltanto la rendita temporanea che al (…) pure è stata riconosciuta. In definitiva lo sforzo posto in essere ha soltanto “slatentizzato” la patologia già in atto e non vale pertanto a sostenere l'origine post traumatica, stante l'ascrivibilità della condizione nosologica a malattia comune”. La motivazione del giudice del merito, basata sulle risultanze della consulenza sopra citata, appare immune da vizi, dunque non attaccabile in sede di sindacato di legittimità. E' corretto ritenere insussistente il nesso causale tra condotta ed evento traumatico, dunque la non indennizzabilità dello stesso come infortunio sul lavoro. Il ricorso del lavoratore è rigettato. |
|