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Data: 05/01/2014 16:10:00 - Autore: Licia Albertazzi di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 28575 del 20 Dicembre 2013. Il termine di decadenza di cui all'art. 2226 codice civile per la denuncia di difformità e vizi dell'opera è stato fissato dal legislatore in otto giorni dal momento della scoperta (del vizio o della difformità), Ma questo termine opera anche per le prestazioni di carattere intellettuale? A tale quesito la Suprema Corte ha fornito risposta sostanzialmente negativa. Oggetto controverso del caso esaminato dalla Corte è la prestazione intellettuale fornita dall'architetto che sia anche direttore dei lavori per il comportamento assunto durante l'esecuzione dell'opera. A seguito di notifica di decreto ingiuntivo da parte dell'architetto, direttore di lavori di cui il ricorrente era commissionario, quest'ultimo proponeva opposizione sulla base del fatto che il professionista sarebbe risultato inadempiente ai suoi doveri, sino al punto di essere stato sostituito da altro professionista. Accolta in primo grado, l'opposizione veniva tuttavia rigettata in appello, poiché rilevava la Corte territoriale come la denuncia dei vizi fosse avvenuta oltre il termine decadenziale di legge. Il committente proponeva quindi ricorso in Cassazione. Nell'accogliere le doglianze proposte dal privato la Suprema Corte richiama giurisprudenza costante, avallata dalle Sezioni Unite, secondo cui “le disposizioni dell'art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 c.c.”. E' da escludere che operi, nel caso in oggetto, la distinzione tra obbligazioni di mezzo e di risultato, poiché in casi come questo è molto frequente una commistione tra tali due criteri risolutivi. Limitatamente a questo motivo di ricorso, lo stesso viene accolto, e la Cassazione rinvia per la decisione ad altra composizione della Corte d'appello, la quale dovrà giudicare questa volta utilizzando il principio di diritto enunciato dalla Corte. |
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