Data: 04/01/2014 09:23:00 - Autore: Avv. Barbara Pirelli
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
E-mail: barbara.pirelli@gmail.com
Pur mancando una legislazione vera e propria per disciplinare le coppie di fatto, ormai da qualche tempo la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è pronunciata  in materia di tutela dei diritti nell'ambito dei rapporti di convivenza.
E' proprio di questi giorni una sentenza (la n. 7/2014)  con cui la Corte ha stabilito che la convivente non può essere paragonata ad un ospite, quindi, anche se il suo compagno è malato e ricoverato in ospedale da lungo tempo, non può essere cacciata da casa dal fratello di lui, che è proprietario dell'immobile.
Insomma la convivente ha diritto a restare in casa perché, anche se il compagno e' lontano dall'abitazione per motivi di salute, il loro vincolo di convivenza non viene meno. La malattia, infatti, e' una situazione transitoria che può risolversi con il tempo e  che non interrompe il vincolo di convivenza tra la coppia. Solo nel caso di morte del compagno, il convivente, che  abita nella casa di proprietà di un parente del partner, e' tenuto a lasciare l'immobile.
Ma attenzione, questo non può accadere senza un congruo preavviso.

Nel caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour  la coppia viveva in una casa che il fratello di lui aveva concesso in comodato gratuito.
A seguito di un incidente  l'uomo era stato costretto ad un lungo ricovero in ospedale e i suoi familiari, per cacciare la donna di casa si erano introdotti nell'appartamento ed avevano cambiato la serratura.

Il caso era finito in Tribunale ma, in sede d'appello, alla donna veniva negato il suo diritto di restare nell'abitazione.
Ribaltando il verdetto la Cassazione ha dato ragione alla convivente sottolineando il significativo valore sociale "che ha ormai assunto per l'ordinamento la famiglia di fatto".
"la convivenza more uxorio - si legge in sentenza - quale forma sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare"  comporta un potere di fatto sulla casa in cui la coppia ha programmato una vita in comune. Questo potere di fatto si basa "su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di pura ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata".

Proprio per questo non può essere mai considerata legittima un'estromissione violenta  dalla casa della coppia di fatto.

Consentitemi a questo punto alcune ulteriori considerazioni.
Secondo l'art. 29 della Costituzione la famiglia e' una società naturale fondata sul matrimonio.
Questo significa che dal matrimonio scaturiscono una serie di effetti sia di natura patrimoniale che di natura personale; non tutti gli effetti giuridici verificano anche per le coppie di fatto che si trovano nella realtà legislativa attuale in situazione di minore tutela rispetto alle coppie legate da vincolo matrimoniale.
Anche se manca una legge dedicata alle famiglie di fatto, dal 2 dicembre di quest'anno le coppie possono recarsi presso gli studi notarili per stipulare i c.d. "Patti di convivenza"; attraverso questi contratti  si possono così disciplinare diversi aspetti patrimoniali del rapporto di convivenza. 
In particolare possono regolamentarsi il diritto:
1. all'abitazione;
2. alla contribuzione alla vita domestica; 
3. al mantenimento in caso di bisogno del convivente;
4. al contratto di locazione;
5. alla proprietà dei beni (organizzando perfino un regime di comunione o separazione dei beni);
6. all'assistenza in caso di malattia attraverso la designazione dell'amministratore di sostegno
Inoltre, con il testamento si possono inserire anche eventuali clausole a favore del convivente.
E' bene precisare che con i "patti di convivenza" si possono regolamentare solo gli aspetti patrimoniali tra le coppie di fatto, restano esclusi gli aspetti strettamente personali, quali il mantenimento dei figli che con la nuova legge (219/2012) vede la competenza del Tribunale Ordinario, e non più del Giudice Minorile, per regolare tutte le questioni relative alla fine di una relazione di fatto tra genitori: modalità di visita, frequentazione, contributo in favore dei figli minori. 
Discorso a parte va fatto per l'affidamento dei figli naturali: in quest´ultimo caso permane la competenza del Tribunale per i Minorenni.