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Data: 26/01/2014 19:30:00 - Autore: C.G. di Marco Massavelli - Il codice della strada disciplina la circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade. La normativa che regola la circolazione stradale è ispirata al principio della sicurezza stradale e ha il compito di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio, e, soprattutto, di migliorare la fluidità della circolazione. A dare attuazione concreta a questi principi generali, stabiliti dall'articolo 1, del codice stradale, vi è il Titolo V, del codice, che contiene, appunto, le c.d. “norme di comportamento”, cioè le regole che tutti gli utenti della strada (pedoni, conducenti di veicoli e animali, e tutti i soggetti che, a qualunque titolo, si trovino sulla strada) devono rispettare affinchè, sulla strada, si svolga una circolazione sicura e regolare. L'insicurezza della circolazione stradale si realizza, infatti, nel momento in cui un utente della strada viola una delle norme di comportamento stabilite dal codice stradale e crea, in tale modo, pericolo o intralcio alla circolazione, con la determinazione di un sinistro stradale. L'articolo 140, codice della strada, che apre il Titolo V, stabilisce il principio generale informatore della circolazione stradale:
Articolo 140 - Principio informatore della circolazione 1 Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. 2 I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.
La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 19 dicembre 2013, n. 28488 è intervenuta sul ricorso avverso un verbale di contestazione di violazione alle norme del c.d.s., accertata a seguito di rilievi di sinistro stradale: in particolare, nel caso di specie, la Suprema Corte ha statuito che è valida la sanzione amministrativa applicata all'automobilista che, per una manovra avventata ha provocato un incidente tra altre due vetture; la tipologia dell'impatto delle auto è di per sé indicativa della grave negligenza del conducente che svoltò provocando intralcio per chi sopraggiungeva nell'altra corsia. Nel caso di specie, la violazione accertata riguarda l'articolo 154, codice della strada, che disciplina il “Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre”. In particolare, i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare
la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della
strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente
anticipo la loro intenzione. Nel caso oggetto della decisione, il conducente del veicolo effettuava una manovra di svolta a sinistra, per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, e veniva a collisione con il veicolo che aveva sua stessa percorrenza e che proveniva dalla semicareggiata opposta. L'articolo 154, comma 3, codice della strada, disciplina la manovra di svolta a sinistra, stabilendo che conducenti, devono altresì per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza. Ovviamente, tale manovra deve essere effettuata nel rispetto del principio generale stabilito dal precedente comma 1, lettera a) (assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi). L'aver svoltato a sinistra, per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, e l'aver urtato un veicolo che circolava sulla medesima strada, in senso opposto di marcia, ha determinato la chiara violazione dell'articolo 154, codice della strada, in quanto il conducente non si è assicurato di poter effettuare la manovra senza creare pericolo/intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi (altrimenti, il sinistro non si sarebbe verificato), con conseguente responsabilità per la causazione dell'incidente. |
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