Data: 24/01/2014 16:40:00 - Autore: C.G.

di Marco Massavelli - La decurtazione dei punti dalla patente di guida è regolata dall'articolo 126-bis, codice della strada. Il comma 1 stabilisce:

All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione”.


Il successivo comma 2 precisa il procedimento di decurtazione che inizia con l'accertamento della violazione da parte dell'organo di polizia stradale e prosegue con la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che provvederà, nei termini previsti dalla norma, alla effettiva decurtazione del numero di punti comunicato dall'organo di polizia, così come previsto dalla tabella allegata all'articolo 126-bis:


L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 284,00 a euro 1.133,00 . La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica”.


Oltre alla patente di guida, dal 2008, è necessario rapportarsi anche con una c.d. patente professionale, la Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.) prevista come documento obbligatorio per i conducenti, titolari di patenti di categoria C e D, che svolgano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose e/o persone. Il Decreto Legislativo 21.11.2005, n. 286, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 09.01.2006, n. 6, recante “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore” ha recepito la direttiva n. 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62. A norma dell'articolo 14, del decreto legislativo 286/2005, l'attività dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie: C / C+E / D / D+E (si veda, l'articolo 116, codice della strada, come modificato dal decreto legislativo 59/2011, a decorrere dal 19 gennaio 2013, per l'elenco completo delle patenti di guida per le quali è obbligatorio il possesso della C.Q.C.), è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. L'autorità competente al rilascio della carta di qualificazione del conducente è da individuarsi negli uffici motorizzazione civile del Ministero dei Trasporti.


Per cui, a decorrere dal 5 aprile 2008, a tutti coloro che sono titolari di una CQC o di un CAP tipo KB, oltre ai punti della patente di guida posseduta, sono attribuiti altri 20 punti, riferiti ai documenti professionali posseduti, che sono decurtati o reintegrati, secondo le regole sopraindicate, in funzione dell'accertamento di violazioni commesse nell'esercizio di un'attività professionale che richiede il possesso dei predetti titoli abilitativi. Operativamente, quindi, nel caso in cui il titolare di C.Q.C. tipo C o D:


  • conduca un veicolo durante la propria attività professionale, per il quale sia necessario il possesso della C.Q.C.: la decurtazione dei punti deve avvenire nei confronti della c.d. patente professionale – C.Q.C.

  • conduca un veicolo fuori dalla sua attività professionale: la decurtazione dei punti deve avvenire nei confronti della patente di guida.


Per quanto riguarda, in particolare, il procedimento di decurtazione dei punti dalla C.Q.C., l'articolo 23, decreto legislativo 286/2005, prevede, come detto, dal 5 aprile 2008, che quando una violazione comportante la perdita di punti viene commessa alla guida di veicoli per i quali è richiesto il possesso della CQC o del CAP tipo KB la decurtazione si applica su questi documenti. Presupposto di tale disciplina è che gli illeciti siano commessi non solo alla guida dei veicoli suindicati ma anche nell'esercizio di un'attività professionale di autotrasporto di persone o di cose. Se la violazione viene commessa alla guida di veicoli diversi da quelli per cui è richiesto il titolo abilitativo, pur in possesso del conducente, o per finalità private, la decurtazione interesserà la sola patente di guida.



Per tutte le violazioni commesse dal 5 aprile 2008 per le quali è prevista la decurtazione dei punti dalla C.Q.C., nel verbale di contestazione della violazione alle norme del codice della strada, andrà riportato il numero di C.Q.C.posseduta dal conducente. Si ritiene opportuno che sul verbale di contestazione della violazione venga indicato anche il numero della patente di guida posseduta dal trasgressore, a cui è ricollegata la C.Q.C. Il meccanismo di decurtazione dei punti sulla C.Q.C. è identico a quello della decurtazione dei punti sulla patente. Infatti, tutte le procedure di gestione dei punti sulla patente si applicano anche ai punti della C.Q.C. Si applicano, altresì, le regole relative al raddoppio del punteggio nel caso in cui le violazioni che prevedano la decurtazione siano commesse da conducenti neopatentati. Per tale operazione, tuttavia, si deve fare riferimento alla patente di guida e non alla C.Q.C., con la conseguenza che il raddoppio del punteggio si applica solo quando il conducente ha conseguito la patente di guida da meno di tre anni, a nulla rilevando la data di conseguimento della C.Q.C.


Per quanto riguarda la contestazione della violazione, il verbale di accertamento deve contenere alcuni elementi essenziali, a pena di nullità dell'atto (cfr. articolo 383, regolamento di esecuzione c.d.s.):


  • data, ora, luogo commessa violazione

  • data, ora, luogo contestazione

  • dati verbalizzanti

  • generalità trasgressore e coobligato

  • descrizione fatti e dichiarazioni degli interessati

  • indicazione norme violate

  • modalità procedurali

  • sottoscrizione dei verbalizzanti ( non rileva invece la sottoscrizione dei destinatari)

Tutti gli altri elementi presenti sul verbale che non hanno ripercussioni in merito:


  • alla descrizione dell'evento addebito;

  • alla precisa individuazione della violazione di legge addebitata;

  • alla spiegazione delle modalità di pagamento;

  • alle modalità di difesa/ricorso


se erroneamente indicati, sono da considerarsi meri errori materiali, che non costituiscono motivo di invalidità o annullabilità del verbale.


Già la Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 27 aprile 2009, n. 9915, aveva statuito che un errore materiale sul verbale di contestazione (categoria della patente) non può determinare la nullità del verbale. Con la recentissima sentenza 20 dicembre 2013, n. 28516, la Suprema Corte di Cassazione Civile ha ribadito che è valida il verbale di contestazione di una violazione alle norme del c.d.s nei confronti di conducente professionale di veicolo adibito al trasporto di cose, per il quale sia necessario il possesso della C.Q.C. tipo C, anche se l'agente ha indicato, sul verbale, ai fini della decurtazione dei punti, i dati della patente di guida in luogo di quelli della Carta di qualificazione del conducente, trattandosi di mero errore materiale: in tale caso, infatti, non sussiste in alcun modo una violazione del diritto di difesa del trasgressore, per cui l'accertamento della violazione deve ritenersi legittima.


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