Data: 07/01/2014 16:00:00 - Autore: Emanuele Mascolo

Dott. Emanuele Mascolo - Una recente Sentenza della Corte di Cassazione, di cui abbiamo già dato notizia (vedi: Nullo il matrimonio se lei è atea. Cassazione: si alla delibazione della sentenza con il testo della sentenza in allegato) è tornata ad interessarsi del tema relativo alla nullità del matrimonio concordatario. Una nullità che travolge non solo il matrimonio religioso ma anche gli effetti civili che esso può avere eventualmente prodotto.

In buona sostanza quando tribunale ecclesiastico dichiara la nullità di un matrimonio,  al tale sentenza può essere riconosciuta efficacia anche nell'ordinamento giuridico italiano  attraverso un procedimento denominato "delibazione".

La sentenza in questione (la n. 28220 del 18 dicembre 2013)  in realtà aveva avuto alcuni suoi precedenti, a partire dalle sentenze 11137/03, 17535/03, 6308/2000 che potete consultare aprendo i PDF qui sotto allegati.

La Corte ha sempre ribadito alcuni principi cardine. Ad esempio ha rilevato che la divergenza tra volontà e la dichiarazione di un coniuge deve essere conosciuta effettivamente dall'altro coniuge "ovvero che non gli sia stata nota soltanto a causa della sua negligenza." A tal proposito è bene ricordare come i giudici, in Italia, non devono soffermarsi circa l'oggettiva conoscibilità dell'altro coniuge senza interferire con l'iter ecclesiastico, ma la Corte di Cassazione afferma che "la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda (intesa l'espressione come comprensiva di entrambe le sentenze rese in sede ecclesiastica) ed agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo in fase delibatoria ad alcuna integrazione di attività istruttoria.

Il ricorrente in Cassazione fornisce una sua interpretazione della Sentenza del Tribunale Ecclesiastico cercando però di distogliere l'attenzione dal fatto che si tratta comunque di un matrimonio concordatario e pertanto soggetto alle norme di diritto canonico. A quanto pare, secondo le motivazioni date dalla Corte di cassazione, la divergenza tra volontà e dichiarazione sarebbe paragonabile alla mancanza del consenso o peggio ancora, per certi versi, l'insussistenza della volontà da parte del coniuge di attuare alcune finalità importanti per il matrimonio celebrato in Chiesa - entrambi - cause di nullità del matrimonio

Potrebbe anche configurarsi, in casi del genere un altro motivo di nullità del matrimonio, la simulazione per esclusione, cioè una differenza tra ciò che pubblicamente ed esternamente si manifesta e volontà interna di chi contrae le nozze. Un particolare che preme sottolineare riguarda il fatto che, nella Sentenza ad oggetto, la Corte di Cassazione, come raramente accade, - nell'epoca in cui ci si è abituati ed è quasi scontato che il matrimonio civile esiste seppur quello canonico è una farsa - dà uno scossone a tutti i pseudo sposi (cattolici e non) perchè un vizio della volontà non salva nè il matrimonio celebrato in Chiesa nè gli effetti civili dovuti appunto al matrimonio concordatario



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