Data: 07/01/2014 16:00:00 - Autore: Emanuele Mascolo

Dott. Emanuele Mascolo - Una recente Sentenza della Corte di Cassazione, di cui abbiamo gi� dato notizia (vedi: Nullo il matrimonio se lei � atea. Cassazione: si alla delibazione della sentenza con il testo della sentenza in allegato) � tornata ad interessarsi del tema relativo alla nullit� del matrimonio concordatario. Una nullit� che travolge non solo il matrimonio religioso ma anche gli effetti civili che esso pu� avere eventualmente prodotto.

In buona sostanza quando tribunale ecclesiastico dichiara la nullit� di un matrimonio,  al tale sentenza pu� essere riconosciuta efficacia anche nell'ordinamento giuridico italiano  attraverso un procedimento denominato "delibazione".

La sentenza in questione (la n. 28220 del 18 dicembre 2013)  in realt� aveva avuto alcuni suoi precedenti, a partire dalle sentenze 11137/03, 17535/03, 6308/2000 che potete consultare aprendo i PDF qui sotto allegati.

La Corte ha sempre ribadito alcuni principi cardine. Ad esempio ha rilevato che la divergenza tra volont� e la dichiarazione di un coniuge deve essere conosciuta effettivamente dall'altro coniuge "ovvero che non gli sia stata nota soltanto a causa della sua negligenza." A tal proposito � bene ricordare come i giudici, in Italia, non devono soffermarsi circa l'oggettiva conoscibilit� dell'altro coniuge senza interferire con l'iter ecclesiastico, ma la Corte di Cassazione afferma che "la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia delibanda (intesa l'espressione come comprensiva di entrambe le sentenze rese in sede ecclesiastica) ed agli atti del processo canonico eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo in fase delibatoria ad alcuna integrazione di attivit� istruttoria.

Il ricorrente in Cassazione fornisce una sua interpretazione della Sentenza del Tribunale Ecclesiastico cercando per� di distogliere l'attenzione dal fatto che si tratta comunque di un matrimonio concordatario e pertanto soggetto alle norme di diritto canonico. A quanto pare, secondo le motivazioni date dalla Corte di cassazione, la divergenza tra volont� e dichiarazione sarebbe paragonabile alla mancanza del consenso o peggio ancora, per certi versi, l'insussistenza della volont� da parte del coniuge di attuare alcune finalit� importanti per il matrimonio celebrato in Chiesa - entrambi - cause di nullit� del matrimonio

Potrebbe anche configurarsi, in casi del genere un altro motivo di nullit� del matrimonio, la simulazione per esclusione, cio� una differenza tra ci� che pubblicamente ed esternamente si manifesta e volont� interna di chi contrae le nozze. Un particolare che preme sottolineare riguarda il fatto che, nella Sentenza ad oggetto, la Corte di Cassazione, come raramente accade, - nell'epoca in cui ci si � abituati ed � quasi scontato che il matrimonio civile esiste seppur quello canonico � una farsa - d� uno scossone a tutti i pseudo sposi (cattolici e non) perch� un vizio della volont� non salva n� il matrimonio celebrato in Chiesa n� gli effetti civili dovuti appunto al matrimonio concordatario



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